CCNL 18 MAGGIO 2021
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
6 DICEMBRE 2024
che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se
denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l’autotrasporto di merce su strada per conto
di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato,
dalle imprese svolgenti l’attività di commercio elettronico, dai corrieri espresso, dalle imprese
svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale, dalle aziende di trasloco, dalle aziende
svolgenti attività di consegna e montaggio arredi e delle altre attività di logistica al di fuori della filiera
del trasporto e della movimentazione merci, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che
esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai
terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende
produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di
supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all’interno di infrastrutture interportuali,
autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei
lavoratori dei porti.
2. PREMESSA
Le parti stipulanti ritengono necessario nelle premesse del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione,
rappresentare le trasformazioni che stanno caratterizzando il settore, le sfide future che dovranno essere
affrontate, le azioni comuni necessarie per lo sviluppo delle imprese e del salario delle lavoratrici e dei lavoratori,
le azioni per migliorare la sicurezza e la qualità della vita di chi opera all’ interno della logistica integrata e del
trasporto.
La logistica integrata e del trasporto rappresenta sempre più il terreno di confronto nei nuovi assetti globali, delle
sperimentazioni digitali e tecnologiche che si stanno concentrando in questo settore a partire dall’intelligenza
artificiale, 5G, blockchain e dalla transizione digitale che modificherà non solo la logistica dei magazzini ma anche
i mezzi utilizzati per il trasporto.
Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si incontrano e intrattengono relazioni
centinaia di milioni di soggetti: questo mercato è il più grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del
tutto nuove. L’e-commerce è attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno. Consente a tutti i potenziali clienti della
terra un confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra loro. Permette di fare acquisti
in tempo reale con pagamenti on-line. Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete mette in discussione l’attuale
struttura dei canali commerciali tradizionali poiché si fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza
ulteriori mediazioni.
All’intermediario commerciale si sostituisce l’impresa di trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi un
nuovo vasto campo di attività: l’e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre la
semplice distribuzione fisica delle merci.
L’e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna)
comprende la presa dell’ordine direttamente dal cliente finale, l’incasso e i servizi post-transazione quali rese,
riparazioni, ecc.
In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa saranno chiamate ad adattarsi alle mutate
condizioni che si creano lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle
imprese, ridefinendo il concetto stesso di catena logistica.
L’e-Fulfilment collegato all’e-Commerce Business to Business (B2B) e ancor più al Business to Consumer (B2C)
richiederà alle aziende massima flessibilità negli orari per gestire gli ordini in qualsiasi ora e preparare le
spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni più graditi alla clientela.
Lo sviluppo delle tecnologie che stanno guidando il cambiamento ha determinato la nascita di nuove figure
professionali.
Le parti avevano già istituito una Commissione tecnica per la revisioni dei profili e avviato la discussione in tal
senso.
Oggi, nel pieno della transizione tecnologica del settore, occorre ricomprendere le figure legate alla “Information
Tecnology”, a partire dalla gestione dei dati, dalla loro elaborazione e dalla creazione di sistemi tecnologici e dalla
sicurezza digitale.
Occorre inoltre tener conto delle professioni che, sempre in relazione allo sviluppo della tecnologia e della
multiculturalità nel settore, operano nella gestione, controllo del flusso e stoccaggio delle merci, del ciclo
produttivo, degli acquisti tecnologici, dell’automazione della logistica del sito, della gestione dell’ultimo miglio,
della mediazione culturale.
L’innovazione tecnologica non solo per quanto riguarda gli hardware ma soprattutto i software sarà tra le sfide
centrali che questo settore sta affrontando.
Le ricadute che questo processo avrà nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dovranno essere
accompagnate da un corrispondente incremento della formazione continua per mantenere i livelli occupazionali
e non disperdere professionalità, anche attingendo a programmi di formazione finanziata.
Questi mutamenti hanno la necessità di essere accompagnati da un sostegno legislativo per lo sviluppo e per la
connessione sempre più spinta delle piattaforme logistiche, nel campo digitale ed infrastrutturale, ma anche per
garantire la tutela di asset strategici, tenuto conto che da tempo si stanno affermando processi globali di
verticalizzazione e finanziarizzazione dell’intera filiera della logistica e del trasporto integrato.
Questo comporta l’esigenza di individuare nuove aree destinate a magazzini. I Pums in questo contesto possono
avere un ruolo centrale per la riutilizzazione di aree industriali dismesse e nel creare collegamenti per diminuire
l’impatto ambientale e sulla mobilità delle aree urbane, utilizzando prevalentemente veicoli di ultima
generazione a minore impatto. Le ZES e le ZLS devono essere strumenti grazie ai quali nei territori si possano
mettere in campo soluzioni amministrative ed incentivi di natura economica per attirare attività di
reshoring/backshoring. Per questo diventa necessaria anche un’azione congiunta delle strutture territoriali delle
AADD e delle OOSS nei confronti delle istituzioni locali.
In questi anni la trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte internazionalizzazione dei traffici è
penetrata nelle varie realtà del trasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che hanno prodotto
significative qualificazioni della funzione tradizionale della spedizione delle merci: operatori multimodali,
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logistica, couriers, trasporti specifici e specialistici. Ne consegue un confronto sulla prospettiva, per la quale è
condizionante un riequilibrio e un riproporzionamento delle risorse pubbliche delle regioni e a livello
governativo, funzionale al sostegno del processo di ristrutturazione del settore e della sua articolazione su strada,
ferrovia, mare e cielo che richiede combinazioni di fattori, qualità e densità di investimenti, sviluppo di nuove
professionalità e competenze, incremento dei posti di lavoro.
Nell’avanzare richieste di risorse pubbliche per il settore si dovrà tener conto della necessità di investimenti
infrastrutturali per la realizzazione di aree di sosta che garantiscano la qualità del risposo e delle necessità degli
autisti, così come il sostegno per la transizione ambientale, digitale e per le dotazioni di sicurezza dei mezzi. Le
parti si danno reciproco impegno ad incontrarsi allo scopo di effettuare una congiunta valutazione delle situazioni
contingenti riguardo sicurezza stradale, tempi di attesa, viabilità e connessa sicurezza dei mezzi operativi, al fine
di promuovere iniziative congiunte nei confronti del Governo e delle Istituzioni Europee ed Internazionali.
Il nostro Paese dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo di attività che generano valore aggiunto per il territorio e la
nostra azione comune dovrà far sì che queste attività possano generare sviluppo per le imprese e buona e stabile
occupazione.
Perché ciò si realizzi c’è la necessità di significativi avanzamenti in termini di: programmazione e infrastrutture,
complessivamente di regole e di legalità, qualità della vita delle lavoratrici e lavoratori del settore, oltre ad elevati
standard di sicurezza e di programmi di formazione, a partire dalle nuove tecnologie e di politiche attive per
favorire un adeguato bilanciamento di genere all’interno del settore.
Le parti convengono sulla opportunità che l’attività del settore si debba sviluppare sia per eseguire in maniera
più qualificata e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attività con le altre che riguardano la
logistica industriale e l’intermodalità dei trasporti e la movimentazione delle merci. La risposta strutturale ai
problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e sicurezza del trasporto di merci consiste, nel breve periodo,
nell’intermodalità che si configura come un sistema che ha bisogno di imprese più strutturate sia dal punto di
vista della capitalizzazione sia da quello dell’aggregazione.
Attraverso lo sviluppo di imprese strutturate le stesse avranno la possibilità di essere competitive nel mercato
dei traffici nazionali ed internazionali delle merci, dando stabilità alla situazione economica dell’azienda e un
futuro certo ai lavoratori che vi operano all’interno delle stesse. A rendere sempre più strutturate le imprese, in
questi anni, hanno contribuito i processi di qualificazione della filiera che hanno anche portato al miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori con conseguente salvaguardia
e incremento dei livelli occupazionali e della professionalità degli addetti del settore.
I processi di qualificazione delle filiere dei fornitori, così come quelli di internalizzazione, dovranno essere
strategicamente adottati dalle imprese anche per innalzare i livelli di legalità del settore. Per ulteriormente
meglio qualificare il tema della legalità occorre inoltre riprendere il Tavolo della Legalità con i Ministeri
competenti, così come convenuto negli Avvisi comuni sottoscritti il 3 dicembre 2020 ed allegati al presente
rinnovo, di cui sono parte integrante.
L’unicità contrattuale, nell’ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, trasloco, smistamento,
raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci, qualunque sia la modalità attraverso cui viene svolta
l’attività, negli anni ha caratterizzato il CCNL Logistica traporto merci e spedizione che è stato in questi anni lo
strumento grazie al quale si sono governati i processi e migliorato le condizioni economiche e normative e la
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Le Parti ribadiscono che riconoscono il presente CCNL come unico strumento di regolamentazione del settore
nel rispetto degli accordi interconfederali in materia sottoscritti fra le confederazioni delle Parti stipulanti, e che
lo stesso garantisca la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutte le lavoratrici e lavoratori
ovunque impiegati nel territorio nazionale. Richiedono nel contempo che il Governo affianchi questo importante
strumento di regolazione del settore attraverso un intervento normativo condiviso con le parti stipulanti il CCNL
volto anche ad arginare forme di dumping contrattuale.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare i diritti di informazione e
consultazione, gli strumenti di partecipazione e più in generale il sistema di relazioni industriali e diritti sindacali,
i minimi conglobati, la classificazione dei lavoratori, la durata dell’orario di lavoro, la regolamentazione della
previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa.
Le parti condividono che si debba sempre più valorizzare la contrattazione di secondo livello aziendale e/o
territoriale, con ambiti e materie non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale, individuando le sole
articolazioni delle parti stipulanti il presente CCNL quali soggetti abilitati a tale contrattazione.
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative
sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data del
ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo
complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo le Parti non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
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A condizione che siano stati rispettati i tempi e le procedure di cui in premessa, in caso di ritardato rinnovo del
CCNL, dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata una copertura economica che le parti
individuano essere pari al 40% dell’inflazione, riferita all’anno precedente da calcolarsi sulla base di calcolo
convenzionale indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari; dopo 6 mesi la suddetta percentuale passerà al
60%.
Di tale somma erogata si dovrà tenere conto in sede di rinnovo.
Le parti stipulanti confermano che gli istituti contrattuali in essere sono conformi alle normative vigenti.
Dichiarazione congiunta associazioni artigiane/organizzazioni sindacali.
Premessa – Le parti, nel riconoscere la specificità dell’attività imprenditoriale e del sistema di relazioni sindacali
nell’artigianato, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana ha assunto nell’economia e nel
Paese, attribuiscono all’esperienza delle relazioni sindacali e della bilateralità maturata nel comparto, una
fondamentale funzione non solo per lo sviluppo dell’artigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del
settore artigiano del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale.
Proprio per questo le parti ritengono importante evidenziare la nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le
relazioni sindacali nell’artigianato, attraverso un modello di relazioni sindacali che aiuti lo sviluppo, contribuisca
a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all’interno ed all’esterno dei
luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l’innovazione
ed una formazione di qualità nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Diritti e Agibilità sindacali – Per le imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli accordi interconfederali
del 21 dicembre 1983 e del 21 luglio 1988 e successive modifiche e integrazioni, nonché quanto previsto nella
Sezione Artigiana del presente CCNL.
Sistema contrattuale – Le parti proseguiranno il confronto teso ad armonizzare la regolamentazione del presente
CCNL alla luce di quanto previsto negli accordi interconfederali sul sistema contrattuale e di relazioni sindacali in
essere nell’artigianato.
E’ in ogni caso esclusa la duplicità di erogazioni allo stesso titolo.
Rappresentante per la sicurezza – In materia di rappresentante per la sicurezza trova applicazione l’accordo
sottoscritto il 13 settembre 2013, e successive modifiche, tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei
lavoratori e le relative intese attuative regionali.
Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.
Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell’occupazione
e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le parti prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperativa è stata definita dalla legge 3
aprile 2001 n. 142, la quale ha previsto che i soci lavoratori di cooperativa:
a. concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione
della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b. partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,
nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c.
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici
ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività
svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
In considerazione di ciò, le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL convengono che il
trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le
modalità le specificità definite nella Sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando le
prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali.
Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare previsti dall’articolo 50 del presente CCNL,
le Associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL individuano il Fondo Pensione Previdenza
Cooperativa. Infine per quanto attiene la formazione continua si fa riferimento al Fondo Interprofessionale
Cooperativo “Fon.coop”.
A tal fine le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità
degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Ai sensi della Legge 4 giugno 1973, n. 311, in materia di funzione di assistenza contrattuale, le parti datoriali
possono attuare quanto previsto da tale norma prevedendo strumenti di assistenza contrattuale a favore di tutte
le imprese che applicano il presente CCNL, nel rispetto del vincolo della rappresentanza.
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Le parti convengono che sia istituita una Commissione Tecnica Paritetica che curerà la stesura del CCNL,
impegnandosi ad utilizzare un linguaggio inclusivo della diversità e della parità di genere, e stampa del testo
contrattuale, che si riunirà entro il 28 febbraio 2025 per definire il programma e le modalità di lavoro.
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CAPITOLO I – RELAZIONI INDUSTRIALI
Relazioni industriali
Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali che persegua condizioni di
competitività e di produttività tali da consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei fattori
per l’occupabilità ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
Le relazioni industriali devono pertanto tendere ad un coinvolgimento dei lavoratori ed assegnare un preciso e
significativo ruolo alle rappresentanze sindacali sui processi produttivi ed organizzativi, sugli investimenti
tecnologici, sugli obbiettivi industriali, sulle terziarizzazioni, sulla salute e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e
aggiornamento, sull’andamento occupazionale e qualità del lavoro, al fine di contemperare l’interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di migliorare
e mantenere elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza dell’attività dell’impresa.
A tale scopo, nell’ambito dell’autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni industriali avverranno a livello
nazionale, regionale e aziendale, con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di
contrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal presente CCNL.
Livello nazionale
Di norma annualmente, entro l’ultimo trimestre, le associazioni nazionali imprenditoriali, nel corso di appositi
incontri in sede nazionale, porteranno a conoscenza di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti: – i programmi inerenti le prospettive del settore; – le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici più
significativi e/o per aree geografiche; – in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti
a tasso agevolato dello Stato e degli Enti locali nel quadro di apposite leggi; – i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali, nonché i programmi di
innovazione previsti; – l’aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie
componenti, allo scopo di salvaguardarne le capacità competitive nell’ambito dell’integrazione economica; – i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull’occupazione
dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse
fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità
esistenti; – i dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del lavoro appaltato/esternalizzato o
terziarizzato.
A tal fine le parti convengono:
a)
ciascuna delle parti, qualora si ravvisasse la necessità di un incontro, invierà le proprie richieste per
iscritto. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante
note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta;
b)
la parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione non oltre 15 giorni dalla richiesta.
Livello regionale
Di norma annualmente su iniziativa di una delle parti potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali
verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell’attività sul territorio
regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all’andamento
occupazionale ed alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all’andamento
dell’occupazione giovanile.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta
di una delle parti.
Ambito aziendale
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Le parti concordano di sviluppare e migliorare l’attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli
distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere
strutturale in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione
della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali
devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con
tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.
In questo senso le parti convengono quanto segue.
Informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente
contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che
occupano complessivamente almeno 50 lavoratori di media calcolati su base annua, nel rispetto della piena
autonomia imprenditoriale, si incontreranno con le RSU/RSA unitamente alle OO.SS. territoriali stipulanti il
presente CCNL in appositi incontri al fine di fornire informazioni, anche orientate al raggiungimento di intese,
preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione,
esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono
l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
In particolare verranno fornite inoltre informazioni relative a:
1. andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;
2. politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventuale specifica della fruizione di forme di
incentivazione da parte statale o regionale;
3. andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove
tecnologie e sistemi informatici;
4. organizzazione del lavoro;
5. applicazione della normativa sulla sicurezza (D.LGVO n.81/2008 e successive modifiche);
6. applicazione della legge sulle pari opportunità (Legge n.125/1991 e successive modifiche);
7. numero degli addetti, distinti per tipologia di contratto (a tempo pieno o parziale), per sesso, età e livelli
professionali, anche per filiali o sedi decentrate ove presenti;
8. rapporti di lavoro atipici;
9. informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli orari straordinari effettuati ed ai regimi di orario
flessibile;
10. inquadramenti professionali;
11. contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti;
12. interventi di formazione riqualificazione del personale e riorganizzazioni e/o ristrutturazioni che comportino
il trasferimento collettivo del personale o di singoli reparti.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali,
ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l’incontro si svolgerà
ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Per le aziende o gruppi industriali articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio nazionale,
che hanno in organico almeno 50 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni saranno date in
sede nazionale con i medesimi criteri.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano meno di 50
dipendenti forniranno alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e/o RSA/RSU informazioni sulle
materie suddette in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di secondo
livello e dei suoi aggiornamenti.
A livello aziendale, con le RSU/RSA delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL si procederà con
cadenza annuale, ad una valutazione circa le modalità di funzionamento della Banca ore, con particolare
riferimento ai dati consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario sia la fruizione dei permessi contrattuali.
L’informazione avviene secondo modalità di tempo contenuto ed appropriate allo scopo ed in modo da
permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni ricevute e
preparare la consultazione.
Consultazione
Sulla base delle informazioni ricevute in occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra, o a seguito di
specifica richiesta di una delle parti, sono previsti appositi incontri tra i livelli pertinenti di direzione e
rappresentanza, in funzione dell’argomento trattato e della dimensione/articolazione territoriale delle aziende,
al fine di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere eventuali pareri ed ottenere risposte motivate,
nonché finalizzati alla ricerca di accordi tra le parti.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
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Costituzione dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
Le parti convengono di costituire l’Osservatorio nazionale permanente ed Osservatori regionali allo scopo di
individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l’azione dei propri
rappresentati secondo l’esperienza maturata e nella consapevolezza dell’importanza dello sviluppo di relazioni
industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l’attività
complessiva del settore, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell’attività,
determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle
superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie: – l’andamento dell’occupazione complessiva dell’intero settore, l’andamento dell’occupazione femminile con le
relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/77
e n.125/91 e successive modificazioni; – i problemi connessi all’ambiente di lavoro e alla sicurezza in relazione a tutte le fasi del processo logistico e di
trasporto; – la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSA/RSU delle OO.SS. stipulanti il
presente CCNL eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare
in modo funzionale la disciplina contrattuale; – lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e
la formazione dei lavoratori; – la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni sindacali alle attività delle
istituzioni europee e delle organizzazioni territoriali e sindacali degli altri paesi; – la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e
dell’ambiente di lavoro.
Gli Osservatori territoriali potranno essere costituiti indipendentemente dalla costituzione dell’Osservatorio
nazionale ad iniziativa delle associazioni stipulanti il presente CCNL territorialmente competenti con il compito
di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie
indicate per l’Osservatorio nazionale.
Gli Osservatori territoriali una volta costituiti definiranno al proprio interno una apposita sezione in relazione alle
tematiche della sicurezza del lavoro.
Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle
organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per
particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attività annuale nonché
gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all’unanimità dai componenti gli Osservatori possono produrre effetti impegnando le
parti interessate.
Gli Osservatori hanno sede presso una delle associazioni imprenditoriali che fornirà i servizi di segreteria. La data
delle convocazioni è fissata d’accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla
presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l’Osservatorio.
Le modalità di finanziamento degli Osservatori territoriali potranno formare oggetto di confronto nell’ambito
della contrattazione a livello territoriale.
Pari opportunità
Le Parti consapevoli della necessità di realizzare un cambiamento culturale che, mettendo al centro la persona,
garantisca la tutela e la valorizzazione delle diversità attraverso la realizzazione di azioni concrete di inclusione,
concordano sulla necessità di garantire ad ogni persona la possibilità di esprimere la propria opinione quale
vettore fondamentale per la crescita del capitale umano e, a tal fine, promuovono l’introduzione di misure
finalizzate a riconoscere pari opportunità e tutele.
Le Parti si impegnano a denunciare e contrastare con fermezza e tempestività ogni comportamento vessatorio,
discriminatorio o lesivo della dignità personale, ad adottare misure adeguate al rispettivo livello di controllo in
materia di prevenzione delle violenze e delle molestie, nonché a promuovere l’adozione di ogni comportamento
virtuoso idoneo a contribuire alla realizzazione di un ambiente di lavoro rispettoso delle diversità.
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Le Parti riconoscono che diversità, anche di genere, equità ed inclusione rappresentano valori fondanti di una
nuova cultura aziendale che mira a rendere ciascuna azienda più competitiva, innovativa e orientata a valorizzare
le persone.
Le Parti, aderendo alle fondamentali previsioni contenute nella Convenzione OIL n. 190 del 2019, nella relativa
raccomandazione 206 e nella relativa legge di ratifica n. 4 del 2021, condividono che:
“violenza e molestie” nel mondo del lavoro indicano un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o
la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano
comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e includono la violenza e le molestie di genere;
“violenza e molestie di genere” indicano la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro
sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le
molestie sessuali.
Le Parti riconoscono la necessità di realizzare, nel rispetto dei principi sanciti, tra l’altro, dalla Strategia UE per la
Parità di Genere 2020-2025 e dalla Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2026, la tutela e l’inclusione
di ogni diversità, a partire da quella di genere, tramite l’adozione di misure volte a promuovere, anche tramite
gli Enti bilaterali previsti dal presente CCNL:
• forme di flessibilità degli orari e organizzazione del lavoro, part-time reversibile;
• progetti di formazione per reinsediamento di lavoratrici madri o lavoratori padri dopo periodo di congedo nel
rispetto della professionalità acquisita;
• costituzione dei comitati pari opportunità territoriali;
• iniziative volte a ridurre l’entità del divario di genere quali ad esempio la certificazione ai sensi della norma
UNI/PdR125:2022.
Commissione nazionale per le pari opportunità
Le parti, nel confermare la comune volontà di valorizzare le risorse del lavoro femminile e di promuovere
comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità fra donne ed uomini nel lavoro, costituiranno
la “Commissione paritetica per le pari opportunità” formata fino ad un massimo di 6 rappresentanti per ciascuna
delle due parti stipulanti designati, rispettivamente, dalle Associazioni nazionali imprenditoriali e dalle Segreterie
Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui
principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive
modifiche, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un’effettiva parità di opportunità tra donne
e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
La Commissione opera studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento dell’occupazione
femminile nel settore, utilizzando a tal fine i dati dell’Osservatorio nazionale permanente.
La Commissione ha il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nello specifico comparto e individuare iniziative in
materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l’incontro fra domanda e offerta di
lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l’accesso a nuove professionalità, con particolare
attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con
l’Osservatorio nazionale permanente;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a
salvaguardarne la professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) studiare la fattibilità, anche in via sperimentale, di proposte di specifiche azioni positive e di interventi atti a
diffondere atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche
sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
f) verificare la costituzione dei CPO territoriali e la loro attività.
La Commissione, presieduta a turno da un rappresentante di una delle due parti, si riunirà di norma ogni 4 mesi
e invierà periodicamente, e comunque almeno una volta l’anno, alle parti stipulanti un rapporto sull’attività
svolta. Essa si potrà avvalere, per lo sviluppo dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune
accordo.
Soltanto gli atti approvati all’unanimità possono produrre effetti, impegnando le parti interessate.
Sei mesi prima della scadenza del contratto, la Commissione esaurirà il proprio compito presentando alle parti
stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli elaborati e delle esperienze realizzate
nell’arco di attività della Commissione, corredato da eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in
occasione del rinnovo del presente contratto.
La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni nazionali imprenditoriali, che fornirà i servizi di
segreteria.
13
Servizi essenziali da garantire
Fermo restando il fatto che la legge n. 146/90 e s.m.i. disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti convengono che le seguenti attività
corrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta legge, di proteggere alcuni interessi costituzionalmente
garantiti:
a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;
b) raccolta e distribuzione del latte;
c) trasporto di animali vivi;
d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
e) trasporto di acqua potabile mediante autobotti e di prodotti alimentari di prima necessità.
Le parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l’effettuazione dei servizi di cui sopra.
Le parti si danno atto che, conformemente agli orientamenti espressi dalla Commissione di Garanzia sugli
Scioperi, la necessità di garantire il regolare approvvigionamento dei beni di cui sopra comprende, oltre al
trasporto, l’intera filiera logistica, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione.
Prestazioni da garantire nell’ambito della sicurezza delle persone e degli impianti
a) Custodia;
b) funzionalità e controllo centrali frigorifere, sala macchine, container frigoriferi;
c) funzionalità e controllo impianti di riciclo, refrigerazione silos;
d) controllo merci pericolose e/o deperibili.
Dette prestazioni riguardano esclusivamente la funzionalità e sicurezza degli impianti.
A livello aziendale le RSA/RSU o, ove assenti, il sindacato territorialmente competente e stipulante il presente
CCNL, indicherà il numero delle unità di lavoratori presenti al fine di garantire quanto sopra.
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CAPITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Vigenza
1.
2.
Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 2027.
Il contratto è rinnovabile tacitamente di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta di una delle due
parti stipulanti da comunicarsi all’altra parte sei mesi prima della scadenza a mezzo PEC.
Art. 2 – Inscindibilità delle disposizioni del contratto
1.
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ciascun istituto, sono correlate ed
inscindibili tra loro.
2.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso
sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.
Art. 3 – Sostituzione degli usi
1.
Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se più favorevoli
ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l’applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto
stesso.
Art. 4 – Assunzione
1.
specificato:
L’assunzione verrà comunicata direttamente all’interessato con lettera nella quale deve essere
1) la data di assunzione;
2) il livello retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere
nonché la sede di lavoro;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell’eventuale periodo di prova.
2.
All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d’identità o documento equivalente in corso di validità;
2) il fascicolo elettronico del lavoratore qualora disponibile;
3) il tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria;
4) i documenti previsti da particolari disposizioni di legge ed eventuali altri documenti o certificati richiesti
dall’azienda;
5) le ulteriori informazioni previste dalla legislazione vigente.
3.
Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, per iscritto il suo domicilio e la sua residenza,
nonché le eventuali successive variazioni.
4.
Prima dell’assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie
spese, sottoporre il lavoratore a visita medica nel rispetto della normativa sulla privacy.
5.
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del
lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.
Art. 4 bis – Trattamento per i lavoratori nuovi assunti
Al fine di incentivare nuova occupazione si definisce un trattamento temporaneo legato esclusivamente alla
vigenza del CCNL.
1.
Il presente articolo si applica alle Aziende che applicano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione, ed intendono incrementare il proprio organico con nuova occupazione nel sito operativo o nella
filiale ed in particolare assumere lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche
part-time.
2.
Le Aziende interessate a tali processi dovranno dare comunicazione e documentare che
nell’ultimo anno di attività non hanno proceduto a licenziamenti collettivi e sottoscrivere accordi sindacali,
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aziendali o di carattere territoriale, anche tramite le proprie associazioni stipulanti il presente CCNL, con le OO.SS.
stipulanti il presente CCNL e territorialmente competenti.
3.
Ai dipendenti che rientrano nel piano di nuove assunzioni previsto dagli accordi sindacali, di cui
al precedente capoverso, si applicano i seguenti trattamenti per i successivi tre anni dalla data di assunzione.
Fermo restando le modalità di fruizione, la maturazione dei ROL previsti all’art. 9 comma 14 del vigente CCNL,
delle ex festività soppresse legge 54/1977 di cui all’art.14 e dei permessi di cui all’art. 11 comma 11 avverrà con
le seguenti modalità:
● durante il primo anno di assunzione sarà riconosciuta una maturazione del 30% pari a 12 ore di ROL ed ex
festività pari ad 1 giornata e di 1,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;
● Il secondo anno sarà riconosciuta una maturazione del 60% pari a 24 ore di ROL ed ex festività pari a 2,5
giornate e di 2,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;
● Il terzo anno sarà riconosciuta una maturazione del 90% pari a 36 ore di ROL ed ex festività pari a 3,5
giornate e di 4 giornate di permessi per il personale viaggiante;
● Dal quarto anno sarà riconosciuta la maturazione del 100% dei suddetti istituti.
I trattamenti relativi a quanto stabilito dall’art. 17 troveranno applicazione e conseguente maturazione a
decorrere dal 4° anno di assunzione.
Le modalità di cui sopra saranno applicabili una sola volta nella vita lavorativa del singolo lavoratore, a
prescindere dall’azienda di cui è dipendente.
Qualora l’impresa goda, per le medesime assunzioni, di incentivi finanziati dalla normativa nazionale od
europea, la maturazione del 100% di ROL ed ex festività e la decorrenza per la maturazione dei trattamenti
stabiliti dall’art. 17 avverranno dal terzo anno dall’assunzione.
Art. 5 – Periodo di prova
1.
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a: – 6 mesi per i quadri; – 5 mesi per i dipendenti del 1° livello; – 4 mesi per i dipendenti del 2° livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nella qualifica 3 parametro A,
B, C e nella qualifica 2 parametro D, E, F; – 3 mesi per i dipendenti del 3° livello Super, 3° livello, 4° livello, 4° livello Junior e per i conducenti di autoveicoli
inquadrati nella qualifica 1 parametro G, H; – 1 mese per tutti gli altri lavoratori.
Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia
o infortunio.
2.
3.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all’art.4.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente
contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
4.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna
delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
5.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo, o per licenziamento,
durante i primi due mesi di prova per i Quadri e gli impiegati del 1° livello e durante il primo mese per i dipendenti
degli altri livelli, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
6.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all’impiegato sarà corrisposta la
retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la
seconda quindicina del mese stesso.
7.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il
lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella
determinazione dell’anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
8.
Per quanto attiene l’iscrizione ai Fondi di previdenza di cui al D.LGVO n. 252/2005 per i
lavoratori in prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei rispettivi statuti e regolamenti.
9.
Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa
azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
Art. 6 – Classificazione del personale
PERSONALE NON VIAGGIANTE
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Quadri – parametro 169
Disposizioni generali
1.
Le parti si danno atto che con la definizione del livello Quadri è data attuazione al disposto della
legge n. 190/85 sui quadri intermedi.
2.
L’azienda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2049 Codice Civile e dell’articolo 5 della
legge n. 190/85, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua
attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L’azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso polizza assicurativa, l’assistenza legale fino alla
sentenza definitiva per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano
direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli.
3.
In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la partecipazione dei singoli
quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
4.
Ai quadri è riconosciuta un’indennità di funzione pari a 51,65 euro mensili lorde.
Declaratoria
1.
Appartengono a questo livello i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei
dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per l’Azienda, con un
elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione
di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi
generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell’azienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche
e/o manageriali.
2.
Tali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo,
ricerca e progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture
professionali di rilevante importanza per l’Azienda, o attraverso l’applicazione di notevoli competenze e
conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità.
3.
Tale livello è previsto nell’ambito di unità produttive multifunzionali con più di 40 dipendenti
ed il lavoratore per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra
dettagliate, deve avere alle proprie dipendenze almeno 8 impiegati.
Profili esemplificativi
● Responsabili di filiale, agenzia, docks, silos e sito, capi servizio, capi reparto o capi ufficio con poteri di
coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell’attività del ramo cui sono preposti, quando lo
stesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria;
● responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione (air couriers);
● i gestori e reggenti autonomi di docks o silos;
● responsabile ICT;
● responsabile dei sistemi di elaborazione e delle nuove tecnologie;
● responsabile informatico dell’automazione;
● responsabile della conformità e dei rischi;
● logistic engineer: responsabile della gestione del controllo del flusso delle merci e del ciclo produttivo e
dell’organizzazione dei magazzini;
● responsabile acquisti tecnologici;
● responsabile e-commerce;
● responsabile big-data;
● responsabile della qualità;
● responsabile della formazione;
● responsabile marketing e delle relazioni commerciali;
● responsabile della comunicazione.
Declaratoria
1.
1° Livello – parametro 159
Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni,
che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni di
concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive
generali loro impartite.
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Profili esemplificativi
● Responsabili di filiale, agenzia, docks, silos e sito, capi servizio o capi reparto, capi movimento, ispettori, capi
ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore;
● capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell’azienda;
● impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente viene utilizzata per conto
dell’azienda;
● produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro
autonomo ed abbiano la padronanza di lingue straniere;
● analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in autonomia o del centro elaborazione
dati;
● capi magazzinieri con responsabilità tecnica ed amministrativa;
● capo turno Terminal;
● capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica;
● responsabile politiche tariffarie;
● capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
● impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specificate nella declaratoria;
● cassiere principale o che sovrintenda a più casse;
● incaricato controllo di gestione;
● coordinatore aeroportuale (air couriers);
● capo centro smistamento e distribuzione (air couriers);
● responsabile di laboratorio chimico-fisico;
● responsabile di terminal container gestito direttamente dall’azienda;
● responsabile ICT;
● responsabile dei sistemi di elaborazione e delle nuove tecnologie;
● responsabile informatico dell’automazione;
● responsabile della conformità e dei rischi;
● logistic engineer: responsabile della gestione del controllo del flusso delle merci e del ciclo produttivo e
dell’organizzazione dei magazzini;
● responsabile acquisti tecnologici;
● responsabile e-commerce;
● responsabile big-data;
● responsabile della qualità;
● responsabile della formazione;
● responsabile marketing e delle relazioni commerciali;
● responsabile della comunicazione.
Norma transitoria
I seguenti profili soppressi e non rinominati si intendono vigenti fino all’esaurimento del personale in forza alla
data del 6.12.2024: – corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno due lingue estere
Profili rinominati: – capo tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per traffici internazionali, in
responsabile politiche tariffarie – incaricato della compilazione del budget aziendale, in incaricato controllo di gestione
2° Livello – parametro 146
Declaratoria
1.
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica
collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale
nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o
formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell’esercizio della funzione stessa.
Profili esemplificativi
● Altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
● contabili che esplicano la loro attività con discrezionalità e autonomia per tutti gli articoli della contabilità
aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per la formazione del bilancio;
● spedizioniere coadiutore;
18
● segretari/ assistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in possesso di particolare competenza
professionale;
● cassieri con responsabilità e oneri per errore;
● lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o commerciale;
● magazzinieri con responsabilità del carico e dello scarico;
● impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
● addetto alle attività di marketing e sviluppo commerciale;
● magazziniere – capo piazzale responsabile del carico e dello scarico dei terminal containers;
● specialista IT;
● impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza specifica delle
disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in cui operano, svolte con la discrezionalità propria
dell’impiegato di concetto;
● pianificatore carico nave;
● capo officina manutenzione;
● supervisori operativi o servizio clienti (air couriers);
● altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla completa istruzione delle
pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci
trasportate);
● esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di campionamento, cernita
e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel loro specifico settore di attività;
● assistenti e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche, effettuate sia in
azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;
● acquisitori di traffici internazionali e/o nazionali;
● traduttori e/o interpreti;
● tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrestri e/o tariffisti autonomi per traffici nazionali anche
se si esprimono mediante codice;
● supervisore ufficio fatturazione;
● tecnico specializzato in sopralluoghi, preventivazione di tempi e costi, pianificazione delle operazioni di
trasloco;
● specialista sicurezza digitale;
● gestore dei trasporti.
Norma transitoria
I seguenti profili soppressi e non rinominati si intendono vigenti fino all’esaurimento del personale in forza alla
data del 6.12.2024: – impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e/o inoltri – stenodattilografi in lingue estere anche operanti con sistemi di videoscrittura – addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aeree
Profili rinominati: – operatore/programmatore che esegue e controlla sulla base di istruzioni superiori e con riferimento a
procedure esistenti i vari cicli di lavoro dell’elaboratore assicurandone la regolarità. Traduce in programmi i
problemi tecnici e/o amministrativi, componendone i relativi diagrammi, in specialista IT – operatore Ced in unità articolate, in specialista IT – capi fatturisti, in supervisione ufficio fatturazione
3° Livello Super – parametro 132
Declaratoria
1.
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico
pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione delle macchine, o particolari
capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori
con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre, appartengono al presente livello gli operai
aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi,
alla riparazione di motori – sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di
qualsiasi parte di esso – e collaudo per l’esame complessivo della funzionalità degli automezzi.
Profili esemplificativi
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Operai
● gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;
● conduzione di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui vari tipi di
terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di traslazione e sollevamento con
responsabilità della manutenzione ordinaria dei mezzi;
● tecnico specialista in una o più delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, elettronica, meccanica,
impiantistica che con interpretazione critica di disegni e schemi funzionali esegue con autonomia operativa
lavori di particolare impegno e complessità relativa alla costruzione e modifica di impianti e macchinari e i
cui interventi risultino risolutivi;
● operatore di quadri sinottici complessi per l’introduzione, la manipolazione e la riconsegna delle merci nei
silos granari portuali;
● tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e manutenzione elettromeccanica
degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;
● motoristi e/o collaudatori;
● capi operai.
Impiegati
● Personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell’ambito delle dogane o della sezione
doganale con autorizzazione doganale (CCNL Parte speciale, Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione
merci e logistica);
● addetti al servizio clienti senior dopo 24 mesi (Customer Service);
● telesales senior dopo 24 mesi;
● city couriers senior dopo 18 mesi (Air couriers);
● operatore addetto alle trilaterali automatizzate;
● assistente alla pesatura e/o taratura delle merci con certificazione;
● addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni;
● addetti al controllo imballaggi con certificazione;
● pianificatore (piazzale, personale e mezzi, ferrovia);
● addetti alla gestione di: contabilità generale;
contabilità industriale;
controllo gestione commesse;
stipendi e paghe;
● responsabile magazzino ricambi e materiale tecnico di consumo;
● ausiliari doganali;
● vice magazzinieri;
● addetto operativo per la gestione dei traffici/disponente.
Norma transitoria
Profili rinominati: – dichiaranti doganali in sottordine, in ausiliari doganali
(CCNL Parte speciale, Sezione seconda –
Ex CCNL magazzini generali, depositi
per conto terzi e aziende produttrici di
energia refrigerante e ghiaccio)
3° Livello – parametro 128
Declaratoria
1.
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione
risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante
una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli
impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. I lavoratori che con specifica
collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare
preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le mansioni sono svolte con autonomia
della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella
integrazione o nell’adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.
Profili esemplificativi
Operai
● conducenti di motobarche;
● conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
● trattoristi (CCNL Parte speciale, Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica);
20
● capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;
● addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate;
● conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali e operatori di autoscale nell’attività di
trasloco oltre i 34 metri di altezza (CCNL Parte speciale, Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e
logistica);
● lavoratori che possedendo le necessarie capacità tecniche ed adeguate esperienze professionali svolgono
funzioni di: falegnami provetti, idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o autogeni provetti,
meccanici provetti;
● esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di massima, per
l’imballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie;
● imballatori;
● operai specializzati d’officina;
● macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas
tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi;
● conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;
● lavoratori che, possedendo la necessaria capacità tecnica sono adibiti a condurre più mezzi meccanici tali da
richiedere patenti o impegno tecnico di notevole livello con responsabilità della manutenzione ordinaria e
anche altri mezzi di traslazione e movimento compreso carrelli porta containers;
● attività di operatore di piattaforma aerea;
● operazioni di magazzino con l’utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle merci;
● meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;
● bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;
● preposti alla conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono lavori ed operazioni di notevole
difficoltà, delicatezza e complessità e piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richieda specifiche
capacità tecnico-pratiche;
● operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di silos;
● pesatore pubblico munito di apposita patente;
● deckman;
● capisquadra di magazzino, ribalta e trasloco che coordinino più di 3 operai.
Impiegati
● Impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione dei semplici portavalori;
● impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali e bancarie;
● impiegati addetti al servizio di esazione, sempreché siano autorizzati a quietanzare e a versare;
● personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell’ambito delle dogane o della sezione
doganale con autorizzazione doganale (CCNL Parte speciale, Sezione seconda – Ex CCNL magazzini generali, depositi
per conto terzi e aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio);
● agenti esterni consegnatari di merci con il carico-scarico e spedizioni di merci;
● magazzinieri con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci, sempreché non compiano
abitualmente mansioni manuali;
● fatturisti su tariffe già stabilite anche operanti su videoterminali;
● compilatori di polizze di carico e lettere di vettura aerea anche operanti su videoterminali;
● compilatori di bolle doganali;
● fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in banca per
l’azienda e non per terzi, pagamenti e/o incassi fatture, pagamento noli, trasporti, ecc. (CCNL Parte speciale,
Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica);
● operatori su sistemi di potenzialità medio-piccola e terminalisti che eseguono operazioni di inserimento di
dati per la lettura da documenti oppure che ricevono dati video o a stampa utilizzando programmi
preesistenti;
● city couriers junior (air couriers);
● agente di smistamento/operatore aeroportuale senior dopo 24 mesi (air couriers);
● addetti al servizio clienti junior (Customer Service);
● telesales junior;
● impiegati addetti alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportante la specifica
conoscenza delle procedure aggiuntive come contrassegni, anticipate e altre, anche con sistemi
computerizzati;
● addetto alla segreteria di funzione;
● addetto agli affari e servizi generali;
● tecnico informatico;
● dispatcher;
21
● mediatore culturale che favorisca la comprensione e la comunicazione tra individui, gruppi, organizzazioni e
servizi.
Norma transitoria
I seguenti profili soppressi e non rinominati si intendono vigenti fino all’esaurimento del personale in forza alla
data del 6.12.2024: – archivisti (Parte speciale, Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica) – telefonisti esclusivi e/o centralinisti (Parte speciale, Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e
logistica) – telescriventi in lingua italiana o su testi già predisposti in lingua estera – contabili d’ordine (Parte speciale, Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica)
4° Livello – parametro 122
Declaratoria
1.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali
occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse,
la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con
mansioni d’ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che
richiedono una preparazione acquisibile attraverso l’esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le
mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità
e autonomia.
Profili esemplificativi
Operai
● Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo e
approntamento delle merci);
● operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione
degli stessi in base a disposizioni ricevute;
● gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
● lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall’azienda a rilasciare a
terzi i documenti del peso eseguito;
● addetti alla preparazione ordini, gestione della linea, ricezione, smistamento, spedizione della merce, che
compiono lavori ed operazioni delicate e complesse;
● addetti alla costruzione, al montaggio e all’allestimento di elementi complessi;
● facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti
l’utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili
professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
● conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li e operatori di autoscale nell’attività di trasloco
sino a 34 metri di altezza (CCNL Parte speciale, Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica);
● operai qualificati quali: elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
● bilancisti addetti alle bilance automatiche;
● addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;
● personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
● aiuto macchinisti frigoristi;
● trattoristi (CCNL Parte speciale, Sezione seconda – Ex CCNL magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende
produttrici di energia refrigerante e ghiaccio);
● carrellisti (CCNL Parte speciale, Sezione seconda – Ex CCNL magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende
produttrici di energia refrigerante e ghiaccio);
● attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali
interpedonali;
● altri capisquadra;
● tecnico a bordo treni;
● operaio addetto alla risoluzione di problematiche relative ai mezzi di movimentazione e ai sistemi
tecnologici.
Impiegati
● Altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3° livello anche con
sistemi computerizzati;
22
● fattorini di ufficio non rientranti nel 3° livello;
● agente di smistamento ed operatore aeroportuale junior (air couriers);
● commessi contatori di calata;
● spuntatori;
● receptionist – addetto al centralino;
● chat operator;
● impiegato addetto amministrativo.
Norma transitoria
I seguenti profili soppressi e non rinominati si intendono vigenti fino all’esaurimento del personale in forza alla
data del 6.12.2024: – muratori – fattorini di ufficio non rientranti nel 3° livello (Parte speciale, Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione
merci e logistica) – dattilografi, anche con sistemi di videoscrittura (Parte speciale, Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto,
spedizione merci e logistica) – fattorini con mansioni impiegatizie d’ufficio o magazzino che prevalentemente facciano prelevamenti in banca,
pagamenti e incassi di fatture, pagamenti di noli, trasporti, ecc. (Parte speciale, Sezione seconda – Ex CCNL
magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio) – archivisti (Parte speciale, Sezione seconda – Ex CCNL magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende
produttrici di energia refrigerante e ghiaccio) – centralinista responsabile anche del servizio di comunicazioni automatiche (office automation) e reception
aziendale (Parte speciale, Sezione seconda – Ex CCNL magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende
produttrici di energia refrigerante e ghiaccio) – contabili d’ordine (Parte speciale, Sezione seconda – Ex CCNL magazzini generali, depositi per conto terzi e
aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio) – compilatori di polizze di carico e bolle di accompagnamento e lettere di vettura (Parte speciale, Sezione seconda – Ex CCNL magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio) – aiuto contabile d’ordine (Parte speciale, Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica)
Profili rinominati: – preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole,
palette, ecc. e addetti alla reggettatura, in addetti alla preparazione ordini, gestione della linea, ricezione,
smistamento, spedizione della merce, che compiono lavori ed operazioni delicate e complesse
4° Livello Junior – parametro 119
Declaratoria
1.
Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze
tecniche e capacità pratiche.
Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra,
impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista
per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori.
5° Livello – parametro 116
Declaratoria
1.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione
sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure
predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio
lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano
l’utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
Profili esemplificativi
Operai
● Addetto rizzaggio/derizzaggio;
23
● attività di addetto al magazzino comprese le attività di ricevimento, controllo e stoccaggio delle masserizie
nelle attività di trasloco;
● facchino qualificato: lavoratore con adeguate conoscenze professionali che svolge attività di carico e scarico
merci per le quali utilizza strumenti con contenuto tecnologico
● attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli
elettrici;
● attività di carico e scarico merci e di montaggio arredi con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici,
conducenti di carrelli elettrici nonché di PAL BAC – MULTILIFT nell’attività di trasloco;
● semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
● operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
● attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità
esecutiva;
● attività di preparazione degli ordini completa oppure che prevede una serie di operazioni (picking e/o
ventilazione e/o confezionamento a fine filiera) con conseguente montaggio e riempimento di elementi
prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.) e di reggettatura, per le quali utilizza strumenti con
contenuto tecnologico;
● manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero
operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra);
● guardiani e portinai notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza dell’accesso agli impianti;
● uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage);
● operai comuni di manutenzione di garage e di officina;
● chiattaioli;
● barcaioli;
● fattorini addetti alla presa e consegna;
● attività di manutentore sui raccordi ferroviari di limitata complessità;
● manovratori di paranco a bandiera;
● addetto nell’attività di trasloco.
Impiegati
● Fattorini;
● addetti a mansioni semplici di segreteria.
Norma transitoria
(CCNL
Parte speciale, Sezione seconda – Ex CCNL magazzini
generali, depositi per conto terzi e aziende produttrici di
energia refrigerante e ghiaccio)
I seguenti profili soppressi e non rinominati si intendono vigenti fino all’esaurimento del personale in forza alla
data del 6.12.2024: – dattilografi (Parte speciale, Sezione seconda – Ex CCNL magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende
produttrici di energia refrigerante e ghiaccio) – telefonisti e centralinisti addetti ad impianti fino a tre linee esterne (Parte speciale, Sezione seconda – Ex CCNL
magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio)
Profili rinominati: – attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi
prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura, in attività di preparazione degli ordini
completa oppure che prevede una serie di operazioni (picking e/o ventilazione e/o confezionamento a fine filiera)
con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.)
e di reggettatura, per le quali utilizza strumenti con contenuto tecnologico
Nota a verbale
Le parti stipulanti il CCNL ribadiscono che le attività previste al presente livello sono da riferirsi anche alla
tipologia merceologica che riguarda la movimentazione e preparazione di documentazione, plichi, dossier o
corrispondenza e che la semplice manipolazione di documenti inerente alla stessa preparazione, non implica
attività diverse da quelle ricomprese al presente livello.
6° Livello – parametro 109
Declaratoria
1.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono
limitate conoscenze professionali; le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed
24
autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che
utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi
Operai
● Attività manuali di scarico e carico merci – facchino comune, addetto magazzino comune;
● addetto recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
● addetto comuni lavori di pulizia anche con l’ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
● manovali comuni, compresi quelli di officina;
● guardiani e/o personale di custodia alla porta.
Norma transitoria
Profili rinominati: – facchino, in facchino comune, addetto magazzino comune
Declaratoria
1.
6° Livello Junior – parametro 100
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare
lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali
lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi.
Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica:
● dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2018
● dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2019
● dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2020
Il presente profilo avrà termine inderogabilmente il 31 dicembre 2025. Il personale inquadrato al presente livello
a tale data passerà al 6° livello indipendentemente dal tempo che residui al livello 6° junior.
Norma transitoria
I lavoratori non apprendisti inquadrati al 6° livello junior entro il 31 dicembre 2017 passeranno al 6° livello dopo
30 mesi di permanenza.
PERSONALE VIAGGIANTE
Appartiene alla presente aerea il personale viaggiante, conducenti in possesso delle patenti corrispondenti,
adibiti alla guida dei vari automezzi ed aventi specifica professionalità. Altresì appartengono a tale area i
conducenti di veicoli, adibiti ad attività di logistica distributiva, che non richiedono necessariamente per la loro
conduzione il possesso di patente di guida B o superiore.
● Qualifica 3:
Lettera C parametro 133,5
Lettera B parametro 133
Lettera A parametro 132,5
Conducenti in possesso di patente C – E che conducono veicoli per i quali è previsto il possesso delle rispettive
abilitazioni e dotati di apparato cronotachigrafo, che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai
trasporti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’art 11 bis.
Profili esemplificativi – Operai
Conducenti adibiti a:
A: – Servizi di trasporto effettuati all’interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche,
interportuali e cave; – Servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa area e per le quali l’impegno giornaliero
termina presso lo stesso luogo di inizio del servizio.
B: – Servizi di trasporto in ambito nazionale e internazionale (non sottoposti a particolari abilitazioni, es.
container, casse mobili, groupage, centinati, etc.) per i quali spetta l’indennità di trasferta di cui all’art.
62.
25
C: – Servizi di trasporto merci in ambito nazionale e internazionale soggetti a specifiche normative e
abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.), per i quali spetta l’indennità di
trasferta di cui all’art. 62; – Trasporti per i quali è necessario operare con specifiche attrezzature (es. bisarche, veicoli dotati di
apparati di sollevamento e gru di portata superiore a 20 tonnellate, cisterne dotate di apparecchiature
di carico e scarico pneumatico, frigoriferi, nonché i trasporti eccezionali, etc.).
● Qualifica 2:
Lettera F parametro 129,5
Lettera E parametro 129
Lettera D parametro 128,5
Conducenti che utilizzano autocarri isolati per i quali è previsto il possesso della patente C dotati di apparato
cronotachigrafo che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti, nei confronti dei quali
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art 11 bis.
Profili esemplificativi – Operai
Conducenti adibiti a:
D: – Servizi di trasporto effettuati all’interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche,
interportuali e cave; – Servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa area e per le quali l’impegno giornaliero
termina presso lo stesso luogo di inizio del servizio; – Servizi di trasporto effettuati con veicoli dotati di apparati di sollevamento e gru di portata inferiore
alle 20 tonnellate.
E:
F: – Operazioni di trasporto merci in ambito nazionale e internazionale (non sottoposte a particolari
abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage, centinati, etc.) per le quali spetta l’indennità di
trasferta di cui all’art. 62. – Servizi di trasporto merci in ambito nazionale e internazionale soggetti a specifiche normative e
abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.), per i quali spetta l’indennità di
trasferta di cui all’art. 62.
● Qualifica 1:
Lettera H parametro 124,5
Lettera G parametro 124
Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato
cronotachigrafo, adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le
operazioni accessorie ai trasporti.
Profili esemplificativi – Operai
G: – Conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida
e operazioni accessorie ai trasporti. – Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato
cronotachigrafo adibiti a trasporti a lungo raggio ai quali spetta l’indennità di trasferta di cui all’art. 62.
H: – Conducenti in possesso di particolari abilitazioni, ad es. conducenti che trasportano materiali
radioattivi e/o esplosivi; – Personale in possesso di attestato di abilitazione all’esercizio del servizio di scorta tecnica che viene
adibito esclusivamente alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente B.
Rider: Lavoratori adibiti ad attività di logistica distributiva, comprese le operazioni accessorie ai
trasporti, attraverso l’utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli ai quali non spetta l’indennità di trasferta di cui
all’art. 62 del CCNL. – –
Lettera I: Operai – Personale viaggiante che utilizza cicli – parametro 110 che trascorsi 6 mesi passerà al
parametro 116;
Lettera L: Operai – Personale viaggiante che utilizza ciclomotori e motocicli – parametro 110 che trascorsi 6
mesi passerà al parametro 116 e trascorsi ulteriori 9 mesi passerà al parametro 119.
26
Art. 7 – Mutamento di mansioni
1.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2.
Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà
essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due
livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.
3.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di
appartenenza, avverrà senz’altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si
tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà
al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.
Art. 8 – Cumulo di mansioni
1.
Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in
due diversi livelli, sarà senz’altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest’ultimo siano
prevalenti.
2.
Nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di
svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non
continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell’arco di tre anni.
3.
Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà
a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del passaggio di livello.
Art. 9 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante – Flessibilità
1.
La durata dell’orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali da calcolarsi su un arco temporale
di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite. L’orario di lavoro può essere distribuito su 5 o 6
giorni. Il giorno di riposo, di norma, coincide con la domenica.
2.
Le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato, qualora l’orario ordinario sia distribuito su 6
giorni, vanno retribuite con la maggiorazione del 20%. Quelle prestate la domenica, qualora non giornata di
riposo, vanno retribuite con la maggiorazione del 35%, per un massimo di 26 settimane nell’arco dell’anno. Tale
limite può essere modificato in accordo fra azienda e RSU/RSA, OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti
territorialmente.
3.
La prestazione lavorativa giornaliera ordinaria può essere articolata con un minimo di 6 ore di
orario continuativo ed un massimo di 9 ore, distribuite su un nastro lavorativo di dodici ore, frazionabile una sola
volta per la pausa pranzo. La prestazione settimanale non può essere inferiore a 30 ore.
4.
L’orario normale di lavoro viene comunicato al lavoratore, di norma, all’inizio di ogni anno. La
distribuzione dell’orario di lavoro, l’inizio ed il termine della giornata lavorativa per l’intera azienda, per unità
produttive, per reparti o per funzioni, costituiscono oggetto di esame preventivo fra azienda e RSU/RSA, OO.SS.
stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente. Tale orario può essere modificato, per esigenze
tecniche, organizzative, produttive aziendali, una volta entro i 12 mesi successivi, comunque non prima di 6 mesi
dalla sua attivazione, attraverso ulteriore esame preventivo fra azienda e RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente
CCNL e competenti territorialmente.
Fermo restando la durata dell’orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, qualora nell’arco di 4 mesi la media
oraria fosse superiore a tale limite le ore eccedenti vanno retribuite come prestazione straordinaria. Ogni
prestazione richiesta ed eccedente il normale orario giornaliero programmato, viene retribuita e maggiorata con
la maggiorazione corrispondente del lavoro straordinario.
4 bis.
Per il personale a tempo pieno addetto alla movimentazione della merce, inteso come tale gli
addetti coinvolti nelle attività dei magazzini, delle aree di stoccaggio e movimentazione merci, nonché per gli
addetti alle officine interne, intesi come tali gli addetti alla manutenzione dei veicoli, l’orario normale di lavoro
viene comunicato al lavoratore, di norma, all’inizio di ogni anno, per un periodo non inferiore ad un trimestre,
fermo restando l’esame preventivo di cui al comma precedente. Tale orario può essere modificato, per esigenze
tecniche, organizzative, produttive aziendali, al termine del trimestre o del maggior periodo inizialmente
comunicato attraverso ulteriore esame preventivo fra azienda e RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL e
competenti territorialmente.
27
Qualsiasi eventuale ulteriore modifica dell’orario normale di lavoro all’interno del trimestre sarà oggetto di
accordo fra azienda e RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
5.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di
lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma
retribuite.
6.
L’esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l’orario di lavoro su 4 giornate e/o
modifiche dell’orario, ulteriori a quelle normate al precedente comma 4 saranno oggetto di accordo tra azienda
e RSU/RSA, OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente, tenendo presenti le esigenze dei
dipendenti nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sarà altresì oggetto di accordo tra azienda e RSA/RSU,
OO.SS. stipulanti il presente CCNL l’eventuale programmazione di giornate lavorative di 10 ore, le relative
modalità, le quantità e l’articolazione. La decima ora sarà comunque retribuita con una maggiorazione del 35%.
7.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata nel
luogo di lavoro per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà,
comprese le eventuali ore di inoperosità.
8.
Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all’organizzazione del lavoro aziendale, per
la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di
120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive saranno oggetto di esame a livello aziendale e/o territoriale
con le RSA/RSU, le OO.SS. stipulanti il presente CCNL e territorialmente competenti e potranno comportare
l’estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti fermo restando il pagamento, a titolo di orario
disagiato, di una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della
pausa, ovvero mensilmente saranno maturate due ore di permesso retribuito; l’alternativa è in relazione alle
esigenze aziendali, previa verifica delle modalità applicative con le RSA/RSU, le OO.SS. stipulanti il presente CCNL
e territorialmente competenti. Nella definizione della pausa si dovrà comunque tenere conto della localizzazione
dell’unità produttiva e della situazione dei trasporti pubblici.
9.
Gli addetti all’uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno adibiti
all’uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al D.LGVO 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro)
e successive modifiche.
10.
Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dell’art.1 del D.LGVO 8/4/2003, n. 66, nonché per i
lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno la durata massima non
può eccedere le 8 ore e l’orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti.
11.
Ai lavoratori che effettuano turni in base ai quali siano successivamente occupati negli stessi
posti di lavoro secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o
discontinuo, e il quale comporti la necessità di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di
giorni o di settimane, ferma restando la durata dell’orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8
ore una pausa retribuita di 30 minuti.
12.
Nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà
che gli stessi, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore
notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre al riposo giornaliero, 24
ore di ininterrotto riposo per settimana.
13.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non
quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un
tempo massimo di 2 ore.
14.
In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi del successivo art. 14,
vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi
individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo anche conto delle
specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non
retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.). Qualora non fruiti entro l’anno di maturazione (1
gennaio – 31 dicembre) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro
il mese di aprile successivo.
15.
Una diversa programmazione dell’orario di lavoro prestabilito, come previsto dai precedenti
commi 4, 4 bis e 6, sarà attuabile per un massimo di 4 settimane nell’arco di un anno e darà luogo ad una
indennità di disagio pari a 50 euro per ogni settimana. Tale diversa programmazione sarà comunicata al
lavoratore ed alla RSA/RSU aziendale delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL almeno una
settimana prima dell’effettuazione.
16.
Prestazioni lavorative collocate in orari diversi da quelli previsti dal normale orario di lavoro
possono essere richieste dall’Azienda in regime di flessibilità, al personale operativo, purché vengano collocate
all’interno di calendari quadrimestrali. Il lavoratore inserito in tali calendari percepisce una indennità pari a 8
euro per ogni giornata di flessibilità inserita nel programma. Tale indennità non è dovuta nel caso in cui la
prestazione lavorativa sia inferiore a quella prevista dal normale orario di lavoro, ma ricompresa all’interno
dell’articolazione d’orario programmata. Il lavoratore può essere inserito in tali calendari fermo restando il limite
28
massimo complessivo di 16 settimane di prestazioni in flessibilità realmente effettuata secondo le modalità
operative definite dall’accordo di cui al comma successivo. Per le ore lavorate in regime di flessibilità eccedenti
il normale orario di lavoro, ovvero per la parte di orario collocata al di fuori del normale orario di lavoro
programmato, l’Azienda corrisponde inoltre una maggiorazione pari al 20% della paga oraria globale.
17.
I calendari quadrimestrali vengono comunicati dall’azienda ogni 4 mesi e le modalità operative
per l’applicazione della flessibilità di cui al comma precedente, anche a carattere settimanale o mensile, sono
oggetto di accordo a livello aziendale con le RSA/RSU, le OO.SS. stipulanti il CCNL e competenti territorialmente.
18.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali e territoriali su orario di lavoro e flessibilità in vigore alla
data di sottoscrizione del presente CCNL.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non
hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art.1 del Regio Decreto Legge 15 marzo
1923, n.692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’art.3 n.2 del Regio Decreto 10 settembre 1923, n.1955 (Regolamento per l’applicazione
del Regio Decreto Legge sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione
dell’orario di lavoro, “quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la
diretta responsabilità dell’andamento dei servizi”; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello
del primo livello.
Art. 9 bis – Lavoro agile
1.
Le Parti, in coerenza con quanto definito nel Protocollo sul Lavoro agile del 7 dicembre 2021,
di cui confermano contenuti e modalità applicative, condividono che tale modalità di lavoro rappresenti un
grande impulso al raggiungimento di obiettivi personali e organizzativi, funzionale, in modo efficace e moderno,
a una nuova concezione dell’organizzazione del lavoro, meno piramidale e più orientata a obiettivi e fasi di lavoro,
tale da consentire sia una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nell’interesse del lavoratore, sia una
organizzazione più produttiva e snella, nell’interesse del datore di lavoro
2.
Il lavoro agile è una modalità di lavoro “da remoto” previsto dalla legge 81 del 22 maggio 2017
e s.m.i. e consistente nella possibilità di eseguire la prestazione lavorativa in parte all’interno e in parte all’esterno
dei locali aziendali, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro definiti dal presente CCNL e dalla
normativa vigente, con il supporto di strumenti tecnologici, di norma, messi a disposizione dalle aziende. Al
termine della prestazione lavorativa il personale in lavoro agile avrà diritto alla disconnessione dalla
strumentazione utilizzata in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
3.
Il datore di lavoro adotta tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la
protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi.
4.
La modalità di Lavoro Agile non modifica la durata del normale orario di lavoro applicato alla
lavoratrice o al lavoratore nella propria organizzazione di appartenenza, anche in modalità part-time, nel rispetto
comunque dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, nonché quanto contenuto
nel presente CCNL e nella contrattazione di II livello aziendale.
5.
Come evidenziato nel Protocollo sul Lavoro Agile, il lavoratore o la lavoratrice sono liberi di
individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da
consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza. A tal fine dovrà
essere rispettato quanto previsto dal G.D.P.R. in merito al regolamento UE 2016/679; DLGS 104 del 22 giugno
2022; dal DLGS 196/2003 sul corretto utilizzo degli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione
lavorativa in modalità di lavoro agile.
6.
Al personale in lavoro agile si applica la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della legge n.
81/2017 nonché tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in
relazione alle prestazioni rese al di fuori dei locali aziendali.
7.
Fatta salva la volontarietà e l’alternanza tra lavoro in struttura e lavoro da remoto, verrà
promosso un accesso paritario e con parità di trattamenti alla possibilità di effettuare lavoro agile nonché la
necessaria formazione all’uso degli strumenti tecnici e tecnologici di lavoro.
8.
Nell’ottica di favorire misure di flessibilità organizzativa e bilanciamento dei tempi di vita e di
lavoro potranno essere previste modalità diverse rispetto a quelle ordinarie come collocazione della prestazione
lavorativa nell’’arco della giornata, utilizzando gli strumenti e gli istituti previsti dal CCNL a tal fine.
9.
Nell’applicazione del lavoro agile deve essere assicurata ad ogni lavoratrice e lavoratore la
garanzia del sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva. In particolare, su richiesta dei soggetti titolari del diritto di assemblea ai sensi delle previsioni di legge
e di contratto, le imprese garantiranno l’esercizio di tale diritto attraverso l’utilizzo di idonei strumenti di
collegamento e di comunicazione. Viene inoltre garantito il diritto di interloquire da remoto con i Rappresentanti
29
Sindacali Aziendali o Unitari, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e le OO.SS. stipulanti anche
utilizzando gli strumenti in dotazione.
10.
Dovrà essere garantito alla lavoratrice o al lavoratore, nelle giornate di lavoro agile, il diritto ad
assentarsi nel rispetto dei requisiti e delle procedure di legge e/o individuati dalla normativa aziendale,
utilizzando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferie, rol, permessi 104 (a giornate intere e ad ore), permessi
studio, congedi parentali, ecc.
11.
L’eventuale attività lavorativa supplementare, straordinaria, notturna e/o festiva e la modalità
di svolgimento della stessa dovrà essere preventivamente concordata tra il dipendente e il responsabile,
espressamente autorizzata secondo le procedure aziendali e sarà retribuita come da previsioni contrattuali;
12.
Nella modalità di lavoro agile si potrà prevedere la corresponsione dei Buoni Pasto per le
giornate di lavoro agile nelle stesse modalità e quantità previste per il lavoro in sede, nonché l’introduzione di
misure di carattere economico e/o strumenti di welfare che sostengano l’attività di lavoro a distanza ovvero la
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
13.
Le attività di formazione, aggiornamento e riunioni saranno svolte nell’ambito dell’orario di
lavoro nel rispetto delle pause prestabilite.
14.
Recesso: Il diritto di recesso, così come disciplinato dalla legge n. 81/2017, non è previsto in
caso di contrattazione che preveda una scadenza temporale, mentre nel caso le parti non la prevedano, sarà
implementato a 60 giorni, mentre per le lavoratrici e lavoratori rientranti nel campo del art.1 della legge 68/99
sarà implementato a 90 giorni. In caso di giustificato motivo le parti definiscono che, salvo casi di necessità e
urgenza, il recesso sarà comunicato con un preavviso di 30 giorni e di 90 giorni per le lavoratrici e lavoratori
rientranti nel campo del art.1 della legge n. 68/1999.
15.
Agile.
Restano comunque in vigore tutti gli accordi sottoscritti in materia di Smart Working – Lavoro
Art. 9 ter – Disconnessione
1.
La lavoratrice o il lavoratore sono da ritenersi disconnessi da tutti gli strumenti tecnologici che
li collegano all’impresa sino alla ripresa della prestazione lavorativa del giorno successivo. La fascia di
disconnessione inizia al termine della prestazione lavorativa e termina con la ripresa dell’attività lavorativa del
giorno seguente nonché durante la pausa pranzo, nei giorni festivi o in occasione del godimento di assenze
retribuite e non previste dal CCNL e dalla legislazione vigente, salvo il personale con funzioni direttive da
identificarsi con i quadri e con quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto
di essa, nonché il personale viaggiante per le comunicazioni necessarie al regolare svolgimento dell’attività
lavorativa del conducente o per garantire la sicurezza del conducente stesso, del veicolo, della merce e/o del
patrimonio aziendale.
2.
Viene fatto salvo quanto previsto dagli artt. 67 e 76 del CCNL in tema di reperibilità.
Art. 10 – Riposo settimanale
1.
2.
Il riposo settimanale cadrà, di norma, di domenica salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo
in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l’applicazione delle
maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno
fissato per il riposo compensativo.
3.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sarà preavvisato entro il terzo giorno
precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto – per il giorno in cui avrebbe dovuto avere
il riposo – ad una maggiorazione del 40%.
4.
Per il personale viaggiante che guida veicoli autorizzati a circolare la domenica e/o i giorni
festivi come previsto dalla vigente legislazione, rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento CE n.
561/2006, il riposo settimanale verrà fruito a norma dell’art. 8 del predetto Regolamento.
L’azienda, nell’ambito della propria organizzazione, farà fruire i riposi settimanali di cui sopra, al di fuori della
sede di lavoro o del domicilio/residenza del lavoratore, di norma in maniera non consecutiva. Nella fruizione dei
riposi vanno garantite le condizioni di permanenza con requisiti igienico sanitari adeguati.
Art. 11 – Orario di lavoro per il personale viaggiante
1.
L’orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti è di 39 ore.
30
L’orario ordinario di lavoro del personale viaggiante è distribuito sino ad un massimo di 6 giorni nell’arco della
settimana ed è conguagliabile nell’arco di 4 settimane.
L’azienda è tenuta a comunicare formalmente la distribuzione dell’orario ai dipendenti all’atto dell’assunzione
per i nuovi assunti. Altresì l’azienda è tenuta a comunicare ai dipendenti già in servizio la diversa distribuzione
settimanale dell’orario di lavoro ed alle RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL competenti territorialmente.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana
lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma
retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l’inizio
e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro
ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
● il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia
e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del
carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso,
incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana
o altro;
● i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e
deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi
all’attività di servizio.
2.
Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all’art.
7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di
riposo di cui all’articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione. In tali casi il
lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti
presso la residenza del lavoratore.
3.
Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di
lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di
riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti periodi
si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite
dell’orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:
a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi
affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell’autotreno guidato da due conducenti e ripartendo
in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
Le disposizioni per l’imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la
comunicazione di cui all’art. 3, comma 1 lettera b) del D.LGVO 234/2007.
I periodi di cui sopra potranno essere retribuiti secondo le modalità stabilite dagli accordi di forfettizzazione di
cui al successivo comma 8.
4.
Le norme previste dal regolamento CE 561/06 devono essere integralmente osservate, senza
eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
5.
I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai
regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
6.
Rientrano nei riposi intermedi: – i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un’ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un’ora
per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore; – il tempo minimo previsto dalle norme di legge.
7.
Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità
di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla propria sede di lavoro o fuori dalla residenza del lavoratore.
8.
Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l’eventuale maggior durata dell’orario di
lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità:
a) secondo l’attività effettivamente prestata, quale risulta dal Libro unico del lavoro di cui al comma 2 dell’articolo
8 del Decreto Legislativo 234/07 e dalle registrazioni del tachigrafo; le aziende su richiesta dei lavoratori sono
tenute a fornire copia della registrazione entro 30 giorni dalla richiesta;
b) secondo quanto previsto da: –
Accordi aziendali
per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario;
se convenuto nell’ambito di tali accordi, ai fini della determinazione della retribuzione spettante ed in
conformità al disposto dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgvo n. 234/2007, si considera equiparato alla
anticipata conoscenza della durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la situazione in cui in
alternativa:
● l’impresa rimetta al lavoratore mobile l’onere di acquisire presso la sede ove lo stesso deve effettuare
il carico e/o lo scarico, indicazioni sul periodo di attesa;
31
● le parti determinino il tempo medio di attesa per le operazioni di carico e scarico riferito alla specifica
tipologia di attività svolta dai lavoratori mobili occupati nella medesima impresa. Tali tempi
assolveranno l’obbligo di comunicazione fino a concorrenza. –
Accordi collettivi territoriali
Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la forfettizzazione che fanno riferimento alle “linee
guida” stabilite fra le parti a livello nazionale. Tali accordi sono stipulati secondo le seguenti modalità.
1) Accordo-quadro territoriale – Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di riferimento per gli
accordi di forfettizzazione. I valori di forfettizzazione saranno determinati a livello aziendale. Per le
aziende che occupano meno di 8 dipendenti autisti, salvo che le stesse non applichino accordi aziendali
ovvero i parametri di riferimento di cui agli “accordi quadro territoriali”, gli accordi territoriali stessi
potranno determinare altresì i valori della forfettizzazione.
Sono comunque fatte salve altre norme di regolazione della materia purché rientrino nella fattispecie
di accordi collettivi stipulati fra le parti titolate a norma del presente contratto, conclusi
precedentemente alla stipula del presente CCNL.
2) Accordi per servizi omogenei e/o per bacini di traffico – Tali accordi sono stipulati fra le Associazioni
datoriali e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, laddove si individuino, a livello territoriale, condizioni
oggettivamente omogenee in ragione della tipologia dei servizi, della durata e della qualità delle
relazioni e dei bacini di traffico. A fronte di tali condizioni, i valori delle forfettizzazioni saranno
individuati all’interno dell’accordo territoriale.
Gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso le Direzioni del Lavoro e quelle degli Istituti
previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell’art.3, DL n. 318/96, convertito nella legge
29.07.1996, n.402, affinché abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali come previsto dalla
stessa legge.
La forfettizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro straordinario ha la natura e
l’efficacia di accordo collettivo.
Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro associazioni stipulanti il
presente CCNL da una parte, le RSU, le RSA, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL
dall’altra.
Gli accordi collettivi si applicano alla totalità del lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di
applicazione degli accordi stessi.
Gli accordi collettivi territoriali si applicano altresì a tutte le imprese ed ai loro dipendenti che, pur non aderendo
alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL ed alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, vi abbiano dato
adesione volontaria, applicandoli di fatto.
Le imprese che sono tenute all’applicazione degli accordi territoriali, possono derogare agli stessi soltanto con
accordi collettivi aziendali, conclusi dalle parti titolate a norma del presente articolo.
9.
Per l’efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: “il lavoratore
è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso
per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi
dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti”; gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione
dai lavoratori interessati.
10.
Al personale viaggiante si applicano i limiti sul lavoro straordinario previsti dagli articoli 11 e
11bis e non si applicano i limiti annuali, settimanali e giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro straordinario
relativi al personale non viaggiante.
11.
In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai sensi dell’art. 14 del presente CCNL, al personale
viaggiante sono riconosciute, a decorrere dall’1 luglio 2000, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di
anno di servizio o frazione di esso.
Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze
facoltative post-partum, aspettativa ecc.).
12.
Al personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il tempo in viaggio e
l’eventuale tempo di presenza a disposizione, si applicano per analogia le norme del presente articolo. Le
condizioni di migliore favore di cui ai commi precedenti sono assorbite fino a concorrenza.
13.
Le parti convengono che durante la vigenza del presente contratto potrà essere concordato a
livello aziendale una specifica indennità economica per gli autisti inquadrati alla qualifica 3 in possesso di
particolari abilitazioni.
Nota
Per i “Trasporti speciali” vedi l’art. 45 della presente Parte comune.
Norma transitoria – CCNL 1° Agosto 2013
32
Per gli anni 2014 e 2015 le 4,5 giornate di permesso retribuito di cui al presente comma, in luogo della fruizione, saranno
obbligatoriamente monetizzate in ragione del 75% del valore corrispondente. Tale importo sarà erogato in via
anticipata nel mese di febbraio di ciascun anno di vigenza contrattuale, salvo eventuali conguagli.
La disposizione in esame ha validità fino alla scadenza del presente contratto. Entro e non oltre il 31 ottobre 2015 le
parti si incontreranno per verificare le condizioni di prosieguo del presente provvedimento.
Art. 11 bis – Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni
discontinue
1.
In deroga a quanto previsto dall’art. 11 comma 1, primo alinea, per il personale viaggiante
inquadrato nella qualifica 3 lettere A,B,C e nella qualifica 2 lettere E,F, impiegato in mansioni discontinue, il cui
tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di
organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze
giornaliere continuate per le quali spetti l’indennità di trasferta di cui all’art. 62, che utilizza veicoli che rientrano
nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06 e 165/2014 e successive modifiche e integrazioni, la cui
attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell’orario
ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
L’applicazione del regime orario di 47 ore di lavoro ordinario settimanale per il personale viaggiante di cui sopra,
ovvero l’estensione da 39 a 47 ore per i lavoratori inquadrati alla qualifica 2 lettera D, è soggetta alla verifica
della sussistenza delle condizioni di cui sopra con una delle seguenti modalità:
● la procedura si intende avviata da parte dell’azienda inviando alle OO.SS. competenti territorialmente
stipulanti il presente CCNL, per il tramite dell’associazione datoriale stipulante il presente CCNL cui l’impresa
aderisce, un’apposita comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al presente comma. Nella
comunicazione dovrà essere indicato il numero dei dipendenti autisti, distinto per qualifica/parametro
retributivo. A seguito della richiesta di incontro da parte delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL lo stesso deve
svolgersi preferibilmente nelle sedi delle Associazioni stipulanti e deve avere per oggetto l’esame congiunto per
la verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della discontinuità. In ogni caso l’incontro deve
tenersi entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data della ricezione della comunicazione;
● la procedura potrà altresì essere effettuata inviando anche per il tramite dell’associazione datoriale
stipulante il presente CCNL cui l’impresa aderisce o conferisce mandato, un’apposita comunicazione attestante
la sussistenza delle condizioni di cui al presente comma ad Ebilog o agli enti bilaterali di settore già costituti tra
le OO.SS. e le associazioni datoriali i quali ne daranno a loro volta comunicazione alle rappresentanze territoriali
delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Nella comunicazione dovrà essere indicato il numero dei dipendenti
autisti, distinto per qualifica/parametro retributivo. A seguito della richiesta di incontro da parte delle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL lo stesso deve svolgersi preferibilmente nelle sedi delle Associazioni stipulanti e deve
avere per oggetto l’esame congiunto per la verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della
discontinuità. In ogni caso, l’incontro deve tenersi entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data della ricezione
della comunicazione;
● fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica sono le OO.SS. stipulanti il presente CCNL,
per le imprese artigiane e/o associate alle associazioni datoriali dell’artigianato, la verifica potrà essere effettuata
con le modalità previste nella sezione artigiana del presente CCNL.
La discontinuità si intenderà tacitamente verificata una volta esperita con una delle modalità di cui sopra e avrà
validità di 4 anni.
Eventuali controversie saranno affrontate ai sensi dell’art. 39 comma 2.
Restano salvi gli accordi in essere.
2.
Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l’attività nelle
condizioni suddette e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923,
n. 1955, R.D. 6/12/1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo
234/07, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana
lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il
limite di 58 ore settimanali.
3.
Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL sarà accertata
la sussistenza delle condizioni che consentono l’applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente
comma 2. Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati e saranno comunque applicabili a tutti i
lavoratori con l’adesione della maggioranza del personale coinvolto.
Sono titolati alla stipula degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro associazioni stipulanti il presente
CCNL da una parte e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e loro RSA, le RSU ove
esistenti dall’altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche
da una sola delle parti.
33
Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In assenza di accordo e/o di rinnovo e trascorsi 3
mesi dalla scadenza, la media oraria sarà quella prevista dall’articolo 11.
4.
In caso di mancato accordo su iniziativa anche di una sola delle parti, l’accertamento per singola
azienda di cui ai commi 2 e 3, potrà essere esperito mediante appositi incontri da tenersi tra i rappresentanti
dell’Associazione datoriale stipulante il presente CCNL mandataria e le OO.SS. territoriali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Il confronto tra le parti dovrà avere inizio entro 10 giorni dalla conclusione
dell’esame a livello aziendale o dalla richiesta avanzata anche da una sola delle parti stesse.
5.
Permanendo il disaccordo la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti
Organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che si incontreranno entro
i 10 giorni successivi.
6.
In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all’art.11 comma 8, punto b)
ovvero degli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sarà verificata la coerenza dell’applicazione della
classificazione del personale viaggiante ed i corrispondenti parametri.
7.
L’attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel
quale è situata l’abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella
definita in modo positivo all’art. 3, comma 1, lett. a) D.LGVO.234/2007.
8.
Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni
per lavoro straordinario ovvero con le modalità previste dal comma 8 del precedente articolo 11.
Nota a verbale
Fermo restando l’obbligo di convocazione congiunta delle OO.SS stipulanti il presente CCNL, per le aziende che occupano
fino a 8 dipendenti gli accordi di cui all’art. 11 e 11 bis, possono essere definiti dalle Associazioni cui aderiscono le
imprese con le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Tali accordi dovranno indicare il
nominativo delle aziende cui gli accordi stessi si applicano.
In assenza di accordi territoriali l’impresa, con l’assistenza dell’associazione artigiana cui aderisce o conferisce mandato,
può definire i suddetti accordi con la rappresentanza sindacale categoriale di bacino di cui alla Sezione Artigiana.
Gli accordi stipulati ai sensi dell’art. 11 bis, c. 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati e
comunque saranno applicabili a tutti i lavoratori con la sottoscrizione della maggioranza del personale coinvolto.
Per gli accordi di cui all’art. 11 si conferma quanto previsto dalla medesima norma.
Art. 11 ter – Nuove assunzioni di personale viaggiante
Al fine di favorire l’inserimento di personale viaggiante e dare impulso alla buona e stabile occupazione,
nonché per contenere il ricorso al distacco e alla somministrazione transnazionale e favorire altresì processi di
reshoring, le imprese di autotrasporto che non hanno attivato e realizzato processi di riduzione di personale nel
corso dell’ultimo anno, possono procedere ad assunzioni con le seguenti modalità, previa verifica positiva con
le RSU ove esistenti e le OO.SS stipulanti il presente CCNL competenti territorialmente e le loro RSA.
Ai lavoratori neopatentati, titolari di patente di guida da meno di tre anni, assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato sarà applicato il seguente trattamento economico:
● 90% della retribuzione tabellare per il primo anno
● 90% della retribuzione tabellare per il secondo anno
● 95% della retribuzione tabellare per il terzo anno
● 100% della retribuzione tabellare dal quarto anno
Art. 11 quater – Norme a sostegno delle imprese di autotrasporto – Premialità
1.
Le imprese di autotrasporto in regola con gli adempimenti contributivi e che abbiano svolto ai
sensi degli artt. 11 e 11 bis del presente CCNL il percorso finalizzato a rendere trasparenti le procedure di
determinazione dell’orario di lavoro e della retribuzione del personale viaggiante possono accedere in via
straordinaria e temporanea alle disposizioni stabilite dal presente articolo. Le imprese che possono accedere a
tale regime di premialità non devono aver effettuato licenziamenti collettivi nell’anno precedente all’accordo e
mantenere tale requisito per tutto il periodo in cui è previsto il beneficio delle misure.
2.
Tali imprese dovranno inviare, anche per il tramite dell’associazione di categoria di
appartenenza stipulante il presente CCNL, alle OO.SS. Nazionali la seguente documentazione probante:
a. documento unico di regolarità contributiva;
b. attestazione comprovante la stipula degli accordi sottoscritti ai sensi dell’art.4 del D.LGVO 234 del 19.11.2007,
così come disciplinati dall’art. 11 bis del presente CCNL, per l’applicazione dei diversi limiti di orario lavorativo
settimanale e/o attestazione comprovante la stipula di accordi sottoscritti ai sensi del comma 8 dell’art. 11 del
34
presente CCNL per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per lavoro
straordinario.
Tale attestazione dovrà contenere i nominativi delle parti sottoscrittrici, la data di sottoscrizione, decorrenza e
scadenza e può essere rilasciata dall’associazione datoriale di appartenenza;
c. dichiarazione resa dall’impresa di avvenuto adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 58 commi
5, 5 bis e 6 del CCNL;
d. dichiarazione resa dall’impresa di avvenuto adempimento degli obblighi informativi e formativi di cui al DM
31.3.2006 per i lavoratori soggetti a tale obbligo.
3.
Successivamente alla prima presentazione, per poter mantenere il regime premiale di cui al
presente articolo, con le stesse modalità di cui al punto precedente le imprese dovranno: – aggiornare ed inviare il Documento unico di regolarità contributiva con cadenza almeno semestrale; – inviare le attestazioni comprovanti il rinnovo degli accordi di cui al punto b) qualora gli stessi venissero rinnovati
a seguito di scadenza.
4.
Il sistema premiale di cui al presente articolo cessa con effetto immediato dalla data in cui viene
meno anche solo uno dei requisiti di cui al punto 2 ovvero l’azienda non provveda alle comunicazioni di cui al
punto 3.
5.
Le misure premiali che si applicano esclusivamente al personale viaggiante sono le seguenti:
a. estensione della percentuale massima ammessa per il rapporto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori
a tempo indeterminato, passando dal 41% al 46%;
b. orario per il personale impiegato in attività per la gestione del traffico, dei veicoli e del personale viaggiante.
La programmazione delle attività sarà comunicata dalla direzione aziendale almeno 15 giorni prima
dell’applicazione, fatte salve esigenze di servizio improrogabili e dovrà avvenire all’interno dei seguenti limiti:
l’orario normale giornaliero sarà ricompreso in un limite minimo di 6 ore e massimo di 9, il limite orario
settimanale sarà ricompreso in un limite minimo di 30 ore e massimo di 44, fermo restando il rispetto della media
di 39 ore lavorative ordinarie settimanali calcolate in un periodo di massimo 4 mesi.
6.
Le parti potranno, attraverso accordi aziendali/territoriali agire sulle seguenti leve di
intervento, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL:
1) orario di lavoro;
2) compenso per prestazioni straordinarie;
3) indennità di trasferta;
Gli obiettivi degli accordi, anche alternativamente tra di loro, sono i seguenti: – difesa dei livelli occupazionali e salariali in situazioni di difficoltà aziendale; – sostegno agli investimenti per il rafforzamento e consolidamento delle strutture aziendali in ambito nazionale; – sostegno di nuove iniziative imprenditoriali finalizzate a processi di diversificazione delle attività; – mantenimento delle virtuosità aziendali.
Per le imprese strutturate con più unità operative sul territorio nazionale, gli accordi saranno stipulati a livello
nazionale.
Per la sottoscrizione degli accordi si applicheranno le stesse procedure previste dall’art. 11 bis.
Le OO.SS. comunicheranno all’Ente Bilaterale di riferimento, a fini statistici, la sottoscrizione degli accordi.
Art. 11 quinquies – Disposizioni particolari per il personale viaggiante inquadrato alla Qualifica 1
parametri retributivi G-H
1.
Per favorire nuova e stabile occupazione, cercando di cogliere tutte le specificità proprie del
trasporto delle merci, attraverso un percorso di contrattazione aziendale si definiscono condizioni di maggior
flessibilità per il personale viaggiante inquadrato nella Qualifica 1 parametri retributivi G-H. Tale previsione è
vincolata alla verifica dei requisiti attraverso la stipula di specifici accordi aziendali tra le parti stipulanti il
presente CCNL.
1 bis.
In caso di cambio di fornitore dei servizi di distribuzione urbana delle merci mediante contratto
di trasporto si applicano le tutele sociali e le procedure di cui ai commi da 3 a 10 dell’art. 42, denominato appalto
di lavori di logistica, facchinaggio, movimentazione – cambi di appalto – clausola sociale – qualificazione della
filiera – ferma restando l’inclusione anche delle società di persone tra i soggetti economici interessati.
2.
Per il personale viaggiante inquadrato nella Qualifica 1 parametri retributivi G-H, in deroga a
quanto previsto dall’art. 11 comma 1, prima alinea, che prevede una durata dell’orario di lavoro ordinario di 39
ore settimanali, con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL potrà essere
verificata la sussistenza della prestazione lavorativa in regime di discontinuità, a norma del R.D.L. 15.3.1923 n.
692, R.D. 10.9.1923, n. 1953, R.D. 6.12.1923, n. 2657. Per tali lavoratori, il cui tempo di lavoro effettivo non
coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla
tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo o
35
di inattività, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali. Tale limite sarà di 43 ore settimanali a
partire dal 1° giugno 2025 e di 42 ore settimanali a partire dal 1° gennaio 2026. Gli accordi aziendali in essere alla
data di stipula del presente rinnovo del CCNL continuano a trovare la loro integrale applicazione fino alla entrata
in vigore dei nuovi limiti di orario.
3.
Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni
stipulanti il presente CCNL da una parte e le RSU ove esistenti e le rappresentanze territoriali delle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL e le loro RSA dall’altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta avanzata anche da una sola delle parti.
4.
5.
Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 3 anni.
In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all’art.11 comma 8, punto b),
potrà essere verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l’applicazione del
regime di orario previsto dal comma 2.
6.
L’attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel
quale è situata l’abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella
definita in modo positivo all’art. 3, comma 1, lett. a) D.LGVO 234/2007.
7.
Contestualmente alla stipula degli accordi aziendali di cui al precedente comma 2 per
l’accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa in regime di discontinuità saranno definite le
modalità di forfettizzazione del lavoro straordinario secondo quanto previsto dal comma 8 del precedente
articolo 11, nonché, per il personale inquadrato alla qualifica 1 parametro retributivo G prima alinea, che effettua
la propria attività lavorativa al di fuori del territorio comunale, le modalità di erogazione e gli importi di una
specifica indennità ai sensi di quanto disposto dall’art. 51 c.5 del TUIR il cui valore non potrà essere inferiore a
13 €.
Nell’ambito di tali accordi, per tale personale che esercita la propria prestazione lavorativa esclusivamente
nell’ambito del territorio comunale, in alternativa all’indennità di cui al precedente alinea sarà prevista
l’erogazione di un buono pasto del valore minimo di 8 €.
8.
Nota a verbale
Restano ferme le condizioni di miglior favore ove esistenti.
L’accordo di cui al presente articolato, per le imprese artigiane fino a 8 dipendenti è sottoscritto a livello territoriale.
In assenza di accordi territoriali l’impresa, con l’assistenza dell’associazione artigiana cui aderisce o conferisce mandato,
può definire i suddetti accordi con la rappresentanza sindacale categoriale di bacino di cui alla Sezione Artigiana.
Nota a verbale OO.SS.
Le OO.SS. dichiarano che sottoscriveranno gli accordi di cui al presente articolo esclusivamente in presenza di rapporti
di lavoro subordinato.
Nota a verbale di Assotir
ASSOTIR non condivide quanto previsto dal comma 1 bis dell’art.11 quinquies del presente CCNL per due ordini di
ragioni: – l’estensione della clausola sociale dal contratto di appalto a quello di trasporto svuota di personale le imprese della
distribuzione urbana che sono nella maggior parte dei casi e a tutti gli effetti imprese di trasporto iscritte all’albo degli
autotrasportatori; – l’estensione dell’applicazione della clausola sociale al settore della distribuzione urbana può rappresentare un
pericoloso precedente.
Art. 11 sexies – Distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli – Rider
1.
Le Parti stipulanti il presente CCNL ritengono di dover cogliere tutte le opportunità di crescita
fornite dalla forte implementazione della distribuzione urbana delle merci effettuata con mezzi di trasporto che
non richiedono, necessariamente, per la loro conduzione il possesso di patente di guida B o superiore. A tale
attività lavorativa si applicheranno tutte le coperture assicurative e previdenziali previste dalla legge e dal CCNL
Logistica, Trasporto Merci e Spedizione comprese l’assistenza sanitaria integrativa e la bilateralità contrattuale.
Al fine di disciplinare i rapporti di lavoro finalizzati allo svolgimento di tali attività le Parti stipulanti convengono,
per la distribuzione di merci con mezzi quali cicli, ciclomotori e motocicli (anche a tre ruote) che avvengono in
ambito urbano, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative (piattaforme, palmari ecc…), le seguenti
norme.
2.
Per il personale viaggiante inquadrato ai parametri retributivi I ed L, impiegato in mansioni
discontinue a norma del R.D.L. 15.3.1923 n. 692, R.D. 10.9.1923, n. 1953, R.D. 6.12.1923, n. 2657, il cui tempo di
lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di
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organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro
con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 39 ore settimanali.
L’applicazione di tale regime orario è soggetta alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui sopra con una
delle seguenti modalità:
● la verifica si intende esperita da parte dell’azienda inviando, una sola volta, alle OO.SS. competenti
territorialmente stipulanti il presente CCNL, anche per il tramite dell’associazione datoriale stipulante il presente
CCNL cui l’impresa aderisce, un’apposita comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al
presente articolo. Nella comunicazione dovrà essere indicato il numero dei lavoratori. In caso di richiesta di
incontro da parte delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL lo stesso deve tenersi e concludersi positivamente, in
ogni caso, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data della comunicazione;
● la verifica potrà altresì essere effettuata inviando, una sola volta, per il tramite dell’associazione
datoriale stipulante il presente CCNL cui l’impresa aderisce o conferisce mandato, un’apposita comunicazione ad
Ebilog o agli enti bilaterali di settore già costituti tra le OO.SS. e le associazioni datoriali i quali ne daranno a loro
volta comunicazione alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
La discontinuità si intenderà tacitamente verificata una volta esperita con una delle modalità di cui sopra.
3.
L’orario ordinario di lavoro pari a 39 ore settimanali è distribuibile sino ad un massimo di 6
giorni nell’arco della settimana ed è conguagliabile nell’arco di 4 settimane. In ogni caso la durata medio massima
dell’orario di lavoro settimanale, comprensivo delle ore di lavoro straordinario, non può essere superiore a 48
ore. La prestazione lavorativa giornaliera ordinaria, distribuibile su un nastro lavorativo di 13 ore, può essere
articolata con un minimo di 2 ore di orario ed un massimo di 8 ore, che potranno essere estese a 10 nel caso in
cui il lavoratore venga adibito, per parte della prestazione, ad attività di magazzino.
4.
Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo
compreso fra l’inizio e la fine del lavoro.
Tale periodo sarà determinato in coincidenza con gli orari indicati dal datore di lavoro con preconoscenza
individuale indicativamente settimanale, anche mediante utilizzo di piattaforme multimediali e comunque non
potranno essere in alcun modo organizzati o sottoposti turni al lavoratore seguendo il criterio del ranking
reputazionale generati anche da algoritmi.
Il lavoratore dovrà trovarsi, all’orario previsto quale inizio della prestazione assegnata, nell’area predefinita dal
datore e la presenza in servizio potrà essere attestata da parte dello stesso lavoratore, con assunzione di
responsabilità, anche attraverso strumentazione multimediale, seguendo le apposite procedure che saranno
indicate dal datore.
Il lavoratore, in coincidenza con l’inizio del proprio orario di lavoro, una volta attestata la propria presenza, con
relativa decorrenza del tempo di lavoro, si renderà così disponibile ad eseguire i compiti connessi all’attività di
servizio per la durata dell’orario assegnato.
L’orario giornaliero, e la conseguente retribuzione, quale risultante di una o più riprese, non potrà essere
inferiore alle 2 ore complessive.
5.
A tali lavoratori dovranno essere forniti dispositivi di protezione individuale in relazione alle
esigenze ed alle specifiche caratteristiche dell’attività prestata (ad esempio: caschetto, indumenti ad alta
visibilità, guanti, luci di segnalazione, ecc.) e nel rispetto della vigente normativa in materia.
6.
Ai sensi delle disposizioni di legge n. 990/1969 in materia assicurativa anche i cicli o veicoli non
a motore dovranno essere obbligatoriamente provvisti di copertura assicurativa contro terzi a carico dell’azienda.
7.
Vista la peculiarità delle figure in oggetto, le caratteristiche delle attività svolte fortemente
interconnesse con le singole articolazioni urbane ed al fine di addivenire ad una organizzazione del lavoro
coerente rispetto alle esigenze aziendali e comprensiva delle condizioni dei lavoratori e delle specifiche situazioni
territoriali, le parti stipulanti e competenti territorialmente, su richiesta di una di esse, si incontreranno per
definire accordi, in sede aziendale o territoriale. In tali accordi potranno trovare definizione, tra l’altro: la
predisposizione di percorsi di formazione che le parti ritenessero utili e necessari anche in relazione all’utilizzo di
sistemi digitali, il riconoscimento del buono pasto giornaliero, la definizione di un Premio di Risultato, gli aspetti
relativi alla privacy in relazione all’utilizzo di strumenti telematici che rilevano la posizione del lavoratore e che
non possono in alcun modo essere utilizzati ai fini disciplinari, la definizione di tutti gli aspetti relativi all’utilizzo
dei mezzi per non creare oneri diretti al lavoratore. Tali elementi sono a titolo indicativo e non esaustivo.
Art. 11 septies – Satellitari
1.
Le parti concordano che l’installazione delle apparecchiature di controllo satellitare non ha
finalità di controllo sull’operato dei lavoratori dipendenti, ma di garanzia della sicurezza del mezzo e del carico
definendo tali controlli quali difensivi della merce e dell’automezzo.
2.
A tale fine le parti concordano che, nel rispetto della legge n. 300/1970 e della disciplina dettata
dalla legge n. 675/1996 e s.m.i. circa la videosorveglianza in caso di installazione di sistemi satellitari, i lavoratori
37
andranno anticipatamente informati a mezzo di apposita comunicazione individuale. Il testo concordato di tale
comunicazione viene inserito quale allegato del CCNL.
3.
Le parti concordano inoltre che le apparecchiature di cui sopra non potranno essere utilizzate
dall’impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori.
Art. 12 – Lavoro notturno – Lavoro domenicale con riposo compensativo – Lavoro nelle festività
nazionali e infrasettimanali
1.
Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere,
nell’ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro
nelle festività nazionali e infrasettimanali.
2.
È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00. Per i magazzini
generali situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20,00 alle 24,00 e dalle ore 1,00
alle 5,00 del mattino (ex art.3 Parte Speciale Sezione 2°).
3.
È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal
lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre
giorni rispetto alla domenica lavorata, fatta eccezione da quanto previsto dall’art. 10 comma 4 per il personale
viaggiante.
4.
Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività
nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale,
determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e 74 del presente CCNL: – lavoro notturno (escluso il personale viaggiante)
a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%
b) compreso in turni: maggiorazione 15%
c) non compreso in turni: maggiorazione 25% – lavoro domenicale con riposo compensativo (escluso il personale viaggiante)
a) diurno: maggiorazione 20%
b) notturno: maggiorazione 50% – lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell’ambito dell’orario normale)
a) maggiorazione 50% – per il personale viaggiante il lavoro prestato di domenica e/o festivi è maggiorato del 50%.
Art. 13 – Lavoro straordinario e banca ore
Lavoro straordinario
1.
Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite
massimo complessivo di 165 ore annuali individuali.
1 bis.
Per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di
250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di
corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una “banca ore” individuale, ferma restando, in tal
caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.
1 ter.
L’eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto precedente darà luogo –
ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti – alla
conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una “banca ore”
individuale.
2.
Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il
lavoro straordinario, salvo motivi d’impedimento.
3.
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti previsti dagli artt. 9, 11, 11 bis,
11 quinquies e 11 sexies.
4.
È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei
lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmente
compiuto nel giorno di riposo compensativo. È altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito
oltre l’orario normale nei giorni festivi di cui agli artt. 60 e 71 del presente CCNL.
5.
6.
È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.
Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione
globale determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e 74 del presente CCNL: – lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%;
38
– lavoro straordinario prestato nella sesta giornata per il personale non viaggiante con orario normale settimanale
distribuito su 5 giorni: maggiorazione 50%; – lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%; – lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%; – lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%. – per il personale viaggiante la prestazione lavorativa effettuata di sabato e di domenica, oltre l’orario ordinario
di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30%. – nell’ambito degli accordi di forfettizzazione, di cui all’art. 11 comma 8, potranno essere definiti i criteri di
erogazione delle competenze riferite alle attività eccedenti il lavoro ordinario, ivi compresa l’armonizzazione
dei trattamenti, previsti dagli accordi in essere, quali a titolo esemplificativo: il lavoro prestato il sabato oltre le
ore 13:00 o la sesta giornata lavorata.
7.
Le suddette percentuali, come pure quelle del precedente art. 12, non sono cumulabili,
intendendosi che la maggiore assorbe la minore salvo che per il guardiano per il quale potranno cumularsi con la
percentuale di maggiorazione prevista dal precedente art. 12 per il lavoro notturno.
8.
Agli effetti del presente articolo, nonché del precedente articolo, per la determinazione della
retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 168. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte
in base a provvigioni o commissioni, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione
mensile di cui al presente CCNL.
9.
Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Se si deve
superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario a condizione
che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di lavoro straordinario non sia superiore a
36.
10.
Le aziende comunicheranno mensilmente alle RSU le ore straordinarie complessivamente
effettuate dal personale dipendente, suddivise per settore omogeneo.
11.
La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro il quindicesimo
giorno del mese successivo a quello in cui vengono retribuite le ore straordinarie.
12.
Le aziende legate alla distribuzione alimentare e di generi di largo consumo hanno facoltà di
richiedere, in relazione a particolari esigenze di mercato legate alla stagionalità, tre gruppi di otto ore di
straordinario collettivo da attuarsi il sabato, previa verifica sulle modalità di attuazione con le RSU, RSA, le OO.SS.
territoriali stipulanti il presente CCNL.
13.
Qualora sia svolta dal datore di lavoro o da enti/soggetti dallo stesso autorizzati oppure in ogni
caso previa autorizzazione del datore di lavoro attività formativa fuori dal normale orario di lavoro, al lavoratore
verrà riconosciuta esclusivamente la retribuzione oraria ordinaria.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro normale e del lavoro
straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica ai limiti legali dell’orario di lavoro di cui al Regio
Decreto Legge 15 marzo 1923, n. 692.
Banca ore
1.
confluiscono:
Le parti convengono di istituire una banca ore costituita da conti individuali nei quali
a. le ore di riposo compensativo realizzate oltre il limite di cui al comma 1 del presente articolo qualora il
lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto
3;
b. tutti i riposi compensativi delle ore realizzate oltre il limite di 250 ore annuali.
2.
Le prestazioni di straordinario superiori a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo
sono ammesse solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
3.
Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 165 ore e sino al limite di 250 ore,
il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi
compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda entro il mese di dicembre
di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l’intero anno successivo.
4.
Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la retribuzione del mese
successivo a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario.
5.
La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore,
da effettuarsi con un preavviso di almeno 20 giorni. Tale fruizione avrà priorità rispetto all’utilizzo dei ROL in caso
di richiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non potrà avvenire nei mesi di luglio e
dicembre, salvo diverso accordo a livello aziendale sulla collocazione dei due mesi.
39
6.
Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 5 verranno accolte entro il limite del 15%
dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nell’ufficio/reparto nel giorno e/o nelle ore richiesti, con il
limite minimo di una unità per ufficio/reparto. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento
all’ordine cronologico delle stesse.
7.
Nel caso in cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso inferiore a quanto previsto
dal punto 5 oppure sia superata la percentuale di cui al punto 6, le ore richieste saranno concesse
compatibilmente con le esigenze aziendali.
8.
9.
Le ore accantonate in banca ore saranno evidenziate mensilmente in busta paga.
Le ore di cui alla lettera a) punto 1 del presente articolo, risultanti a consuntivo al 31 dicembre
di ciascun anno, per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un
ulteriore periodo di 4 mesi. Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate
saranno liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al 31 dicembre dell’anno
di maturazione.
Art. 14 – Festività abolite
1.
Gruppi di quattro o otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività
abolite dalla legge n. 54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d’anno (1 gennaio – 31 dicembre).
2.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSA, diverse modalità di
utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
3.
I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la
retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
Art. 15 – Indennità di cassa e maneggio denaro
1.
All’impiegato con qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di cassa nella misura del
5% della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, eventuali aumenti periodici di anzianità e eventuali
altri aumenti comunque denominati.
2.
Agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verrà corrisposta
un’indennità di cassa nella misura del 4% della retribuzione mensile di cui al precedente comma.
3.
Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l’azienda
lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei
conti.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio del lavoratore.
4.
Le somme anticipate dalle aziende ai lavoratori in trasferta a titolo di fondo spese non sono da
considerarsi ai fini della corresponsione dell’indennità di cassa per maneggio denaro.
Dichiarazione a verbale
Agli impiegati non qualificati cassieri, cui per le loro mansioni sia o sia stata riconosciuta la maggiorazione del 5%, tale
indennizzo verrà mantenuto e corrisposto fintantoché gli stessi esplichino le mansioni suddette.
Norma transitoria per ex CCNL magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende produttrici di energia refrigerante
e ghiaccio
I lavoratori a cui era applicato il CCNL di cui sopra, alla data del 29 gennaio 2005, mantengono le precedenti condizioni.
Art. 16 – Indennità di lavoro notturno
1.
Il personale viaggiante cui spetta l’indennità di trasferta ha diritto ad una indennità di euro 0,93
per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni indennità di trasferta dovuta per l’assenza
coincidente, anche in parte, con l’orario notturno. L’indennità di lavoro notturno ha natura retributiva e viene
computata esclusivamente ai fini del T.F.R..
Art. 17 – Aumenti periodici di anzianità
1.
Ai lavoratori, per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale
(intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento
40
41
di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5 bienni, un
aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione
di ciascun biennio di anzianità.
2. L’importo degli aumenti è il seguente:
Personale non viaggiante Personale viaggiante
Livello Euro Parametro Euro
Quadri 30,99 C3 24,79
1° 29,44 B3 24,79
2° 26,86 A3 24,79
3° Super 24,79 F2 24,27
3° 24,27 E2 24,27
4° 23,24 D2 24,27
4°J 22,34 H1 23,24
5° 22,21 G1 23,14
6° 20,66 I 22,18
6°J 18,78 L 21,62
3. Gli aumenti periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi
aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità
maturati o da maturare.
4. Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
5. In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l’importo degli scatti di anzianità maturati
nel livello di provenienza.
6. Il lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne
occorreranno per raggiungere il numero massimo.
7. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della
maturazione del successivo scatto di anzianità del nuovo livello.
Norme transitorie
Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica
Per i lavoratori assunti prima dell’1 giugno 2000 il numero di scatti è pari a 8.
Ex CCNL magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio
Gli importi indicati al comma 2 del presente articolo si applicano agli scatti maturati successivamente all’1 gennaio 2013.
Gli importi ed il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati al 30 dicembre 1983 anche se non corrisposti a questa
data saranno definitivamente congelati.
I lavoratori assunti prima del 1° giugno 1980 conserveranno “ad personam” il diritto a completare il numero dei bienni di
anzianità previsto dalla precedente normativa contrattuale e più precisamente:
a) settore magazzini generali:
impiegati n. 15 scatti biennali; intermedi n. 11 scatti biennali; operai n. 7 scatti biennali;
b) settore freddo:
impiegati n. 12 scatti biennali; intermedi n. 10 scatti biennali; operai n. 5 scatti biennali.
Per quanto concerne la normativa precedente l’accordo 11 gennaio 1984 inerente la maturazione degli scatti di anzianità, si
rimanda all’allegato in appendice.
Art. 18 – Tredicesima mensilità
1. L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del
lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 74 del presente CCNL.
La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà
diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato
anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni
di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se
superiori a 15 giorni.
3.
preavviso.
La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di
Art. 19 – Quattordicesima mensilità
1.
L’azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile
percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 74 del presente CCNL.
2.
La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di
luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è
riferita all’anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dall’1 luglio dell’anno
precedente al 30 giugno dell’anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto
periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità per
quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato
superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre
saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
3.
La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell’indennità
sostitutiva del preavviso.
Art. 20 – Assenze, permessi e congedo matrimoniale
1.
2.
Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all’azienda.
Al lavoratore che ne faccia domanda, l’azienda ha facoltà di accordare permessi di breve
congedo per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non
sono computati in conto dell’annuale periodo di riposo.
3.
In ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda, l’azienda dovrà concedere permessi fino al
limite di 20 ore all’anno (che potranno essere usufruiti anche frazionatamente) con facoltà di non corrispondere
la retribuzione e senza scomputo dall’annuale periodo di ferie. Dieci delle suddette ore verranno retribuite in
caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici. Le ore non retribuite potranno essere usufruite previo
esaurimento ROL ed ex festività.
4.
Le aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso:
● del coniuge anche se legalmente separato;
● del convivente more uxorio;
● di parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli), anche del coniuge e del convivente more uxorio entro il
II grado;
● di persone anche non familiari conviventi purché la convivenza sia attestata da certificazione anagrafica del
lavoratore.
Tali permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi all’anno ovvero 4 nel caso che a seguito
dell’evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.
5.
Salvo quanto previsto dal successivo comma 6, le aziende concederanno un permesso
retribuito a causa di documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato, del convivente more
uxorio, di parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli) anche del coniuge e del convivente more uxorio, o di
altre persone componenti la famiglia anagrafica come dal precedente comma 4; tale permesso sarà nella misura
minima di 5 giorni lavorativi all’anno.
Fermo restando che il permesso deve essere fruito entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della
grave infermità o dall’accertamento della necessità di provvedere ad interventi terapeutici, il lavoratore deve
comunicare per iscritto quale sia l’evento che dà titolo al permesso ed i giorni nei quali deve essere utilizzato.
La documentazione comprovante la sussistenza della grave infermità, rilasciata dal medico specialista del Servizio
Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o
dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, deve essere presentata all’azienda entro
giorni dieci dalla ripresa dell’attività lavorativa.
6.
In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le aziende concorderanno per iscritto con il
lavoratore che ne faccia domanda diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa in presenza di
documentata grave infermità che colpisca le persone indicate al comma 5. Nel caso di fruizione dei permessi
secondo le forme alternative previste dal presente comma i giorni lavorativi, previsti al comma precedente,
potranno essere anche più di 5.
L’accordo deve prevedere i giorni di permesso sostituiti con le diverse modalità, pari comunque ad una riduzione
dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso sostituiti.
42
La permanenza della infermità deve risultare da certificazione del medico specialista del Servizio Sanitario
Nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della
struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, certificazione che deve tenere conto del diritto
alla riservatezza della persona inferma.
La riduzione dell’orario di lavoro di cui al presente comma deve essere fruita entro sette giorni dalla insorgenza
del fatto che ne dà causa.
In caso di accertato venire meno dell’infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo
le modalità ordinarie ed il residuo periodo di permesso può essere goduto successivamente nell’arco dell’anno.
I permessi di cui al presente comma sono cumulabili con altri permessi previsti da altre norme di legge, quali la
legge 104/92 e successive modifiche e da altre norme del presente contratto.
7.
Le aziende concederanno inoltre i permessi richiesti in occasione della nascita, degli affidi e
delle adozioni di figli e saranno tenute a retribuirli per il minimo di due giorni al netto di quelli previsti per legge.
8.
Ai lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza della
retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali, salvo
migliori condizioni definite a livello aziendale, e dovrà essere richiesto dal lavoratore con un preavviso di almeno
30 giorni antecedenti e fruito nel termine di legge.
Art. 21 – Permessi per gravi e documentati motivi familiari
1.
Il lavoratore può richiedere e usufruire di un periodo di congedo, della durata non superiore a
due anni nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della
legge 8 marzo 2000 n. 53 e dell’art. 2 del Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 luglio 2000 n. 278
(“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53 concernente
congedi per eventi e cause particolari”).
2.
Il congedo deve essere motivato dalla situazione personale del lavoratore, di un componente
della sua famiglia anagrafica, del coniuge, dei figli, e delle altre persone indicate dall’art. 433 del Codice Civile
anche se non conviventi, di persone portatrici di handicap, che siano parenti o affini entro il terzo grado, anche
se non conviventi.
I gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta del congedo di cui al presente comma sono costituiti da:
● necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone indicate sopra;
● necessità di impegno particolare nella cura o nell’assistenza di una delle persone suindicate;
● situazione di grave disagio personale (esclusa l’ipotesi di malattia) del lavoratore;
● specifiche patologie acute o croniche a carico di una delle persone suindicate quali quelle indicate alla lettera
d) del comma 1 dell’art. 2 del Decreto ministeriale 21 luglio 2000 n. 278.
3.
Il congedo può essere fruito in materia continuativa o frazionata. Il suo godimento viene
attestato dal datore di lavoro al termine del rapporto; nel calcolo si computano anche le frazioni di mese.
4.
Durante il periodo di assenza per congedo di cui al presente articolo, il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto; non ha diritto a retribuzione alcuna e gli è interdetto lo svolgimento di qualsiasi attività
lavorativa.
5.
Salva l’applicazione di quanto previsto dal comma secondo dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000,
n. 53 in ordine al riscatto ed alla prosecuzione volontaria, il periodo di congedo non viene computato ai fini della
anzianità di servizio ed ai fini previdenziali.
6.
Il lavoratore che intenda godere del permesso di cui al presente articolo ne deve fare domanda
per iscritto con un preavviso, salvo casi di oggettiva impossibilità, di almeno giorni quindici di calendario
specificando, sempre con il rispetto della riservatezza della persona interessata, il motivo della domanda ed
allegando idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso
convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel
caso di ricovero o intervento chirurgico. Devono essere indicate altresì la decorrenza e la durata del periodo o
dei periodi di congedo richiesti e, ove sia possibile, indicata anche una durata minima. Ove il congedo venga
richiesto per causa di decesso, lo stesso deve essere documentato con la relativa certificazione o con
dichiarazione sostitutiva. Ove il congedo venga richiesto per situazioni che richiedano particolare impegno del
dipendente o per la sua situazione di grave disagio personale, in un uno con la domanda deve essere indicata la
sussistenza delle condizioni ivi previste.
7.
Entro quindici giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l’azienda deve pronunciarsi
in ordine alla stessa; l’eventuale diniego, la concessione solo parziale, la proposta di rinvio devono essere
motivati:
● dal mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge o dal regolamento di attuazione;
● da ragioni tecniche, organizzative e produttive che non consentano la sostituzione del lavoratore.
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8.
E’ data facoltà alle parti di indicare se sia o meno possibile il rientro del lavoratore in azienda
anticipatamente ed in caso affermativo di specificare con quale preavviso. In ogni caso, con il consenso
dell’azienda, il lavoratore può sempre rientrare in epoca anticipata.
9.
10.
In caso di parziale accoglimento o di diniego, il lavoratore può chiedere il riesame della sua
domanda nei successivi venti giorni assistito dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL.
In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, l’azienda può negare il congedo perché la
durata richiesta è incompatibile con quella del rapporto di lavoro stesso, per avere già concesso congedi per
durata superiore a 3 giorni, per essere stato il dipendente assunto in sostituzione di lavoratore assente per motivi
di congedo di cui al presente articolo.
11.
In applicazione del disposto dell’articolo 4, comma 3, della legge n. 53/2000, il dipendente che
riprenda l’attività lavorativa dopo avere goduto un congedo ai sensi del presente articolo, per complessivi due
anni potrà frequentare un corso di formazione teorico pratico della durata massima di 160 ore, delle quali almeno
metà di formazione teorica; ove il periodo di congedo sia stato inferiore a due anni, la durata del corso verrà
riproporzionata in relazione alla durata del congedo ed alle mansioni del dipendente.
Art. 22 – Diritto allo studio, formazione continua e formazione personale viaggiante
1.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
2.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno
diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti che non saranno computabili nell’annuale periodo di ferie.
3.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di
permessi retribuiti.
4.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei
diritti di cui ai commi precedenti.
5.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’art. 10 della legge
n. 300/1970, i dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda,
possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione ai sensi dell’art.5 della
legge n. 53/2000 per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita
lavorativa.
6.
I lavoratori, ad eccezione di quelli universitari, che, ai fini previsti dall’art.6 della legge 8 marzo
2000, n.53, intendono: – frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di
legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall’ordinamento scolastico a tali Istituti; – migliorare la loro preparazione professionale specifica, attraverso la frequenza di corsi di formazione continua
correlati all’attività generale dell’azienda e organizzati da enti pubblici o da enti gestiti dalle Regioni; – frequentare, qualora inviati dall’azienda, corsi di formazione continua previsti da piani formativi aziendali o
territoriali, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 200 ore triennali
ciascuno, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende
partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari a o superiore a 300.
7.
I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di cui sopra non dovranno superare – nel triennio – il 5% del totale della forza occupata nell’unità produttiva alla data di inizio dell’anno solare e non
potranno contemporaneamente superare il 3% del totale della forza occupata nell’unità produttiva, con il
minimo di 1 unità nelle imprese che occupano almeno 15 dipendenti.
8.
I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento del
servizio. I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni, alla
Direzione aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva
frequenza, con indicazione delle ore relative. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla suddetta
percentuale massima del 5%, la Direzione aziendale e le RSA, fermo restando il limite sopra previsto, stabiliranno,
tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l’età, l’anzianità di servizio, le
caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi.
In caso di parziale accoglimento o di diniego il lavoratore può chiedere il riesame della sua richiesta nei successivi
20 giorni assistito dalle RSU/RSA o dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL.
9.
L’azienda impartirà agli autisti specifica formazione sull’utilizzo del tachigrafo.
44
Art. 23 – Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi
1.
trattamento:
In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente
1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell’azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltà
per l’azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati
in termine utile in relazione alla prevedibilità dell’evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima
giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail,
comunicazione scritta non sarà dovuta alcuna retribuzione.
2.
Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione guadagni per quanto riguarda il rimborso da
richiedersi dalle aziende.
3.
Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l’operaio ha facoltà di
dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.
4.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di cui ai commi
precedenti e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al
giorno oltre l’orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e
si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.
Art. 24 – Ferie
1.
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), ad un periodo di riposo
retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall’anzianità di servizio. Al fine delle ferie il sabato non
viene considerato giornata lavorativa.
1 bis.
Il personale non viaggiante il cui orario ordinario di lavoro settimanale è distribuito su 6 giorni avrà
diritto ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall’anzianità di servizio. In
tal caso, al fine delle ferie il sabato viene considerato giornata lavorativa.
2.
Nell’anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per
dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero
quelle superiori.
3.
Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d’anno, il conteggio per dodicesimi sarà
fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore.
4.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e
il lavoratore avrà diritto alle stesse o alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
5.
Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli
maturati, il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere in sede di liquidazione l’importo corrispondente ai giorni
di ferie goduti e non maturati.
6.
L’epoca delle ferie sarà fissata dall’azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del
servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di
comune soddisfazione, con le RSA/RSU delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
7.
Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a
2 settimane che mediante accordo fra le parti potranno essere divisi in più periodi, tenuto conto delle rispettive
esigenze.
8.
L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta
scritta del lavoratore che sarà accolta compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
9.
In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del
periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso spese (comprovate documentariamente)
derivatigli dall’interruzione o dallo spostamento.
10.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di
malattia regolarmente denunciata o riconosciuta.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di
certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato
d’infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11.
Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione
avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.
Norma transitoria per i magazzini generali
45
Per gli impiegati in servizio alla data del 1° aprile 1975, viene mantenuto “ad personam” lo scaglione di 25 giorni
lavorativi per anzianità di servizio oltre i 12 anni.
Art. 24 bis – Ferie solidali
1.
Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro
dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza per assistere i figli, il coniuge o il convivente more uxorio e
genitori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve
necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono
quantificate in 22 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 26 giorni nel
caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni in coerenza con il precedente art. 24;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 14;
c) le 40 ore di cui all’art. 9 comma 14 o nel caso di personale viaggiante le 4,5 giornate di cui all’art. 11 comma
11.
2.
I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1 possono
presentare specifica richiesta all’azienda, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura
massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo
stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o
convenzionata.
3.
Ricevuta la richiesta, l’azienda rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza,
garantendo l’anonimato del richiedente e dei cedenti ai sensi della vigente normativa.
4.
I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria
decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la
cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni
richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i
richiedenti.
7.
Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell’avvenuta
completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui
all’art. 9 o 11 e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
8.
Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo
rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.
Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline aziendali.
9.
Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle
ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo
un criterio di proporzionalità.
Art. 25 – Tutela delle persone con disabilità
1.
La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art.4, comma 1, della legge n. 104/1992, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 7 della legge n.
1204/1971 e successive modifiche, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
2.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che
assiste una persona con disabilità in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente hanno
diritto a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria, a condizione che la
persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’art. 7 della citata legge
n. 1204/1971 e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo
7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge n. 903/1977.
5.
Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il
terzo grado con disabilità, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
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6.
La persona con disabilità maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi
retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
7.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla
legge n. 104/1992. Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni
emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Art. 26 – Tutela etilisti
1.
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che
accede ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutico
riabilitative e socio-assistenziali abilitate, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le
esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo in
cui la sospensione della prestazione è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un
periodo non superiore a tre mesi. A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta,
la documentazione attestante lo stato di etilismo e l’ammissione al programma di riabilitazione. Ogni mese il
lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue
il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
2.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette
giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o alla scadenza dell’annualità ovvero alla data
dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
3.
L’aspettativa prevista dal comma 1 costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i
suddetti periodi non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di
legge e/o di contratto.
4.
Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa l’azienda potrà ricorrere ad assunzioni a
tempo determinato.
Art. 27 – Servizio militare
1.
In caso di richiamo alle armi si applicano le norme di legge al momento in vigore ed il periodo
passato sotto le armi viene computato nella anzianità di servizio.
2.
Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni all’azienda
per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
Art. 28 – Indennità varie e alloggio al personale – Indennità di uso mezzo di trasporto
L’azienda corrisponderà al lavoratore che usa un mezzo di trasporto una indennità mensile o, in alternativa, il
rimborso chilometrico da concordarsi fra le parti. – Indennità zona malarica
Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti, ha diritto ad un’indennità di
rischio, la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni sindacali territoriali competenti. – Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori dalla loro normale sede di lavoro in località di alta montagna,
l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti. – Indennità di lontananza dai centri abitati
Qualora la sede dell’azienda disti dal perimetro del più vicino centro abitato oltre 30 Km in mancanza di mezzi
pubblici di trasporto, l’azienda che non provveda direttamente al trasporto stesso corrisponderà un indennizzo
da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti. – Alloggio al personale
Al personale cui, per esigenze di servizio, l’azienda chieda di restare continuativamente a disposizione
dell’azienda stessa, la concessione dell’alloggio sarà gratuita.
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Art. 29 – Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile
1.
I lavoratori che fanno parte di Associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri hanno
diritto di usufruire, compatibilmente con l’organizzazione del datore di lavoro, di forme di flessibilità dell’orario
e turnazione agevolata, in recepimento dell’art. 17, D.Lgs. n . 117/2017.
2.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario,
pena l’esclusione del lavoratore dal diritto stabilito dal presente articolo.
3.
Per il periodo di effettivo impiego, previamente autorizzato e debitamente certificato dalla
Prefettura competente, o dall’autorità regionale ove previsto, sulla base della legge n. 266/1991, del D.Lgs. n.
117/2017 e dell’Ordinanza 30 marzo 1989 del Ministero per il coordinamento della protezione civile, è data
facoltà agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di richiedere, al proprio datore di
lavoro il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all’espletamento delle attività di soccorso ed
assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le attività di addestramento ed esercitazioni
di cui al comma 2 dell’art. 1 della richiamata ordinanza.
4.
Allegata alla domanda di permesso, presentata, salvo casi assolutamente eccezionali, al datore
di lavoro 24 ore prima della data dell’inizio del permesso stesso, i richiedenti devono specificatamente indicare
di assentarsi dal servizio per prestare la propria opera di volontariato unitamente alla relativa attestazione del
gruppo di loro appartenenza.
5.
Il datore di lavoro, in presenza dei requisiti di cui al comma precedente, è tenuto ad esonerare,
nei limiti del D.Lgs. n. 1/2018, dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad
addestramento od operazioni di protezione civile, acquisendo – ad operazione conclusa – la certificazione
prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente.
Art. 30 – Responsabilità dell’autista e del personale di scorta
1.
Nell’ambito del proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente,
ad esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all’effettuazione e/o alla
collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da
trasportare, con il veicolo da lui condotto.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire l’adeguata formazione e l’osservanza delle norme di sicurezza previste dal
D.Lgs. n. 81/2008, nonché la fornitura di idoneo vestiario, oltre la normale dotazione dei dispositivi di protezione
individuale e delle adeguate attrezzature necessarie.
Le modalità di esecuzione delle attività di cui sopra devono formare oggetto di verifica e confronto a livello
aziendale con le RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica e al confronto sono le OO.SS. stipulanti il presente
CCNL, per le imprese aderenti alle associazioni datoriali dell’artigianato stipulanti il presente CCNL tali verifiche
e confronti dovranno essere effettuati in sede aziendale oppure, in alternativa, presso gli enti bilaterali
territoriali, con le modalità previste nella sezione artigiana del presente CCNL.
L’autista non deve essere comandato a svolgere attività di facchinaggio, intese quali diverse movimentazioni
della merce rispetto a quelle di cui al primo capoverso.
2.
L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il
materiale, delle merci e dei documenti che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni
che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
L’autista è tenuto alla corretta compilazione ed utilizzazione dei fogli di registrazione del tachigrafo ovvero della
carta tachigrafica.
L’autista è tenuto a custodire con diligenza le tessere ed altri strumenti di pagamento che riceve in consegna dal
datore di lavoro rispondendo dell’eventuale smarrimento e/o dei danni diretti ed indiretti che dovessero derivare
dalla negligente custodia e/o dall’uso improprio. L’autista può utilizzare le tessere ed altri strumenti di
pagamento esclusivamente per compiere spese ricollegabili all’attività lavorativa.
È a carico del datore di lavoro, l’onere di provare: – la gravità della responsabilità del lavoratore; – l’ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l’osservanza delle norme sulla sicurezza della
circolazione fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei
veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed
alla RSA/RSU delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL le condizioni dell’assicurazione.
48
Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione
della conclusione dei contratti di secondo livello.
3.
4.
L’autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
Quando le due parti – azienda e lavoratore – siano d’accordo a produrre opposizione a
provvedimento contravvenzionale, l’onere relativo – compreso quello dell’assistenza legale – è a carico
dell’azienda.
5.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso
assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso
contrario deve darne immediatamente avviso all’azienda, la quale ha l’obbligo di predisporre le condizioni
affinché tali verifiche possano essere effettuate.
6.
Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera
tutte le strumentazioni fornite dall’azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al
veicolo e alle merci.
Art. 31 – Ritiro patente/carta conducente
1.
L’autista al quale dall’Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia
ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi
senza percepire retribuzione alcuna. L’autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in
questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
2.
Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a
sue spese l’autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi.
3.
Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra,
l’azienda potrà adibire l’autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al
quale viene adibito.
4.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l’autista non
accettasse di essere adibito al lavoro cui l’azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In
tal caso all’autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 37, secondo la retribuzione
percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
5.
Nell’ipotesi in cui il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/fatti addebitabili
all’autista fuori dall’esercizio delle proprie mansioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo. In tali casi si applica unicamente il comma 1.
6.
Il lavoratore a cui viene ritirata la patente è tenuto ad informare immediatamente per iscritto
il datore di lavoro del ritiro. Il lavoratore che guidi durante il periodo di ritiro della patente è responsabile dei
danni diretti e indiretti subiti dall’azienda.
Art. 32 – Diritti e doveri del lavoratore – Provvedimenti disciplinari – Licenziamenti
A) Diritti e doveri del lavoratore
1.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto,
nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi
della Costituzione e delle norme della legge 20.5.1970, n.300 (Statuto dei lavoratori).
2.
Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti usare
modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
B) Provvedimenti disciplinari
1.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 5 giorni;
e) sospensione del servizio e dalla retribuzione per un periodo da 6 a 10 giorni.
2.
a) L’azienda annualmente dovrà comunicare alle RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL,
il tipo di assicurazione stipulata, i relativi importi delle franchigie per danni, ed eventuali clausole di contratto.
49
b) L’impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno
il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l’entità del danno tramite preventivo o altra
idonea documentazione.
Il mancato rispetto delle lettere a) e b) renderà nullo il provvedimento disciplinare e di conseguenza la richiesta
di danni.
Resta inteso che per i danni verrà addebitato l’importo inferiore tra danno e franchigia assicurativa, laddove
esistente KASKO.
Qualora vi sia un incremento dei premi della polizza assicurativa RC auto o la stessa presenti una franchigia, tale
eventuale incremento o franchigia non potrà essere addebitato al lavoratore a seguito di danni.
Ove la copertura assicurativa sia garantita da polizza RC Terzi, in caso di danno potrà essere addebitato al
lavoratore il solo valore della franchigia RC Terzi, con le stesse modalità previste dal presente articolo.
Non potranno essere oggetto di addebito i danni per incuria aziendale, segnalata preventivamente dal
lavoratore.
Ove presente polizza assicurativa KASKO l’unico importo addebitabile al lavoratore in caso di danno da collisione
è quello relativo alla franchigia.
c) Al lavoratore verrà addebitato l’intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danni di importo
fino a 1.000 euro.
Laddove il danno superi l’importo di 1.000€, la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata
al 75% dell’importo del danno stesso, con un massimo di 5.000 €.
d) Al lavoratore che utilizza mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li, verrà addebitato
l’intero importo del danno al mezzo, nei casi di dolo o colpa grave o per danni al mezzo di importo fino a 3.000
euro.
Laddove il danno al mezzo superi l’importo di 3.000 €, la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore
sarà limitata al 75% dell’importo del danno stesso al mezzo, con un massimo di 15.000 €.
e) Al lavoratore che utilizza mezzi con massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 35 q.li, verrà addebitato
l’intero importo del danno al mezzo nei casi di dolo o colpa grave o per danni al mezzo di importo fino a 1.000
euro.
Laddove il danno al mezzo superi l’importo di 1.000 euro, la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore
sarà limitata al 75% dell’importo del danno stesso al mezzo, con un massimo di 5.000 €.
Per quanto definito al precedente punto e), esclusi i casi di dolo e colpa grave, per ciascun anno civile (1 gennaio – 31 dicembre), al lavoratore/lavoratrice non sarà addebitato il primo danno o franchigia, mentre il secondo
danno verrà addebitato nella misura del 65% dell’importo del valore complessivo del danno o dell’importo della
franchigia qualora inferiore; i successivi eventi seguiranno le regole generali di cui sopra. Tale regime premiale,
per l’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) successivo, continuerà ad applicarsi ai soli lavoratori che nell’anno
precedente abbiano causato un numero di eventi con danni inferiore a 3.
Gli importi di cui alle lettere c), d) ed e) saranno addebitati al dipendente sulla base di idonea documentazione
attestante l’effettivo costo della riparazione per il danno sostenuto dall’impresa e saranno trattenuti con rate
mensili, esposte in busta paga, la cui somma non dovrà superare 1/5 della retribuzione base lorda mensile; in
caso di cessazione del rapporto di lavoro l’importo residuo sarà detratto dalle competenze di fine rapporto.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi sindacali di miglior favore in essere.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 30.
Con riferimento ai contenuti del presente articolo le Parti convengono di avviare un comitato di monitoraggio,
composto da 6 membri di parte aziendale e 6 membri di parte sindacale che si insedierà decorsi 6 mesi dal
rinnovo del presente CCNL.
Tale Comitato, anche al fine di garantire un’omogeneità di comportamenti, avrà il compito di verificare
l’applicazione concreta della presente norma, analizzando dati – in forma aggregata o distinta (a titolo
esemplificativo, per territorio regionale) in merito al numero di sinistri registrati, di valore medio dei danni, del
trend dei premi assicurativi o di quant’altro possa essere utile.
Il Comitato si riunirà di norma due volte l’anno e dovrà presentare alle Parti stipulanti il presente CCNL l’esito
delle attività svolte in occasione di specifico incontro.
3.
A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro lievi mancanze;
2) il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico: – del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in
anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte
per il controllo, a norma di legge, della presenza; – dell’autista che compili e che utilizzi in modo non conforme i fogli di registrazione del tachigrafo e della carta
tachigrafica; – del lavoratore che non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché l’infortunio, secondo le
modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
50
– del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, salvo i più gravi provvedimenti
previsti al numero 3) del presente articolo; – del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela; – del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene
dell’azienda – del lavoratore che si rifiuti senza giustificato motivo di partecipare ai corsi di formazione obbligatoria oppure
ai corsi necessari allo svolgimento delle proprie mansioni da tenersi durante l’orario di lavoro;
3) il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico: – del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa; – dell’autista che non inserisca il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica nell’apparecchio di controllo; – del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque
abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali danni arrecati; – del lavoratore che per la seconda volta non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché
infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL; – del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza.
4) il provvedimento di cui al punto e) potrà essere adottato a carico: – del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro; – del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza; – del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del
servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale
azione di difesa; – del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci
imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere; – del lavoratore che non utilizzi in modo corretto il tachigrafo e tutti i dispositivi di sicurezza sia individuali che
quelli in dotazione del mezzo; – del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda.
4.
elencati.
5.
Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli
Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore
a quelle applicate per le mancanze precedenti.
6.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l’addebito e
senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20
giorni dalla data in cui l’impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7.
Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della
contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8.
La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall’impresa al lavoratore entro e non oltre 20
giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.
9.
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di
adire l’autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale
sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di un Collegio
di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto
di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell’ITL. La sanzione disciplinare resta sospesa
fino alla pronuncia da parte del Collegio.
10.
Qualora l’azienda non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivoltogli dall’ITL, a nominare il
proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
11.
Se l’impresa adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
12.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 decorsi 18 mesi dalla loro applicazione e di cui alle lettere c) d) ed e) del medesimo comma decorsi 22
mesi dalla loro applicazione.
13.
Se il danno è inferiore a 1.000 euro e l’azienda lo quantifica immediatamente, comunicandone
l’entità al lavoratore, sarà evitata la procedura disciplinare qualora il lavoratore sottoscriva entro 10 giorni dalla
data in cui l’impresa è venuta a conoscenza del fatto una dichiarazione di responsabilità alla presenza di un
rappresentante sindacale delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL a cui il lavoratore conferisce mandato. In tal
caso l’importo addebitato al lavoratore sarà limitato al 75% dell’importo del danno. In difetto di sottoscrizione si
applicherà la procedura di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli eventuali accordi sindacali di miglior favore
in essere.
C) Licenziamenti
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1.
I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15
luglio 1966, n.604, 20 maggio 1970, n.300 e 11 maggio 1990, n.108 e dal D.Lgs. n. 23/2015.
A puro titolo semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere adottato: – – – – – – – – – – –
nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno cinque giorni consecutivi, salvo i casi di forza
maggiore;
nel caso di assenza ingiustificata per almeno tre volte nel periodo di un anno;
ai lavoratori mobili che non abbiano comunicato all’azienda nei modi e nei termini stabiliti dal presente CCNL
il ritiro della patente e/o della carta di qualificazione del conducente;
al lavoratore che per la terza volta non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché
l’infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
nel caso di manomissione dell’apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli;
nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per determinare se lo stesso si trovi sotto
l’effetto di alcool o stupefacenti;
nel caso in cui il lavoratore guidi durante il periodo di ritiro della patente;
nel caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a
personale esterno;
in caso di atti di vandalismo nei confronti dei materiali dell’azienda;
in caso in cui il lavoratore provochi rissa all’interno dei luoghi di lavoro;
in caso di furto.
2.
I licenziamenti per riduzione di personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n.223 e
successive modificazioni.
3.
Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla legge 9
gennaio 1963, n.7.
4.
Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinato dal T.U. sulla maternità 26 marzo
2001, n.151 e successive modifiche.
Art. 33 – Trasferimenti
1.
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nelle imprese con più unità produttive tramite specifici
accordi a livello aziendale potranno essere individuati i distretti all’interno dei quali l’eventuale mobilità del
lavoratore non configura trasferimento ai sensi del presente articolo.
2.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse
quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede
di origine e che non ricorrano nella destinazione e salva l’applicazione dei nuovi minimi di stipendio o salario
della località ove viene trasferito se più favorevoli per il lavoratore, nonché il riconoscimento di quelle indennità
e competenze che siano inerenti alle nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.
3.
Il lavoratore che, benché sussistano comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive,
non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di
licenziamento.
Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le
persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovranno essere
previamente concordati con l’azienda.
4.
È inoltre dovuta la diaria, una tantum, nella misura di una intera retribuzione globale mensile,
e, per i lavoratori con famiglia, un quarto della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che si trasferisca
con il lavoratore, purché venga comprovato il trasferimento del nucleo familiare.
5.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per
anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro
precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla
concorrenza di un massimo di quattro mesi di pigione.
6.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il
preavviso di un mese.
7.
Nel caso di trasferimento collettivo riguardante almeno 5 lavoratori, il relativo preavviso dovrà
essere comunicato anche alle RSA/RSU delle organizzazioni stipulanti il presente CCNL. Queste ultime potranno
richiedere per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un incontro con l’azienda
allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto che dovrà essere effettuato entro e non oltre cinque giorni
dalla richiesta scritta.
L’azienda comunque non darà corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini predetti.
8.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
52
9.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e che venga
licenziato, non per motivi che comportino il licenziamento in tronco, nei primi sei mesi dal trasferimento ha
diritto al rimborso spese come sopra per trasferirsi al luogo di origine, purché ne faccia richiesta prima della
cessazione dal servizio.
10.
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano nel caso in cui, a seguito
del trasferimento, il lavoratore trasferisca la propria residenza e, in ogni caso, qualora la distanza tra l’unità
produttiva precedente la nuova risulti uguale o superiore a 20 Km.
Art. 34 – Piccola manutenzione e pulizia macchine
1.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo
stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di
lavoro. Qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni
straordinarie.
2.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Art. 35 – Indumenti di lavoro
1.
Le aziende, oltre alla fornitura di indumenti e dispositivi individuali previsti dal D.Lgvo n.
81/2008 e successive modificazioni, forniranno una volta l’anno, a proprie spese, due tute o due completi di due
pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente, uno invernale ed uno estivo salvo esigenze particolari.
2.
Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro i tre mesi dall’assegnazione
dell’indumento, lo stesso resterà di proprietà del lavoratore previo rimborso del 50% del prezzo di acquisto.
3.
L’azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei
lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona
conservazione degli indumenti loro affidati.
4.
Le aziende che intendono far indossare al personale una tenuta di propria prescrizione, sono
obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.
Art. 36 – Preavviso di licenziamento e di dimissioni
1.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per
giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti
come segue:
a) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio: – mesi due e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello; – mesi uno e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello; – mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.
b) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci: – mesi tre e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello; – mesi due per gli impiegati del 2° livello; – mesi uno e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli.
c) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio: – mesi quattro e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello; – mesi due e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello; – mesi due per gli impiegati degli altri livelli.
Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. Nel caso di dimissioni da parte
dell’impiegato i termini di preavviso sono ridotti della metà.
d) Per gli operai non in prova, sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
e) Per il personale viaggiante non in prova inquadrato alla qualifica 3 parametri A, B, C, venti giorni di calendario
decorrenti da qualsiasi giorno della settimana, e per il personale viaggiante non in prova inquadrato alla qualifica
2 parametri D, E, F quindici giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
2.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso, deve
corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
3.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
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4.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli
effetti del trattamento di fine rapporto.
5.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto,
sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di
preavviso non compiuto.
6.
7.
Durante la decorrenza del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi (retribuiti nel
caso di licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la ricerca di altra occupazione.
L’orario di tali assenze sarà concordato col datore di lavoro che dovrà tenere conto delle
esigenze del lavoratore.
8.
Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Le dimissioni saranno
comunicate secondo le disposizioni legislative vigenti.
Disposizione transitoria
L’applicazione del presente articolo è estesa a decorrere dall’1 gennaio 2013 alle imprese destinatarie della Parte
speciale, Sezione 2a del CCNL.
Art. 37 – Trattamento di fine rapporto
1.
2.
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge n. 297/1982.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta
tassativamente dai seguenti elementi: – minimo tabellare; – elemento professionale d’area (EPA); – aumenti periodici di anzianità; – aumenti di merito o superminimi; – premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all’art. 45 del CCNL 1.3.1991 (CCNL Parte speciale,
Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica); – erogazioni di cui all’art.38, salvo che l’esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo livello; – eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste; – 13a e 14a mensilità; – parte retributiva della trasferta a norma dell’art. 62 della sezione prima della Parte speciale (CCNL Parte speciale,
Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica); – indennità di lavoro notturno a norma del precedente art. 16; – eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell’art. 61 della sezione prima della Parte speciale (CCNL Parte
speciale, Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica); – indennità di funzione per i quadri; – elemento della retribuzione di cui agli artt. 60 e 71 del presente contratto per i lavoratori in servizio alla data
del 26 gennaio 2011; – edr ex accordo rinnovo CCNL 18 maggio 2021.
3.
In caso di morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse,
la 13a mensilità o le frazioni di essa, la 14a mensilità o la frazione di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato
al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.
Nota a verbale
Per quanto riguarda i lavoratori operanti all’estero il calcolo della quota annua da accantonare sarà effettuato a far
data dall’1.8.1982, nel rispetto dei criteri sopra indicati, sulla base della retribuzione che avrebbero percepito in Italia,
con ciò non innovando rispetto a quanto stabilito prima dell’entrata in vigore della Legge 29 maggio 1982, n.297.
Raccomandazione a verbale
In caso di morte del dipendente, il datore di lavoro valuterà l’opportunità di integrare, in caso di particolari situazioni
di disagio, il trattamento di fine rapporto dovuto a termine di contratto, nell’ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli
minori già conviventi a carico dell’operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
Norme transitorie
Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica
1) Per l’anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 si richiamano le norme relative all’indennità di anzianità previste
dall’art.35 del CCNL 26 luglio 1979 qui di seguito riportato. I riferimenti agli artt..37 e 24 contenuti nell’ultimo comma
s’intendono adeguati agli attuali artt. 63 e 67 della Parte speciale – sezione prima. Lo stesso dicasi per il riferimento alla
Legge 26.8.1950 n.860 che è stata sostituita dalla Legge 30.12.1971 n.1204 a sua volta sostituita dal DLGVO
n.151/2001.
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Art. 35 – Indennità di anzianità
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque causa dovuta (licenziamento da parte dell’azienda,
dimissioni da parte del lavoratore, ecc.) spetta al lavoratore la seguente indennità di anzianità.
Impiegati
Un importo pari a tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati.
Operai
a) Per l’anzianità maturata dalla data di assunzione e fino al 31.12.1950: – un importo pari al 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità.
b) Per l’anzianità maturata successivamente all’1.1.1951 e fino al 31.3.1971: – 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 5 anni; – 31% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 10 anni; – 38,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 15 anni; – 46,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità oltre 15 anni. L’anzianità
maturata sino al 31.12.1950 e quella successiva al 31.3.1971 sarà computata agli effetti della maggiore indennità
spettante per il periodo di servizio oggetto del presente punto b) nel senso che lo scaglione di giorni applicabile per
l’anzianità compresa tra l’1 gennaio 1951 e fino al 31.3.1971 è quello corrispondente all’intera anzianità maturatasi
dalla data di assunzione del lavoratore a quella di cessazione.
c) Per l’anzianità successiva al 31.3.1971: – 50% della retribuzione mensile per l’anzianità di servizio dall’1.4.1971 al 31.3.1972; – 75% della retribuzione mensile per l’anzianità di servizio dall’1.4.1972 al 31.3.1973; – 83,34% della retribuzione mensile per l’anzianità di servizio dall’1.4.1973 al 31.3.1974; – una intera retribuzione mensile per ogni anno di anzianità successiva al 31.3.1974.
Le frazioni di anno (compreso il primo anno) si computano in dodicesimi. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si
computano come mese intero, mentre si trascurano le frazioni fino a 15 giorni.
La liquidazione dell’indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale in corso al momento della risoluzione del
rapporto, maggiorata dei ratei di 13a e 14a mensilità.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le
partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che
siano di ammontare determinato.
Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi
saranno commisurati sulla media dell’ultimo triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla
media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche
se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelle degli esercizi
già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto e salvo i casi di contraria pattuizione per l’aspettativa
eventualmente richiesta dal lavoratore (con esclusione di quella prevista della legge 26.8.1950, n.860 e relativo
regolamento) le sospensioni di lavoro, dovute a qualsiasi causa, non interrompono l’anzianità.
È facoltà dell’azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall’indennità di licenziamento quanto il lavoratore
percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni
varie) compiuti dall’azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto
dall’articolo 37 del presente contratto e per il trattamento di previdenza di cui al contratto collettivo 5 agosto 1937
(Fondo previdenza industria), nonché il trattamento assicurativo di cui all’art.24.
2) Per i lavoratori in servizio al 26.7.1979 l’indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito
dell’applicazione delle norme previste nel presente articolo ed integrata della somma di Lire 200.000.
Detta somma sarà anticipata:
nella misura di L. 80.000 in coincidenza con la retribuzione di settembre 1979;
nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di ottobre 1979;
nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di novembre 1979.
Per i rapporti di lavoro instaurati successivamente all’1.10.1978 e fino al 25.7.1979 la somma di L. 200.000 e le
conseguenti anticipazioni saranno erogate e proporzionalmente ridotte nella misura di 1/10 per ogni mese di anzianità
maturata presso l’impresa alla data del 26.7.1979.
Ex CCNL magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio
Relativamente alle misure del trattamento di fine rapporto si applicano, fino al 31 dicembre 1989, le normative previste
dai singoli contratti di settore e riportate in allegato.
Art. 38 – Secondo livello di contrattazione
1.
Il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a
quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole
di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
55
Le parti stipulanti il presente CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, concordano che al secondo livello di
contrattazione si possano sottoscrivere accordi che consentano di favorire la crescita e la competitività delle
imprese.
2.
Gli accordi di secondo livello stipulati successivamente alla data del presente rinnovo
contrattuale hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali
al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL e delle relative erogazioni economiche. Le
richieste di rinnovo degli accordi aziendali/territoriali di cui al presente articolo devono essere presentate
all’azienda e/o all’associazione datoriale in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima
della scadenza degli accordi stessi. L’azienda e/o l’associazione datoriale dovranno procedere a convocare un
apposito incontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. La trattativa si dovrà sviluppare e
concludere entro i successivi 70 giorni. Nelle more dell’espletamento della procedura le parti sono tenute ad
astenersi dall’assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.
3.
Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale
devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento previsto dalle leggi
vigenti.
4.
Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo
livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,
concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle
imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività di cui le imprese
dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai
risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune
per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell’impresa e
del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive
della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a
titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza
assorbimenti, nell’ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.
5.
I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno
definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti
il presente CCNL e delle imprese ovvero, alternativamente, nell’ambito di ciascuna unità produttiva locale e in
imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL; le imprese
forniranno annualmente le informazioni necessarie.
Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma
2 del presente articolo, l’azienda dovrà applicare l’accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si
possono sommare.
Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la
contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati dell’ente bilaterale, valuteranno preventivamente
le condizioni del comparto nel territorio.
Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla procedura di cui al
comma 2 del presente articolo, ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo
un’erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da eventuali accordi di secondo
livello sottoscritti nel triennio di riferimento. Trascorso tale termine l’importo diventerà definitivo e non
riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello.
Nella località ove non sia presente un’associazione territoriale aderente alle organizzazioni datoriali stipulanti il
presente CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza,
alla struttura territoriale della confederazione di riferimento.
6.
In comparti omogenei, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere concordati tra le parti
criteri generali al fine di favorire omogeneità di impostazione alla contrattazione aziendale di secondo livello.
7.
Fermo restando quanto previsto in materia dei compiti delle RSA/RSU dei lavoratori all’art. 40
del CCNL e quanto contenuto al Capitolo I sulle relazioni industriali, la contrattazione di secondo livello avrà per
oggetto i trattamenti economici con le modalità e i criteri sopra indicati, in ogni caso non ripetitivi rispetto a
quelli retributivi propri del CCNL.
8.
Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto
il suo periodo di attività.
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome e per conto dei propri
organismi territoriali ed aziendali a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.
In questo ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.
Le associazioni stipulanti il presente CCNL, nei limiti conferiti dai rispettivi statuti, si impegnano a favorire il pieno
svolgimento del secondo livello di contrattazione di cui al comma 1.
Deroga per Assologistica
56
Tenuto conto che Assologistica non ha strutture territoriali, le piattaforme dovranno essere inviate alla sede
nazionale.
Art. 39 – Controversie
1.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di
lavoro in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione
dell’azienda, tramite le rappresentanze aziendali dei lavoratori, entro quindici giorni verranno sottoposte
all’esame delle competenti organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori le quali dovranno pronunciarsi in
merito entro i successivi 30 giorni ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
2.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle
competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Art. 40 – Compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori
1.
(CCNL
Le parti convengono sulla necessità di incontri tra le direzioni e le rappresentanze aziendali dei
lavoratori per la definizione dei seguenti problemi: – la distribuzione degli orari di lavoro; – l’eventuale articolazione dei turni; – l’inizio e il termine del nastro lavorativo, ferme le condizioni di miglior favore; – le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione dell’art.9 dello Statuto dei
lavoratori; – l’eventuale istituzione e il funzionamento delle mense aziendali e interaziendali; – la programmazione del periodo delle ferie annuali; – gli indumenti di lavoro nonché per tutti gli altri problemi specificatamente previsti dal presente contratto o da
norme di legge; – l’inquadramento delle mansioni non esemplificate nella classificazione; – la corretta applicazione di quanto previsto dall’articolo sull’orario di lavoro; – l’effettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui allart.3 della sezione
seconda della Parte speciale; – la misura dell’indennità di lontananza dai centri abitati.
Parte speciale, Sezione prima – Ex
CCNL autotrasporto, spedizione
merci e logistica)
Nota a verbale
(CCNL
Parte speciale, Sezione seconda – Ex CCNL magazzini generali,
depositi per conto terzi e
aziende produttrici di energia
refrigerante e ghiaccio)
Le OO.SS. hanno comunicato alle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti il presente CCNL la loro decisione di
procedere, a livello aziendale, alla elezione di Rappresentanze Sindacali Unitarie. Nel momento in cui saranno costituite,
le RSU avranno i compiti, le tutele e le libertà sindacali oggi previste per le RSA e queste ultime decadranno.
Art. 41 – Diritti sindacali
Parte I
Imprese con più di 15 dipendenti
Cariche sindacali – Permessi e aspettative
1.
Ai lavoratori componenti gli organi esecutivi e/o direttivi sia delle Confederazioni e dei
Sindacati nazionali delle organizzazioni stipulanti il presente contratto sia delle strutture territoriali, regionali e
provinciali e/o comprensoriali delle predette organizzazioni, saranno concessi, dietro esibizione della
convocazione degli organismi di cui sopra o su espressa richiesta delle organizzazioni predette, permessi retribuiti
fino a 24 giornate annue.
2.
I nominativi dei lavoratori componenti gli organi di cui al precedente comma devono essere
tempestivamente comunicati all’azienda.
3.
I componenti gli organi direttivi delle rappresentanze aziendali sindacali, di cui alla legge n.
300/1970, in sostituzione di quanto previsto dall’art. 23 della legge stessa, hanno diritto, per l’espletamento del
loro mandato, a permessi retribuiti.
4.
Tali permessi retribuiti verranno concessi nel limite complessivo annuo di un’ora e mezza per
ciascun dipendente dell’unità produttiva aziendale.
57
5.
6.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
Durante il periodo di aspettativa si applicano le norme di cui all’art. 31 della legge n. 300/1970.
Diritto di affissione
1.
Presso i posti di lavoro l’impresa collocherà un unico albo per l’affissione
di comunicazioni a disposizione delle organizzazioni sindacali di categoria stipulanti il presente contratto.
2.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, provinciali o territoriali
e dai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale
attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L’impresa consentirà altresì l’affissione della stampa
sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
3.
Le organizzazioni sindacali nazionali o territoriali preciseranno all’impresa, tramite le rispettive
organizzazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, i nominativi dei responsabili autorizzati alla firma delle
predette comunicazioni.
4.
Della comunicazione da affiggere verrà contemporaneamente informata la direzione locale
mediante consegna di una copia della stessa.
Assemblea
1.
Le assemblee retribuite di cui all’art.20 della legge n. 300/1970 potranno essere convocate con
un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di gravissima ed estrema urgenza, dalle organizzazioni sindacali
stipulanti il presente CCNL e/o dalle RSU/RSA nei limiti di quanto previsto alla parte prima, art. 4, lettera a)
dell’Accordo interconfederale 20.12.1993.
Parte II
Imprese fino a 15 dipendenti
Assemblea e delegato di impresa
1.
Nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concesse a ciascun
dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell’orario di lavoro per le quali le imprese
forniranno l’uso dei locali, compatibilmente con le disponibilità aziendali.
2.
Presso le predette unità produttive è eletto un delegato d’impresa in
rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro.
3.
Compito fondamentale del delegato d’impresa è quello di concorrere a mantenere
normali i rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro per il regolare svolgimento dell’attività
produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.
4.
Per l’esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al
delegato d’impresa:
1) intervenire presso il datore di lavoro per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e
di igiene e sicurezza del lavoro;
2) intervenire presso il datore di lavoro per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi
sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle controversie collettive ed individuali
relative;
3) esaminare con il datore di lavoro anche preventivamente e al fine di una auspicabile soluzione di
comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali, la programmazione delle ferie
disposta dall’azienda tenuto conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale
orario di lavoro.
Per l’artigianato vedi l’apposita sezione.
Parte III
Contributi sindacali
1.
(CCNL
Parte speciale,
Sezione prima –
Ex CCNL
autotrasporto,
spedizione merci
e logistica)
Il lavoratore che intenda versare, tramite ritenuta mensile sulla busta paga, il proprio
contributo sindacale alle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo, potrà incaricare l’azienda attraverso
apposita delegazione di pagamento ex art. 1269 del Codice Civile espressa in forma scritta.
2.
La delegazione di pagamento conterrà l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale beneficiaria,
il numero di conto corrente su cui l’Azienda effettuerà il versamento dei contributi sindacali, l’importo
percentuale della trattenuta che non potrà essere inferiore all’1% del minimo tabellare conglobato.
58
3.
La trattenuta sarà applicata su tutte le mensilità (comprese 13a e 14a) percepite dal lavoratore
e sarà versata mensilmente all’Organizzazione sindacale interessata.
4.
La delegazione di pagamento potrà comunque essere revocata in qualunque momento in
forma scritta dal lavoratore con comunicazione da indirizzarsi sia all’azienda che all’Organizzazione sindacale
interessata.
5.
Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivo a quello di ricevimento da parte
dell’azienda, salvo diverse previsioni contenute nella originaria delegazione di pagamento.
Art. 42 – Appalto di lavori di logistica, facchinaggio, movimentazione – Cambi di appalto – Clausola
sociale – Qualificazione della filiera.
1.
Le parti, consapevoli dei crescenti fenomeni di illegalità diffusi nelle attività di logistica,
facchinaggio e movimentazione merci, si impegnano a contrastare tali fenomeni attraverso ogni utile strumento
atto a garantire il pieno rispetto della normativa e della disciplina sugli appalti.
2.
Ai fini del presente articolo, gli ambiti oggetto di esternalizzazione, attraverso l’utilizzo di
appalti, sono riferiti ad attività quali logistica, facchinaggio, movimentazione, magazzinaggio delle merci,
all’interno dei processi produttivi. Le attività per la gestione delle operazioni di cui sopra saranno affidate solo
ad imprese che applicano il presente CCNL e non possono essere oggetto di sub appalto. L’assegnazione di un
appalto da parte di un Consorzio ad impresa consorziata ovvero da parte dell’impresa appaltatrice ad altra
impresa facente parte dello stesso gruppo societario ai sensi degli artt. 2359, 2497c.c, non costituisce subappalto,
purché l’impresa controllata venga indicata in modo esplicito e stabile al momento dell’affidamento dell’appalto
e che la stessa possegga tutti i requisiti previsti dal presente articolo per i soggetti economici affidatari e ferma
restando la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
3.
I soggetti economici affidatari potranno essere società di capitali iscritte alla Camera di
Commercio o società cooperative che risultino iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative presso il
Ministero dello Sviluppo Economico, nel registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio e in
possesso del certificato di revisione.
Al fine di innalzare i livelli di qualità del servizio offerto dalle imprese e di conseguire un efficientamento della
catena di produzione attraverso una sempre maggiore qualificazione dei soggetti erogatori dei servizi, gli
appaltatori dovranno rispettare i seguenti requisiti:
• Idoneità tecnica e professionale. Possesso dei requisiti tecnici (disporre di attrezzature e mezzi adeguati ed
idonei) e assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi della propria attività e di condanne passate in
giudicato per reati connessi all’esercizio dell’attività di impresa in capo al legale rappresentante e/o ai
procuratori. Certificazione antimafia.
• Capacità finanziaria-economica ed adeguati assetti organizzativi e amministrativi (art. 2086 c.c.). Ultimo
bilancio di esercizio depositato comprensivo di nota integrativa. Modello 231/2001 o adozione di un valido
modello di organizzazione, gestione e controllo che si rifaccia ai medesimi principi.
• Sicurezza del Lavoro. Documento di valutazione dei rischi (DVR) con indicazione delle figure con compiti
assegnati in materia di sicurezza (RSPP, Datore di lavoro, Preposto, Rappresentante dei lavoratori RLS).
Informazioni statistiche in materia di sicurezza e di infortuni possibilmente relative all’ ultimo triennio (tasso
medio infortuni INAIL). Addestramento, formazione ed informazione del personale per gli aspetti di salute e
sicurezza.
• Regolarità contributiva e fiscale. Estratto libro unico del lavoro. Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) in corso di validità. Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) regolare (art. 17-bis Dlgs 241/97). In
assenza dei requisiti per il rilascio del DURF, modelli F24 relativi al versamento delle ritenute.
4.
Gli operatori affidanti ed affidatari delle attività devono recepire integralmente, all’interno del
contratto di appalto, le condizioni ed i contenuti posti a tutela del lavoro. Il soggetto affidatario applicherà il
presente CCNL, in ogni sua parte, compresa la sanità integrativa e l’ente bilaterale di riferimento, oltreché tutte
le norme relative alla sicurezza ed alla salvaguardia dei lavoratori nonché alla contrattazione di secondo livello,
così come previste dal CCNL stesso.
5.
Saranno motivo di risoluzione del contratto il mancato rispetto di uno o più punti
summenzionati oltre che l’accertamento, da parte dei soggetti sindacali, dei committenti, delle autorità ispettive,
di una o più delle seguenti violazioni da parte dell’appaltatore interessato ad eventuali terziarizzazioni: – omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo: – applicazione di un CCNL diverso dal presente contratto; – mancata e/o incongruente corresponsione degli Istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una
pluralità di lavoratori, ivi compreso il mancato versamento alla sanità integrativa, all’ente bilaterale contrattuale
di riferimento, ovvero alla previdenza complementare qualora il lavoratore vi abbia aderito; – violazioni delle disposizioni essenziali in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro;
59
– mancato versamento alle società finanziare delle trattenute di cessione del quinto del lavoratore.
6.
Le parti stipulanti il CCNL, durante la vigenza dell’appalto, possono realizzare momenti di
verifica dell’organizzazione del lavoro su richiesta di una delle parti stesse.
7.
In caso di cambio di appalto l’azienda appaltante dovrà comunicare alle OO.SS. stipulanti il
presente CCNL e competenti territorialmente di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di
azienda appaltante che non applica il presente CCNL, la comunicazione dovrà essere inviata dall’azienda cessante
e/o da quella subentrante.
8.
Su richiesta delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente, l’azienda
appaltante informerà in uno specifico incontro in merito alle problematiche connesse al subentro, con particolare
riferimento all’organizzazione del lavoro, alla sicurezza, ai volumi produttivi ed alle attività oggetto del cambio di
appalto, nonché all’applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL. La società cessante
fornirà, alle parti stipulanti, l’elenco dei lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto, comprensivo di tutti
i trattamenti retributivi in essere.
9.
L’impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l’impresa subentrante il passaggio
diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto
stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge, mantenendo l’anzianità
pregressa e tutti i trattamenti salariali ed i diritti normativi, ivi compresa per i lavoratori occupati nei siti produttivi
prima del 7 marzo 2015 l’applicazione della legge 92/2012 e la continuità della loro storia disciplinare. Quanto
sopra nel rispetto dell’autonomia organizzativa apicale dell’azienda subentrante e delle innovazioni
tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute.
10.
La procedura deve essere espletata dalle imprese congiuntamente alle parti stipulanti il
presente CCNL, presso l’Ente Bilaterale di riferimento territoriale e, dove non ancora costituito, presso
l’Associazione Datoriale competente o, in assenza, presso la DTL. L’esito della procedura verrà depositato presso
l’Ente Bilaterale di riferimento nazionale.
11.
12.
Restano ferme le condizioni di miglior favore attualmente esistenti.
Sono fatti salvi i contratti in essere fino alla loro naturale scadenza.
Art. 43 – Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione
1.
Entro il giorno successivo all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro l’azienda metterà a
disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà
regolare ricevuta.
2.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla
volontà dell’imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una
dichiarazione scritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per
instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
3.
4.
L’azienda, a richiesta del lavoratore, rilascerà un certificato attestante le mansioni svolte.
L’azienda corrisponderà al lavoratore le competenze di fine rapporto entro il periodo di paga
successivo a quello di cessazione del rapporto stesso.
5.
Qualora esistano contestazioni sull’ammontare delle competenze di fine rapporto, l’azienda
corrisponderà al lavoratore, nonostante eventuali contestazioni in corso, le competenze di fine rapporto secondo
il proprio computo.
6.
L’azienda rilascerà, inoltre, al lavoratore – entro i termini di cui sopra – un prospetto con le
caratteristiche previste dalla legge per i prospetti paga, con l’indicazione particolareggiata delle competenze
spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
7.
Nel caso in cui l’azienda non ottemperi al pagamento alle scadenze sopra previste
decorreranno di diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.
Art. 44 – Cessione, trasformazione e cessazione dell’azienda
1.
La cessione e la trasformazione dell’azienda in qualsiasi modo non risolve di per sé il contratto
di lavoro ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun
dipendente di chiedere la liquidazione del trattamento di fine rapporto e di iniziare ex novo un altro rapporto di
lavoro.
2.
Per accordo sindacale con le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti può essere
convenuta la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente liquidazione.
3.
Devono comunque essere rispettate le procedure previste dall’art.47 della legge n. 428/1990
(legge comunitaria ’90) e successive modifiche.
60
4.
Nei casi in cui, in applicazione dell’art. 47 della legge n. 428/1990, il trasferimento di azienda
riguardi più di 60 dipendenti, il termine di 25 giorni previsto dallo stesso art. 47 è portato a 40 giorni (CCNL Parte
speciale, Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica).
Art. 45 – Trasporti speciali
1.
Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e
sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, non trova applicazione l’istituto degli accordi
integrativi provinciali e le norme relative alla distribuzione dell’orario settimanale di lavoro in cinque giorni
lavorativi, salva diversa pattuizione in sede locale in relazione alle esigenze del servizio.
2.
Tenuto presente la non applicazione degli accordi integrativi per i settori di cui al comma
precedente delle presenti disposizioni particolari, le imprese di detti settori corrisponderanno una indennità
sostitutiva nella misura del 9,80% del minimo contrattuale conglobato.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che l’indennità sostitutiva di cui al comma 2 viene calcolata a far data dall’1 febbraio 1977 sulla
sola retribuzione tabellare in applicazione dell’accordo 24 giugno 1977.
Art. 46 – Sicurezza sui luoghi di lavoro
1.
Le parti riconoscono la priorità della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per le
lavoratrici ed i lavoratori nonché l’importanza della tutela ambientale all’interno dei processi produttivi. Le parti
quindi ribadiscono il comune obiettivo volto al miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sui
luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente e la prevenzione della possibile insorgenza di malattie professionali,
anche in considerazione delle nuove tecnologie e degli strumenti tecnologici in uso.
2.
Vista l’eterogeneità della filiera e la compresenza di molteplici attività legate anche a diverse
organizzazioni del lavoro, al fine di garantire sempre più elevati standard di sicurezza si conviene di istituire anche
la figura del RLS di sito laddove ricorrano i presupposti di legge.
3.
È compito delle aziende fornire una adeguata ed aggiornata informazione e formazione alle
lavoratrici ed ai lavoratori relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività ed al luogo di
lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono
esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di salute e sicurezza e di tutela ambientale e sulle
disposizioni aziendali adottate in materia.
4.
Le aziende provvederanno ad aggiornare tempestivamente la formazione dei dipendenti in
materia di sicurezza e di salute in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi, con
particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte in occasione dell’inserimento di nuovi strumenti
tecnologici o di aggiornamenti tecnologici di quelli esistenti, del trasferimento o del cambiamento di mansioni.
5.
La valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi dovrà riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e per la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’attività di guida del personale viaggiante, i rischi da interferenza e tutti i rischi
derivanti dalle attività di contatto diretto e di front office). In particolare per il personale viaggiante e quello non
viaggiante che svolge attività di front office le aziende assicureranno anche la necessaria assistenza legale in caso
di aggressioni o di altri eventi che dovessero coinvolgere tale personale.
6.
In relazione agli effetti dei cambiamenti climatici, nei documenti di valutazione dei rischi, per
tutto il personale, viaggiante e non, si dovrà tener conto delle temperature elevate come indicato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali nel vademecum del 20 luglio 2023 e dovranno essere valutati con specifico
riferimento ai periodi più caldi e più freddi dell’anno. La contrattazione di II livello potrà affrontare azioni atte
alla tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, in merito agli effetti del cambiamento
climatico.
7.
Secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni, in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi, le imprese provvederanno a dotare i dipendenti,
degli appositi DPI in relazione alle specifiche attività lavorative che gli stessi sono chiamati a svolgere.
8.
Nei documenti di valutazione dei rischi dovranno essere esaminati: la dotazione degli
indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale tenendo conto delle differenze di genere oltre
all’adeguatezza degli ambienti di lavoro.
61
9.
Le parti condividono la necessità di sostenere le iniziative che possano favorire il rinnovo del
parco circolante e garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza sociale e della circolazione anche attraverso
l’introduzione di automezzi che prevedano la presenza dei dispositivi necessari a garantire la sicurezza del
conducente e migliorarne le condizioni di lavoro.
10.
Le parti ribadiscono, alla luce dei gravi accadimenti degli ultimi anni nel mondo del lavoro, la
necessità di una piena applicazione di quanto previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 81/2008.
Art. 46 bis – Rappresentante per la sicurezza – Rappresentante per la sicurezza di sito
1.
La figura del rappresentante per la sicurezza e del rappresentante per la sicurezza di sito sono
disciplinati dagli artt. 47 e 49 del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgvo n. 81/2008), in base al quale detta figura è
eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive, nonché dall’accordo interconfederale 24.7.1996.
2.
Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno. Ai sensi dell’art.48 del citato Testo Unico, nelle aziende che occupano
fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può altresì essere individuato per più aziende nell’ambito
territoriale; la disciplina del rappresentante territoriale per la sicurezza e le relative modalità di nomina saranno
stabilite in sede di contrattazione integrativa territoriale anche nell’ambito degli osservatori regionali.
3.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza si
individuano tra i componenti della RSU. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni della RSU. Nei
casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nell’unità produttiva operino le RSA, i
rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori su iniziativa delle OO.SS. stipulanti il CCNL.
4.
5.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3 anni.
Agli Rls ed Rlssp sarà garantita, secondo quanto previsto all’ art.37 del Dlgs 81/08 e smi, una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché sulle principali tecniche di prevenzione e controllo dei rischi
specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza con particolare riferimento al rapporto con strumenti di
lavoro connessi all’innovazione tecnologica.
La formazione degli Rls e Rlssp avverrà durante l’orario di lavoro.
6.
Le Parti, in riferimento alla costituzione della figura del RLSSP si impegnano in questa vigenza
contrattuale a definire le modalità per poter consentire l’agibilità alla costituente figura. A tal fine viene costituita
una commissione paritetica che dovrà definire le suddette modalità entro il 30 giugno 2025.
Nota a verbale
Per quanto riguarda le sezioni terza – cooperazione – e quarta – artigiana – troveranno applicazione le previsioni
contenute negli accordi interconfederali in materia sottoscritti dalle rispettive confederazioni delle Parti stipulanti
il presente CCNL.
Art. 47 – Distacco
1.
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgvo n. 276/2003 al lavoratore distaccato, sia all’interno del territorio
nazionale che dall’estero, si applicano tutte le disposizioni economiche e normative del presente CCNL.
Art. 48 – Molestie sessuali sui luoghi di lavoro – Violenza di genere
1.
Le parti concordano sull’esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al
rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul
sesso e lesivo della dignità personale e convengono di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai
provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, D.LGVO n.145 del 30 maggio 2005.
2.
Sono considerate come molestie tutti quei comportamenti indesiderati posti in essere per
ragioni connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e
di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Tali atti assumono particolare rilevanza
quando vengono effettuati nell’ambito del luogo di lavoro.
3.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della
persona.
4.
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale, sul posto di
lavoro, la persona oggetto di molestie può rivolgersi alle RSU/RSA e alla Direzione del Personale, per la trattazione
formale del caso ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità disciplinare e/o presso gli uffici
legali competenti.
62
5.
Al fine di respingere in maniera incisiva gli episodi di violenza in ambito lavorativo, le Parti
concordano altresì sulla necessità di adottare, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 80 del 2015, misure atte a
riconoscere a coloro che siano inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente
certificati, l’astensione dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di cinque
mesi.
6.
Coloro che intendano astenersi dal lavoro, ad eccezione dei casi di oggettiva impossibilità, sono
tenuti a comunicare la propria intenzione al datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette
giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione necessaria ad
attestare l’inserimento nel percorso di protezione.
7.
Il periodo di congedo, retribuito con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione (con
riferimento alle voci fisse e continuative), è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8.
9.
I congedi potranno essere usufruiti su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni.
Per quanto riguarda la fruizione oraria si rimanda a quanto previsto a tale proposito in materia
di congedi parentali. Coloro che saranno inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a
richiesta dell’interessato, in rapporto di lavoro di lavoro a tempo pieno.
10.
11.
In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di lavoro, sarà data precedenza ad
eventuali richieste di trasferimento in un’altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime di sopruso.
Le parti ribadiscono che, ai sensi di legge, la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per
la dichiarazione delle discriminazioni per molestie non può essere sanzionato, demansionato, licenziato,
trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti, sulle condizioni di
lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è
nullo. Sono altresì nulli il mutamento delle mansioni ai sensi dell’art. 2103 del c.c., nonché qualsiasi altra misura
ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Tali tutele non sono garantite nei casi in cui sia
accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per reati di calunnia o
diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.
12.
Dovranno essere adottate campagne di formazione mirate a prevenire e contrastare
comportamenti indesiderati, connotabili come discriminazioni, violenze e molestie sessuali, psicologiche e morali
attraverso specifici interventi indirizzati ai lavoratori, alle lavoratrici, alle/ai dirigenti e a chi gestisce le Risorse
Umane allo scopo di supportare e di diffondere la cultura del rispetto della persona con l’intento di prevenire tali
fenomeni, anche utilizzando gli Enti Bilaterali contrattuali, i quali potranno predisporre materiale informativo e
promuovere un’azione di monitoraggio.
Art. 49 – Mobbing
1.
Le parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità
della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro
si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai
superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di lavoro.
2.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono di
affidare alla Commissione nazionale per le pari opportunità di cui al capitolo 1° del presente CCNL il compito di
analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori
organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare
proposte alle parti stipulanti il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.
Art. 50 – Previdenza complementare – Fondo Priamo
1.
A decorrere dal 1° ottobre 2017 il Fondo Previlog è confluito nel Fondo Priamo che pertanto
da tale data rappresenta la forma pensionistica complementare di riferimento per i lavoratori rientranti nel
campo di applicazione del presente CCNL.
2.
Le Parti convengono di destinare a Priamo, per il personale dipendente non tenuto al
versamento al FASC, le seguenti quote contributive:
● 1% a carico dell’azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile composta da minimo tabellare
conglobato, EPA, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL Parte speciale,
63
Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica) per i dipendenti con anzianità fino al
30.9.1981, eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste, indennità di funzione per i quadri;
● 1% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto precedente.
Le parti convengono altresì di destinare a Priamo, per tutto il personale dipendente a cui si applica il presente
CCNL, le seguenti quote di TFR:
● per i lavoratori già occupati al 28 aprile 1993, una quota mensile dell’accantonamento del TFR maturato nel
corso dell’anno, nella misura dell’1% della retribuzione utile al computo di tale istituto;
● per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, la quota di TFR maturato nel corso
dell’anno da destinarsi alla previdenza complementare sarà quella delle disposizioni legislative vigenti.
L’adesione alla previdenza complementare sarà volontaria ed il lavoratore potrà optare per il versamento di una
ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico.
Per le confederazioni artigiane trova applicazione la previdenza complementare di settore.
Per le confederazioni cooperative trova applicazione esclusivamente il Fondo pensionistico complementare
“Previdenza Cooperativa”.
Art. 51 – Assistenza sanitaria integrativa – Sanilog
1.
Le parti hanno convenuto di istituire un fondo sanitario integrativo del settore cui si rivolge il
presente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (Fondo Sanilog), ad integrazione del SSN in conformità
alle norme vigenti previste all’art 51 comma 2 lett. a) del TUIR.
2.
Hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie di Sanilog tutti i lavoratori non in prova
ai quali si applica il presente contratto in dipendenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi
compreso l’apprendistato.
3.
Per il finanziamento di detto istituto è previsto il solo contributo a carico dei datori di lavoro, il
cui importo è di 120 euro annuali a decorrere dall’1 luglio 2011 per ciascun lavoratore (al netto del contributo di
solidarietà INPS attualmente stabilito al 10% e al lordo delle spese di funzionamento del Fondo) da versare in
rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione di Sanilog. La suddetta
quota è incrementata, a partire dal 1° gennaio 2022, di 30 euro annuali.
4.
Oltre a quanto previsto al punto precedente, nessun altro costo diretto ed indiretto per
l’attivazione e gestione dell’istituto, può essere previsto a carico del datore di lavoro.
5.
Nella parte normativa/economica del presente CCNL, si è tenuto conto dell’incidenza delle
quote (120 euro, incrementati a 150 euro all’anno dal 1° gennaio 2022, per lavoratore e relativo contributo di
solidarietà INPS al 10%) per il finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa. Pertanto l’azienda che ometta
il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle
relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del danno subito.
6.
Fermo restando l’obbligo per qualsiasi impresa, anche non aderente ad alcuna associazione
datoriale firmataria del presente CCNL, di adempiere a quanto previsto dai singoli organismi bilaterali previsti
dallo stesso, si precisa che le imprese sono tenute al versamento agli strumenti di bilateralità previsti dai singoli
istituti nel rispetto del vincolo della rappresentanza.
Norma transitoria
I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro prima scadenza
annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo a Sanilog.
Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni
di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa, negoziando successivamente le
condizioni di adesione a Sanilog circa gli importi definiti dalla contrattazione di secondo livello.
Art. 52 – Ente Bilaterale – Ebilog
1.
Le Parti hanno convenuto di istituire un Ente Bilaterale Nazionale per il settore Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione (Ebilog) con il compito di svolgere le seguenti attività: – – – – –
analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;
interventi a favore del personale autista a cui sia stata sospesa e ritirata la patente di guida;
interventi di sostegno al reddito nella gestione delle crisi aziendali per figure specifiche;
qualificazione e riqualificazione professionale;
interventi di welfare a favore del personale iscritto all’Ente;
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– – – – – –
interventi a sostegno del personale iscritto per spese relative ad asili nido, spese mensa scolastica, libri
scolastici, rette universitarie, ecc…;
iniziative per sostenere la stabilizzazione occupazionale e per professionalità specifiche;
verifica e monitoraggio dell’andamento sulla stabilità occupazionale;
promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute e sicurezza con iniziative che consentano alle
aziende di formare i lavoratori e contemporaneamente di ridurre i premi INAIL;
tutte le materie che le Parti decideranno di inserire;
altri interventi, coerenti con i succitati indirizzi, che il Consiglio dell’Ente deciderà di perseguire.
Le Parti hanno convenuto di istituire oltre all’ente bilaterale nazionale per il settore logistica trasporto merci e
spedizione l’ente bilaterale territoriale/regionale i cui compiti saranno demandati dallo statuto e dall’ente
bilaterale nazionale Ebilog.
2.
Al finanziamento dell’Ente Bilaterale è destinata, a partire dal 1° luglio 2011, una distinta e
specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) di 2 euro a carico delle imprese per ciascun lavoratore in
forza, non in prova, e di 0,50 euro a carico dei lavoratori, che le imprese verseranno in rate mensili ovvero nei
modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo dell’Ente. La suddetta quota è incrementata, a partire
dal 1° gennaio 2022, di 1,5 euro a solo carico aziendale.
3.
Le imprese non aderenti alle associazioni stipulanti il presente CCNL e che non aderiscono al
sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all’Ente Bilaterale (2 euro, incrementati a 3,5 euro
dal 1° gennaio 2022 per dodici mensilità) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore
(EAR, “elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad Euro 8 mensili per dodici mensilità.
Fermo restando l’obbligo per qualsiasi impresa, anche non aderente ad alcuna associazione datoriale firmataria
del presente CCNL, di adempiere a quanto previsto dai singoli organismi bilaterali previsti dallo stesso, si precisa
che le imprese sono tenute al versamento agli strumenti di bilateralità previsti dai singoli istituti nel rispetto dei
vincoli di legge e della rappresentanza.
Art. 53 – Lavoratori stranieri
1.
Le parti, preso atto del crescente rilievo nel settore dell’occupazione dei cittadini stranieri,
concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione, anche
attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali
e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale). A tale proposito, si richiamano le disposizioni previste dagli
artt. 20 e 22 parte comune del presente CCNL.
Art. 54 – Tossicodipendenza
1.
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti
strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio
assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a dodici mesi.
2.
L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini
normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e
senza decorrenza di anzianità.
3.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in
aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare
tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
4.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all’assunzione a
tempo determinato, ai sensi degli artt. 19 e 23 del D.Lgvo n. 81/2015 e successive modifiche.
5.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico
fisici e attitudinali per l’accesso all’impiego nonché per l’espletamento di mansioni che comportano rischi per la
sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che
comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro
del Lavoro, di concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell’ambito
del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza
prima dell’assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal
decreto interministeriale.
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6.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il
datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la
sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
7.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal
D.P.R. n. 309/1990 e successive modificazioni. Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si
osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Disposizione transitoria
L’applicazione del presente articolo è estesa a decorrere dall’1 gennaio 2013 alle imprese destinatarie della Parte
speciale, Sezione 2a del CCNL.
Art. 54 bis – Misure per contrastare l’assenteismo del personale viaggiante e/o del personale
operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto
1.
Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono che livelli significativi di ripetute assenze dei
conducenti e/o del personale addetto alla movimentazione della merce, inteso come tale gli addetti coinvolti
nelle attività dei magazzini, delle aree di stoccaggio e movimentazione merci, nonché per gli addetti alle officine
interne, intesi come tali gli addetti alla manutenzione dei veicoli, tali da incidere negativamente sulla
pianificazione del lavoro, siano tra le cause che determinano ricadute negative sull’organizzazione del lavoro,
sulla produttività, nonché sull’efficienza e competitività delle aziende.
2.
Le parti convengono, che la diminuzione del fenomeno congiuntamente riscontrata, rientri tra
gli obbiettivi della loro azione. Pertanto si individuano le seguenti azioni finalizzate a disincentivare e contrastare
tali condotte.
3.
La verifica del fenomeno deve essere effettuata a livello aziendale con le OO.SS. territoriali
stipulanti il CCNL, secondo le differenti procedure e nelle sedi contrattualmente previste. Per le imprese a cui si
applica la Sezione artigiana, la verifica si realizza nelle sedi della bilateralità ivi prevista.
4.
A seguito della verifica si adotterà la misura di seguito specificata:
Al fine di disincentivare il fenomeno dell’assenteismo per le assenze dovute a malattia che iniziano il giorno
precedente o successivo a giornate non lavorative, il trattamento economico complessivo della malattia di cui
agli artt. 63 c. 12 e 77 c. 8 riguardante i primi tre giorni sarà disciplinato come di seguito: –
per il quarto evento di malattia che inizia il giorno precedente o successivo a giornate non lavorative,
l’integrazione a carico dell’azienda sarà del 75%; –
per il quinto evento di malattia che inizia il giorno precedente o successivo a giornate non lavorative,
l’integrazione a carico dell’azienda sarà del 50%; –
per il sesto evento di malattia che inizia il giorno precedente o successivo a giornate non lavorative,
l’integrazione a carico dell’azienda sarà del 25%; –
dal settimo evento l’azienda non sarà tenuta ad alcuna integrazione.
Tale disciplina non si applica per gli eventi morbosi dovuti a: –
ricoveri ospedalieri, day hospital, day surgery e per le patologie individuate dalla circolare INPS n.
95/2016, attraverso una documentazione ufficiale redatta da un medico o un ente sanitario autorizzato; –
eventi di malattia certificati con prognosi iniziale non inferiore a 7 giorni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui sopra il numero degli eventi sarà computato considerando ciascun
anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) e la disciplina riguarda gli eventi che si verificano a partire dal
01.01.2025.
Gli importi trattenuti, per effetto di tali azioni, saranno redistribuiti nell’ambito degli accordi di cui all’art. 38 del
CCNL.
Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti a livello territoriale e/o aziendale fra le parti stipulanti il CCNL.
CAPITOLO III – MERCATO DEL LAVORO
Premessa
I seguenti articoli disciplinano il ricorso al mercato del lavoro. Le parti convengono che per le attività ricorrenti e
prevedibili la forma contrattuale prevista è quella del lavoro a tempo pieno ed indeterminato, utilizzando gli
strumenti di flessibilità del mercato del lavoro per cogliere le opportunità di crescita e sviluppo aziendale.
Pertanto, concordando che i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del
presente CCNL previa informativa alle strutture sindacali competenti, le parti convengono che l’insieme dei
lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare il 41% dei
66
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale e del 47% a livello di ogni unità
produttiva/sito aziendale.
Per i lavoratori mobili la percentuale del 35% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti
a tempo determinato.
E’ comunque consentita l’attivazione di contratti di cui sopra sino a 10 unità purché non risulti superato il totale
dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’unità produttiva.
Tale percentuale potrà essere derogata, in fase di start up, per i primi due anni di avvio della nuova attività
lavorativa con accordi sindacali da stipularsi a livello aziendale/territoriale.
Le parti convengono che quanto convenuto nei seguenti articoli esaurisce la necessità di flessibilità del mercato
del lavoro.
Per quanto attiene la somministrazione a tempo indeterminato le parti convengono di non applicarla al settore.
Le parti, inoltre, convengono di riesaminare le misure di flessibilità del mercato del lavoro in sede di rinnovo del
CCNL per valutarne l’efficacia e la diffusione alla luce delle esigenze delle imprese, della difesa dei diritti delle
persone che vi lavorano e dell’eventuale evoluzione normativa.
Dichiarazione delle Parti
Qualora intervengano modifiche normative in tema di Mercato del Lavoro le Parti si incontreranno per valutare
gli opportuni adeguamenti.
Le parti si impegnano a coinvolgere le istituzioni competenti sul tema della possibilità di accesso del lavoratore
alla Naspi in caso di interruzione volontaria del rapporto di lavoro a chiamata.
Dichiarazione congiunta premessa all’art. 55
Le parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo UNICE – CEEP – CES del 18.3.1999 nel quale, riconoscendo
che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di
lavoro, si dichiara che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale ad
attività e servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia aziendali che occupazionali.
Art. 55 – Contratto di lavoro a tempo determinato
1.
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente
articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l’assunzione a tempo indeterminato.
2.
E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a
fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a. per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
b. commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;
c.
manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.;
d. incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;
e. esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e
specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
f.
assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
g.
esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
h. necessità derivanti dall’intensificazione dell’attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale
organico;
i.
sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
j.
fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 23 D.Lgs 81/2015 per
un periodo non superiore a 18 mesi;
k.
sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle
seguenti ipotesi:
● infermità per malattia;
● infortunio sul lavoro;
● aspettativa;
● sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive
modificazioni;
● astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.LGVO 26.3.2001, n.151.
Le evenienze di cui sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo determinato costituiranno materia di
esame preventivo a livello di unità produttiva con le RSU/RSA o, in mancanza di queste, in sede locale con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
67
Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a livello aziendale.
3.
Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili di cui alla premessa il personale, anche a tempo
parziale, assunto a termine ai sensi del comma 2, lettere b) c) d) e) f) g) h) i), non può eccedere mediamente
nell’anno la misura del 41% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
4.
In fase di start up per i primi due anni di avvio della nuova attività lavorativa, ovvero qualora
se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono essere elevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali
stipulanti il presente CCNL congiuntamente alle RSU in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Se dall’applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato
all’unità superiore.
5.
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da
atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.
6.
Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
giorni calendariali dall’inizio della prestazione.
7.
nei casi seguenti:
L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa
● per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
● salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i
sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo
determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero
sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
● presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
● da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del T.U. n.81/2008 e
successive modificazioni.
8.
L’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze
dal lavoro programmate al fine di assicurare l’affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare
sia rispetto al periodo di inizio dell’astensione obbligatoria ai sensi del D.LGVO n. 151/2001.
9.
La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 36 mesi, compresa
l’eventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro. Tale norma non si
applica per i contratti a tempo determinato assunti per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione
del posto.
Un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una
durata massima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro
competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
10.
L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale
proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.
11.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi del comma 9, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo
giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al ventesimo giorno successivo.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,
ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini.
12.
Le parti convengono che l’intervallo di tempo per la riassunzione a termine del lavoratore, ai
sensi dell’art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. 81/2015, è fissato in 10 giorni in caso di contratto di durata
fino a 6 mesi e in 20 giorni nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi per tutte le fattispecie di legittima
apposizione del termine di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora la riassunzione avvenga prima dei
suddetti termini il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
13.
Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza
alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto.
14.
Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima, la
quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i
lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso
livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo
lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obbiettivamente incompatibile con la natura
del contratto a termine.
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15.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene garantito un trattamento di
malattia o infortunio pari a quello spettante al personale a tempo indeterminato, rapportato in funzione della
durata del rapporto di lavoro.
16.
Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente e
adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione
del lavoro.
17.
L’azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite
della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL informazioni in merito ai posti
vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si
rendessero disponibili.
18.
Ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, per
le ipotesi previste dalla vigente normativa, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni presso la
stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti, per iscritto, in tal
senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Fermo restando il suddetto termine di un anno, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica,
prevale l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo
determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
19.
In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, il
periodo di servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio.
20.
La durata minima dei contratti a termine è di sei settimane e le norme relative al Fondo di
Previdenza non si applicano ai contratti di durata inferiore ai 3 mesi.
21.
Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto quanto previsto dal secondo
livello di contrattazione.
22.
Le parti convengono che hanno carattere stagionale le seguenti attività di autotrasporto:
a) attività legate al settore agricolo;
b) attività legate a incrementi di volumi concentrati in particolari periodi dell’anno (caldo freddo);
c) trasporto combustibili vari comprese nei periodi invernali (novembre – aprile);
d) attività legate al turismo;
e) attività legate alla distribuzione farmaceutica di vaccini;
23.
Le Parti stabiliscono che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima
sarà di sei mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe.
24.
Nell’ambito degli accordi di cui all’art. 38 del presente CCNL, potranno essere stipulate intese
finalizzate all’individuazione di ulteriori ipotesi di stagionalità.
25.
26.
Ai contratti di cui sopra si applicheranno le disposizioni previste dalla vigente normativa.
Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto
di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime
attività stagionali.
Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà entro tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro.
27.
Il periodo di prova per il personale stagionale assunto in forza del presente articolo è ridotto in
misura del 50% rispetto al periodo di prova stabilito dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori, e
comunque in coerenza con quanto stabilito dalle norme di legge.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, i contratti di lavoro a termine per attività stagionali non si
computano per l’applicazione dei limiti quantitativi stabiliti dal presente CCNL con riferimento ai contratti a
termine acausali.
Art. 56 – Contratto a tempo parziale
1.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale
ridotto rispetto a quello stabilito dagli artt. 9, 11, 11 bis, 11 quinquies e 11 sexies del presente contratto.
2.
Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente
articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a
tempo pieno.
3.
L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le
seguenti modalità:
a. tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dagli artt. 9, 11,
11 bis, 11 quinquies e 11 sexies per il personale a tempo pieno;
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b. tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c.
tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro
di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto
sia di non lavoro.
4.
All’atto dell’assunzione, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non
potrà essere inferiore a 20 ore settimanali. Per il personale viaggiante con parametro I, L (Rider) la durata della
prestazione a tempo parziale non potrà essere inferiore a 10 ore settimanali con una prestazione giornaliera
minima di 2 ore.
Il lavoratore già assunto con contratto a tempo parziale può richiedere di effettuare una prestazione di durata
inferiore a quanto previsto dal presente comma.
5.
Salvo che per il personale viaggiante con parametro I, L, la prestazione giornaliera continuativa
che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore, fino a 6 ore la
prestazione avverrà senza interruzioni.
6.
Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione
della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 7, 8 e 8 bis.
7.
Con riferimento alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto
secondo modalità elastiche che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione
lavorativa come stabilita al precedente comma 6, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e nel
caso di assunzione a termine per sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto.
8.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate, oltre
alle modalità di cui al precedente comma, anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in
aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.
8. bis L’azienda ed il conducente con parametro I, L, anche assistito da una organizzazione sindacale
stipulante il CCNL, possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata per ogni
tipologia di part time.
9.
L’adozione da parte dell’azienda delle modalità elastiche di cui ai commi 7, 8 e 8 bis è
giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
10.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese
secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro
capite pari al 20% della prestazione già concordata.
11.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità di cui ai
commi 7, 8 e 8 bis, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della
RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, secondo quanto indicato dal
lavoratore stesso.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
12.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della
collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 7, 8 e 8 bis deve essere comunicata da parte
dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario ovvero di 11 ore solo per il personale
viaggiante con parametro I, L.
13.
Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della modifica disposte
dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di
instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della
retribuzione globale maggiorata del 15% comprensivo dell’incidenza degli istituti contrattuali e legali.
14.
Decorsi cinque mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore ne può
dare disdetta con un preavviso di un mese. Per il personale viaggiante con parametro I, L le clausole elastiche
potranno essere disdettate soltanto attraverso un accordo scritto tra azienda e lavoratore, anche assistito da una
organizzazione sindacale stipulante il CCNL.
15.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori, di stipulare nuovi patti
contenenti clausole elastiche.
16.
Con riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell’Azienda richiedere e del lavoratore accettare, prestazioni di lavoro
supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a:
a. necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva;
b. sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
70
c. esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 90 giorni calendariali consecutivi.
Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata. Il rifiuto da
parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari. Le prestazioni di lavoro
supplementare saranno retribuite con la maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 18%
della quota oraria della retribuzione globale e non possono superare, annualmente, il 30% della prestazione già
concordata. Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale
di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo
dell’orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia
prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore
supplementari possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale o mensile del corrispondente
lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Le prestazioni rese
nella giornata di sabato saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall’articolo 13.
17.
Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo
complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 16, si darà luogo alla corresponsione della maggiorazione
oraria comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 40%.
18.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con
riferimento al superamento dell’orario normale di lavoro giornaliero e/o settimanale di cui agli artt. 9, 11, 11 bis,
11 quinquies e 11 sexies del presente CCNL.
19.
Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a
tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni
lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è
tenuto ad assicurare.
20.
Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente
contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli
interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del
presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione
proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione ivi comprese, anche
mediante riposo compensativo, le semi festività previste dall’art. 60 lettera c); i permessi retribuiti previsti dal
precedente art. 20 comma 3 possono essere fruiti per intero.
21.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve
avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario
prevedendone una durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione
all’interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo è
consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di
lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro
parziale.
Tale consenso delle parti deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio.
In particolare le lavoratrici che rientrano dal periodo di maternità previsto dal comma 1 dell’art.64 del presente
CCNL potranno godere di un periodo di lavoro part-time della durata di sei mesi.
22.
In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel
relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono
calcolati in misura proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
23.
Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a
tempo parziale. L’azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
24.
In caso di previsione di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di
lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato occupato in unità produttive site nell’ambito provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a
mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione, anche mediante comunicazione scritta
in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa e ad accogliere prioritariamente le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
25.
Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l’accoglimento della stessa
dovrà risultare da atto scritto.
26.
Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda terrà conto dei motivi prioritariamente di
seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessità di
assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni;
motivi di studio. A parità di condizioni, l’azienda terrà conto della maggiore anzianità di servizio.
27.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,
anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso
71
l’azienda sanitaria locale territorialmente competente hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni
caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
28.
A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione,
ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi
di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
29.
In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno
prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e
indeterminato in attività presso unità produttive site nell’ambito provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a
mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione. A tali fini saranno considerati
prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianità di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore
anzianità anagrafica.
30.
Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno
precedente, il personale a tempo parziale a tempo determinato e indeterminato impiegato nell’azienda non può
eccedere mediamente nell’anno il 41% del personale dipendente (con arrotondamento all’unità superiore), tale
percentuale può essere derogata a livello aziendale attraverso accordo con la RSA, RSU o delegato di impresa
unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti stipulanti il presente CCNL; in tali accordi dovrà essere
inoltre specificato il numero dei contratti per i quali dovrà essere aumentato l’orario settimanale di lavoro in
misura non inferiore alle 5 ore; per i nuovi contratti di cui sopra sarà data priorità al personale già in forza
all’azienda.
30 bis. In alternativa al comma precedente la suddetta percentuale del 41% può essere elevata fino al
44% del personale dipendente (con arrotondamento all’unità superiore) nel caso in cui l’azienda comunichi alle
RSA/RSU o, in loro assenza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL di aver ottemperato a quanto
previsto dai precedenti commi 23 e 24. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 48% per ulteriori part-time
con almeno il 65% della prestazione.
31.
E’ consentita, comunque, l’attivazione di contratti part-time sino a 10 unità purché non risulti
superato il totale dei contratti a tempo pieno e indeterminato in atto nell’unità produttiva.
32.
I lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini dell’articolo 35 della legge n. 300/1970 come
unità a tempo pieno.
33.
Per le imprese che occupino da 0 a 3 dipendenti è comunque consentita l’assunzione con
contratto part-time di 3 lavoratori.
Art. 57 – Apprendistato professionalizzante
1.
In attuazione del D.Lgvo n. 81/2015 le parti concordano la seguente disciplina dell’istituto
dell’apprendistato professionalizzante; per quanto concerne le altre tipologie di apprendistato previste dal
suddetto decreto si rinvia alle relative disposizioni legislative di attuazione.
2.
I contratti di apprendistato professionalizzante stipulati antecedentemente al 3 dicembre 2017
ai sensi del presente articolo sono coerenti con quanto previsto in materia di apprendistato dal D.lgs. 81/2015 e
successive modifiche ed integrazioni sin dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
3.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con lavoratori di età
compresa tra i 18 e 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per
l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.
4.
Ai sensi dell’art. 44, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 per i soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 il contratto di apprendistato professionalizzante può
essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
5.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto scritto tra azienda e
lavoratore nel quale dovranno essere indicati: – – –
la durata del periodo di apprendistato;
il piano formativo;
la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato.
6.
Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato per i livelli compresi tra
il 6° Junior ed il 1° inclusi e per il personale viaggiante classificato ai parametri retributivi dalla lettera A alla lettera
L.
7.
Il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili professionali è pari
a quello previsto dall’art. 5 del presente CCNL per la generalità dei dipendenti a seconda dei livelli di
inquadramento. Detto periodo sarà ridotto della metà quando si tratta di un lavoratore che nell’ambito di
precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle
72
aziende o da Enti all’uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà
computato sia agli effetti del periodo previsto dall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio.
8.
Salvo quanto previsto dal successivo comma 9), la durata del contratto di apprendistato è
stabilita dalla tabella A) riportata nel presente articolo che fissa durate differenziate a seconda dei livelli di
inquadramento, definendo altresì per ciascuno di essi il trattamento retributivo da calcolarsi in percentuale sul
minimo contrattuale.
9.
In deroga a quanto previsto dal precedente comma, in base all’art. 44, c. 2, ultimo periodo, del
D.Lgs. 81/2015 e secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n. 40/2011, le
parti individuano nella tabella B) riportata nel presente articolo i profili professionali operai dell’artigianato e
delle figure equipollenti a quelli dell’artigianato per i quali la durata dell’apprendistato professionalizzante è
fissata in 5 o 4 anni; anche la tabella B) riporta per ciascun profilo il trattamento retributivo da calcolarsi in
percentuale sul minimo contrattuale.
La facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per i profili di cui alla tabella B) in
questione non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto, risultino non aver
mantenuto in servizio almeno il 90% dei contratti di apprendistato, relativi agli stessi profili, scaduti nei 12 mesi
precedenti; detta regola non trova applicazione fino a 3 unità non confermate. Fatta eccezione per le disposizioni
di cui al precedente periodo, resta confermato quanto previsto dal successivo comma 14 del presente articolo.
10.
Qualora nel periodo di formazione il lavoratore si assenti per maternità o per le altre cause
previste dal T.U. n. 151/2001, per malattia o infortunio per periodi anche non continuativi che superino
complessivamente 30 giorni, al fine di poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il periodo di
apprendistato verrà prolungato per la stessa durata dell’assenza.
11.
I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più datori di lavoro, così come
quelli svolti presso gli Istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende ovvero dagli Istituti di
formazione e si cumulano, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché l’addestramento si
riferisca a mansioni contrattuali analoghe.
12.
Le assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente ai fini dei limiti
numerici per l’applicazione del titolo III della Legge n. 300/1970.
13.
Per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio per il personale assunto con
contratto di apprendistato professionalizzante è confermata la normativa di cui agli articoli 63 e 77.
14.
La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante non è esercitabile
dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio
almeno l’80% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione
fino a 5 unità non confermate. Fermo rimanendo il limite suddetto delle 5 unità, la conferma da parte della
azienda di 3 contratti di apprendistato darà diritto al recupero di 1 unità. Nella percentuale di cui sopra non
vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di
lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i
contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
15.
Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato
professionalizzante dovrà essere accompagnato da un “Tutor”. Per quanto concerne l’apprendistato
professionalizzante per i profili degli autisti, considerando che per la guida dei veicoli industriali è già necessario
il possesso di una serie di requisiti di legge che attestano la specifica idoneità tecnica, le parti concordano che
quanto previsto dal presente comma sia realizzato prescindendo dall’affiancamento fisico del tutor.
16.
Nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione
interna o esterna pari a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale prevista dall’Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
tale formazione sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, prevista dalle Regioni per
l’acquisizione delle competenze di base e trasversali (art. 44, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015).
17.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda interessata,
presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. La formazione può essere svolta in aula,
on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning.
18.
Le parti convengono che per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 6° e 6° junior,
in considerazione delle caratteristiche dei rispettivi profili professionali la formazione sarà erogata all’interno
dell’azienda con modalità in affiancamento.
19.
La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al conseguimento di
qualificazioni professionali, corrispondenti ai profili formativi individuati dalle parti stipulanti il presente accordo.
In particolare per ciascun profilo formativo sono elencate le relative competenze tecnico-professionali – generali
e specifiche – che l’apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto, ferma restando la possibilità di integrare
e/o modificare i profili ed il Piano formativo in relazione alle specificità ed alla tipologia dell’attività svolta
dall’azienda solo a seguito di accordo stipulato a livello territoriale o nazionale con le OO.SS. stipulanti il presente
CCNL. La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l’apprendistato saranno registrate nel
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fascicolo elettronico del lavoratore cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2015, secondo le modalità
definite dalla normativa in materia.
In attesa della piena operatività del fascicolo elettronico del lavoratore, la registrazione della formazione potrà
avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino l’avvenuta formazione.
20.
21.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge.
Con cadenza annuale, a livello aziendale, verrà fornita informativa alle RSA/RSU delle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi
precedenti.
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TABELLA A
Generalità apprendisti
(esclusi i profili di cui alla tabella B)
Livello Percentuali per calcolo minimo
contrattuale apprendisti
1° Anno 2° Anno 3° Anno
1° 75% 85% 100%
2° 75% 85% 100%
3° Super non autisti 75% 85% 100%
3° non autisti 75% 85% 100%
4° esclusi profili di cui alla tabella B 75% 85% 100%
Autisti classificati al parametro G1, H1 75% 85% 100%
4° Junior esclusi profili di cui alla tabella B 75% 85% 100%
5° 75% 85% 100%
6° 75% 85% 100%
Personale viaggiante classificato al parametro I, L 100% 100% 100%
6° Junior 75% 85%
Dopo un biennio di apprendistato al 6° livello Junior il lavoratore prosegue l’apprendistato per un ulteriore
anno al 6° livello, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6.
TABELLA B
Profili artigiani e profili equipollenti a quelli artigiani
Profili Percentuali per calcolo minimo
contrattuale apprendisti
1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno
Autisti classificati al parametro A3, B3, C3 90% 95% 100% 100% 100%
Autisti classificati al parametro D2, E2, F2 90% 95% 100% 100%
Addetti al magazzinaggio 90% 95% 100% 100%
Addetti alla manutenzione veicoli 90% 95% 100% 100%
Addetti alla movimentazione 90% 95% 100% 100%
PROFILI FORMATIVI
I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle competenze tecnico
professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico professionali specifiche.
Competenze tecnico professionali generali – Parte comune a tutti i profili
⮚ Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa
⮚ Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi svolti dall’azienda
⮚ Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda
⮚ Conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati
nella propria area di attività
⮚ Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera
⮚ Conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza
⮚ Conoscere la normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza.
Competenze tecnico professionali specifiche dei profili formativi
1) Addetti alle attività di amministrazione/segreteria
⮚ Gestione flussi informativi e comunicativi
⮚ Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico
⮚ Trattamento documenti amministrativo contabili
⮚ Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro
⮚ Gestione corrispondenza
2) Addetti alla contabilità
⮚ Configurazione sistema della contabilità generale
⮚ Principi ragionieristici di base
⮚ Trattamento operazioni fiscali e previdenziali
⮚ Elaborazione bilancio aziendale
3) Addetti all’amministrazione e finanza
⮚ Sistema di contabilità generale e analitica
⮚ Elaborazione budget
⮚ Controllo andamento economico – finanziario
⮚ Gestione servizi bancari
⮚ Gestione acquisti
4) Addetti all’amministrazione di filiale
⮚ Conoscenza dei principi ragionieristici di base
⮚ Gestione attività di fatturazione e contabilità
⮚ Predisposizione e gestione documentale
⮚ Assistenza clienti e segreteria commerciale
⮚ Gestione incassi
5) Addetti alle risorse umane
⮚ Conoscenza normativa del lavoro e del CCNL
⮚ Principi base di amministrazione e di gestione del personale
⮚ Principi ragionieristici di base
⮚ Sicurezza sul lavoro
6) Addetti all’internal auditing
⮚ Conoscenza normativa del lavoro
⮚ Individuazione ed applicazione dei meccanismi di sorveglianza
⮚ Attività di prevenzione e/o riduzione rischi
⮚ Principi ragionieristici di base
7) Addetti ai servizi legali/assicurativi
⮚ Conoscenza normativa contrattuale societaria ed amministrativa
⮚ Predisposizione documentazione legale
⮚ Attività di supporto organi aziendali
⮚ Contenzioso e precontenzioso
⮚ Assicurazione e gestione rischi
8) Addetti alla qualità, procedure e certificazione
⮚ Principi base di qualità, procedure e certificazione
⮚ Conoscenza normativa di riferimento
⮚ Analisi sistema aziendale
⮚ Gestione/trattamento sistema qualità
9) Addetti alle vendite
⮚ Programmazione azioni di vendita
⮚ Gestione trattativa commerciale
⮚ Attività di televendita, sviluppo e supporto alla clientela
⮚ Attività di call center/assistenza clienti
10) Addetti alle attività commerciali e di marketing
⮚ Rappresentazione potenziali di zona
⮚ Analisi mercato di riferimento
⮚ Configurazione offerta di prodotto/servizio
⮚ Posizionamento prodotto/servizio
⮚ Conversione operativa strategia commerciale
11) Addetti alle attività informatiche
⮚ Conoscenza di base dei sistemi informativi
⮚ Conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione
⮚ Gestione operativa
⮚ Manutenzione e supporto
⮚ Sicurezza dei sistemi informatici
12) Addetti alle attività di controllo, campionamento e certificazione
⮚ Controllo qualitativo e quantitativo delle merci
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⮚ Conoscenza principi base di contratti e contatti commerciali e di certificazione
⮚ Conoscenza principi base di fatturazione
13) Addetti alla gestione linee
⮚ Pianificazione e gestione dei collegamenti dei flussi di spedizione
⮚ Gestione risoluzione anomalie ed emergenze
⮚ Gestione linee di collegamento
14) Addetti alle attività tecnico, amministrative e commerciali nella gestione dei traffici
⮚ Valutazione scambi internazionali
⮚ Predisposizione della documentazione
⮚ Assicurazione delle merci
⮚ Svolgimento attività preparative al trasporto
⮚ Conoscenza della normativa import/export
15) Addetti alla gestione della filiale
⮚ Gestione commerciale e operativa reparto/settore
⮚ Amministrazione conto economico del reparto/settore
⮚ Gestione risorse umane del reparto/settore
⮚ Assistenza clienti
16) Addetti alla gestione del traffico marittimo, aereo, terrestre e combinato
⮚ Conoscenza della normativa e delle singole tariffe
⮚ Conoscenza delle tipologie di spedizioni e trasporti
⮚ Gestione amministrativa e contabile
⮚ Determinazione degli instradamenti e combinazioni di carico
⮚ Conoscenza principi base rapporti commerciali
⮚ Conoscenza dei pesi e delle misure delle unità di trasporto
17) Addetti alla gestione di traffico intermodale
⮚ Capacità tecnico operative nella composizione dei treni blocco intermodali
⮚ Capacità commerciali nel stipulare contratti con imprese ferroviarie, marittime e aeree
⮚ Conoscenza delle condizioni economiche del mercato e della clientela
⮚ Conoscenza dei pesi e delle misure di unità di trasporto
18) Addetti al magazzino
⮚ Gestione spazi attrezzati di magazzino
⮚ Movimentazione e lavorazione merci
⮚ Trattamento dati di magazzino e preparazione documenti per il trasporto
⮚ Tecniche/attrezzature di magazzinaggio e lavorazione merci
⮚ Rapporti con il personale terzo
⮚ Nozioni su merci pericolose
19) Addetti alla logistica industriale
⮚ Programmazione ciclo logistico integrato
⮚ Amministrazione magazzino merci
⮚ Pianificazione reti distributiva
⮚ Gestione flussi informativi delle merci
⮚ Rapporti con il personale terzo
20) Autisti di mezzi di trasporto – Addetti alla distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli (rider)
⮚ Conoscenza di base della normativa relativa al trasporto merci
⮚ Gestione attività documentale
⮚ Conoscenza di nozioni sulla circolazione e sicurezza
⮚ Attività inerenti alla corretta gestione del veicolo
⮚ Conoscenza delle tipologie/tecniche di trasporto
21) Addetti alla manutenzione dei veicoli
⮚ Conoscenza tecnica dei veicoli
⮚ Conoscenza principi base in tema di attrezzature d’officina/carrozzeria e loro manutenzione
⮚ Primaria manutenzione e preparazione del veicolo
⮚ Conoscenza principi base di meccanica/carrozzeria
⮚ Interventi di riparazione
22) Addetti alle macchine di movimentazione
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⮚ Acquisizione abilitazione all’utilizzo di macchine operatrici di movimentazione, salvo quelli per cui è
prevista la patente
⮚ Conoscenza base dei documenti di spedizione, trasporto e magazzinaggio
⮚ Conoscenza tecnica delle macchine di movimentazione
23) Addetti alla gestione impianti
⮚ Conoscenza base di meccanica, elettronica ed impiantistica
⮚ Conoscenza sistemi tecnologici e manutenzione
⮚ Conoscenza processo distributivo
24) Addetti alle attività di guardie particolari giurate
⮚ Conoscenza normativa vigente in materia di circolazione e di recapito di corrispondenza
⮚ Conoscenza normativa vigente in materia di pubblica sicurezza
⮚ Uso sistemi di sicurezza attivi e passivi in dotazione
⮚ Addestramento maneggio delle armi
25) Addetti al servizio di ricontazione e trattamento di banconote e moneta metallica
⮚ Conoscenza e pratica di macchinari conta banconote
⮚ Compilazione modulistica
⮚ Gestione operativa monete e banconote
⮚ Riconoscimento e selezione delle banconote
26) Addetti alle pratiche automobilistiche
⮚ Classificazione, immatricolazione, collaudo e revisione dei veicoli
⮚ Normativa sulle patenti di guida
⮚ Norme sull’accesso alla professione di autotrasportatore
⮚ Disciplina trasporto di cose in conto terzi e in conto proprio
27) Addetti alle operazioni di trasloco
⮚ Tecniche di imballaggio
⮚ Carico e stivaggio
⮚ Scarico, movimentazione e collocazione materiali a destino
⮚ Smontaggio dei mobili
⮚ Inventario operativo
⮚ Custodia in magazzino
28) Addetti ai sopralluoghi tecnici nei traslochi
⮚ Ricognizione del materiale da traslocare e dei luoghi da praticare
⮚ Valutazione degli oggetti fragili e delicati e di eventuali oggetti d’arte o di valore; presenza di pianoforti
o di pezzi pesanti es. casseforti
⮚ Conoscenza delle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico
⮚ Elaborazione di preventivi di spesa anche tenendo conto delle differenti coperture assicurative del
materiale da traslocare.
29) Conducente con abilitazione FS al traino di vagoni ferroviari
⮚ Nozioni/conoscenza di tecnica ferroviaria
⮚ Conoscenza di regolamenti e norme di circolazione ferroviaria;
⮚ Conoscenza dei mezzi di trazione e dei veicoli ferroviari;
⮚ Norme di sicurezza e prevenzione infortuni durante il servizio di condotta
30) Manovratore/tecnico a bordo
⮚ Conoscenza dell’infrastruttura ferroviaria (apparecchiature elettriche ed apparati di sicurezza);
⮚ Conoscenza veicoli;
⮚ Conoscenza svolgimento manovre
⮚ Svolgimento manovre in caso di anormalità/guasti
⮚ Conoscenze tecniche di manovra degli scambi, dei segnali e di composizione/scomposizione dei convogli
ferroviari
⮚ Conoscenza dei processi di gestione del materiale rotabile e della formazione dei convogli
⮚ Conoscenza accompagnamento treni
⮚ Conoscenza regolamenti e tecniche di controllo e verifica del materiale rotabile.
Art. 58 – Lavoro somministrato
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1.
La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del
rapporto di lavoro.
2.
La durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed è prorogabile sino a un
periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto.
3.
Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi:
● attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
● quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o
predeterminati nel tempo;
● per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l’impiego di professionalità e
specializzazioni diverse da quelle impiegate;
● sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
4.
Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:
● per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
● salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro
i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo
determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia
concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
● presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
● da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del T.U. n.81/2008 e
successive modificazioni.
5.
L’Azienda utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, in mancanza alle OO.SS. territoriali di categoria
aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
● il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le
predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
● ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce il
mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
5 bis.
La procedura di cui al comma precedente deve essere attivata anche nel caso di
somministrazione e distacco transazionale europeo, effettuato ai sensi della direttiva CE 96/71, recepita in Italia
con D.LGVO 136/2016.
6.
I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del
15% per il personale viaggiante e del 41% per quello non viaggiante dei lavoratori occupati dall’impresa
utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di
somministrazione sino a n. 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta
causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
79
80
MINIMI CONTRATTUALI MENSILI ED ELEMENTO PROFESSIONALE D’AREA (EPA)
Personale non viaggiante
1.1.2025
Livello Minimi contrattuali EPA Totale Parametri
Quadri (+115,21) 2.477,10 46,67 2.523,77 169
1° (+108,40) 2.326,61 36,67 2.363,28 159
2° (+99,54) 2.137,31 36,67 2.173,98 146
3°Super (+90,00) 1.930,37 30,00 1.960,37 132
3° (+87,27) 1.878,05 30,00 1.908,05 128
4° (+83,17) 1.786,59 26,67 1.813,26 122
4°Junior (+81,12) 1.740,19 26,67 1.766,86 119
5° (+79,10) 1.703,16 23,33 1.726,49 116
6° (+74,33) 1.592,38 23,33 1.615,71 109
6°Junior (+68,18) 1.464,53 – 1.464,53 100
1.1.2026
Livello Minimi contrattuali EPA Totale Parametri
Quadri (+51,21) 2.528,31 46,67 2.574,98 169
1° (+48,18) 2.374,79 36,67 2.411,46 159
2° (+44,24) 2.181,55 36,67 2.218,22 146
3°Super (+40,00) 1.970,37 30,00 2.000,37 132
3° (+38,79) 1.916,84 30,00 1.946,84 128
4° (+36,97) 1.823,56 26,67 1.850,23 122
4°Junior (+36,06) 1.776,25 26,67 1.802,92 119
5° (+35,15) 1.738,31 23,33 1.761,64 116
6° (+33,03) 1.625,41 23,33 1.648,74 109
1.1.2027
Livello Minimi contrattuali EPA Totale Parametri
Quadri 2.528,31 (+46,67) 93,34 2.634,46 169
1° 2.374,79 (+36,67) 73,34 2.460,18 159
2° 2.181,55 (+36,67) 73,34 2.265,95 146
3°Super 1.970,37 (+30,00) 60,00 2.040,37 132
3° 1.916,84 (+30,00) 60,00 1.986,54 128
4° 1.823,56 (+26,67) 53,34 1.886,14 122
4°Junior 1.776,25 (+26,67) 53,34 1.838,61 119
5° 1.738,31 (+23,33) 46,66 1.793,76 116
6° 1.625,41 (+23,33) 46,66 1.680,33 109
1.6.2027
Livello Minimi contrattuali EPA Totale Parametri
Quadri (+12,81) 2.541,12 (+46,67) 140,00 2.681,12 169
1° (+12,05) 2.386,84 (+36,67) 110,00 2.496,84 159
2° (+11,06) 2.192,61 (+36,67) 110,00 2.302,61 146
3°Super (+10,00) 1.980,37 (+30,00) 90,00 2.070,37 132
3° (+9,70) 1.926,54 (+30,00) 90,00 2.016,54 128
4° (+9,24) 1.832,80 (+26,67) 80,00 1.912,80 122
81
4°Junior (+9,02) 1.785,27 (+26,67) 80,00 1.865,27 119
5° (+8,79) 1.747,10 (+23,33) 70,00 1.817,10 116
6° (+8,26) 1.633,67 (+23,33) 70,00 1.703,67 109
Personale viaggiante
1.1.2025
Livello Minimi contrattuali EPA Totale Parametri
C3 (+90,34) 1.931,46 50,00 1.981,46 133,5
B3 (+90,00) 1.930,37 40,00 1.970,37 133,0
A3 (+89,67) 1.929,29 33,33 1.962,62 132,5
F2 (+87,63) 1.879,14 30,00 1.909,20 129,5
E2 (+87,29) 1.878,11 30,00 1.908,11 129,0
D2 (+86,95) 1.877,03 30,00 1.907,03 128,5
H1 (+84,25) 1.819,42 28,33 1.847,75 124,5
G1 (+83,91) 1.812,11 26,67 1.838,78 124,0
I (+74,44) 1.596,56 10,00 1.606,56 110
I (+78,50) 1.683,63 10,00 1.693,63 116
L (+74,44) 1.596,56 16,67 1.613,23 110
L (+78,50) 1.683,63 16,67 1.700,30 116
L (+80,53) 1.727,19 16,67 1.743,86 119
1.1.2026
Livello Minimi contrattuali EPA Totale Parametri
C3 (+40,15) 1.971,61 50,00 2.021,61 133,5
B3 (+40,00) 1.970,37 40,00 2.010,37 133,0
A3 (+39,85) 1.969,14 33,33 2.002,47 132,5
F2 (+38,95) 1.918,09 30,00 1.948,15 129,5
E2 (+38,80) 1.916,91 30,00 1.946,91 129,0
D2 (+38,65) 1.915,68 30,00 1.945,68 128,5
H1 (+37,45) 1.856,87 28,33 1.885,20 124,5
G1 (+37,30) 1.849,41 26,67 1.876,08 124,0
I (+33,09) 1.629,65 10,00 1.639,65 110
I (+34,89) 1.718,52 10,00 1.728,52 116
L (+33,09) 1.629,65 16,67 1.646,32 110
L (+34,89) 1.718,52 16,67 1.735,19 116
L (+35,79) 1.762,98 16,67 1.779,65 119
1.1.2027
Livello Minimi contrattuali EPA Totale Parametri
C3 1.971,61 (+50,00) 100,00 2.071,61 133,5
B3 1.970,37 (+40,00) 80,00 2.050,37 133,0
A3 1.969,14 (+33,33) 66,66 2.035,80 132,5
F2 1.918,09 (+30,00) 60,00 1.978,15 129,5
E2 1.916,91 (+30,00) 60,00 1.976,91 129,0
D2 1.915,68 (+30,00) 60,00 1.975,68 128,5
H1 1.856,87 (+28,33) 56,66 1.913,53 124,5
G1 1.849,41 (+26,67) 53,34 1.902,75 124,0
I 1.629,65 (+10,00) 20,00 1.649,65 110
I 1.718,52 (+10,00) 20,00 1.738,52 116
82
L 1.629,65 (+16,67) 33,34 1.662,99 110
L 1.718,52 (+16,67) 33,34 1.751,86 116
L 1.762,98 (+16,67) 33,34 1.796,32 119
1.6.2027
Livello Minimi contrattuali EPA Totale Parametri
C3 (+10,04) 1.981,65 (+50,00) 150,00 2.131,65 133,5
B3 (+10,00) 1.980,37 (+40,00) 120,00 2.100,37 133,0
A3 (+9,97) 1.979,11 (+33,33) 100,00 2.079,11 132,5
F2 (+9,74) 1.927,83 (+30,00) 90,00 2.017,89 129,5
E2 (+9,70) 1.926,61 (+30,00) 90,00 2.016,61 129,0
D2 (+9,66) 1.925,34 (+30,00) 90,00 2.015,34 128,5
H1 (+9,36) 1.866,23 (+28,33) 85,00 1.951,23 124,5
G1 (+9,31) 1.858,72 (+26,67) 80,00 1.938,72 124,0
I (+8,26) 1.637,91 (+10,00) 30,00 1.667,91 110
I (+8,72) 1.727,24 (+10,00) 30,00 1.757,24 116
L (+8,26) 1.637,91 (+16,67) 50,00 1.687,91 110
L (+8,71) 1.727,23 (+16,67) 50,00 1.777,23 116
L (+8,94) 1.771,92 (+16,67) 50,00 1.821,92 119
L’aumento contrattuale complessivo è pari a € 260,00 al livello B3 personale viaggiante composto da € 140,00
sui minimi tabellari e € 120,00 di Elemento Professionale d’Area (EPA); per il personale non viaggiante l’aumento
contrattuale complessivo è pari a € 230,00 al livello 3s composta da € 140,00 sui minimi tabellari e € 90,00 di
Elemento Professionale d’Area (EPA). L’EPA avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
Le parti convengono altresì che, ai fini del prossimo rinnovo, la nuova base di computo su cui calcolare gli aumenti
sarà pari a 2.207 euro mensili riferita al 3° livello Super per il personale non viaggiante ed a 2.237 euro mensili
riferiti alla qualifica 3 parametro B per il personale viaggiante.
Le parti si danno atto che con la determinazione dei suddetti aumenti è stato salvaguardato il potere di acquisto
delle retribuzioni dei lavoratori del settore riferito al periodo di valenza contrattuale del presente rinnovo.
A decorrere dall’1 gennaio 2025 cesserà di essere corrisposta l’ICE (Indennità di Copertura Economica) prevista
dall’accordo del 19 marzo 2024. L’aumento contrattuale e le relative decorrenze sono evidenziati nelle tabelle
seguenti.
Le parti si impegnano a definire le tabelle aggiornate del costo del lavoro del personale viaggiante e non
viaggiante derivanti dal presente CCNL e a darne tempestiva comunicazione al Ministero del Lavoro per la
pubblicazione del relativo decreto.
EDR EX ACCORDO 18 MAGGIO 2021
Personale non viaggiante
Personale viaggiante
Livello 1.1.2022 Livello 1.1.2022
Quadri 12,80 C3 10,04
1° 12,05 B3 10,00
2° 11,06 A3 9,96
3°Super 10,00 F2 9,74
3° 9,70 E2 9,70
4° 9,24 D2 9,66
4°Junior 9,02 H1 9,36
5° 8,79 G1 9,32
6° 8,26 I 8,27
6°Junior 7,58 I 8,72
L
L
L
8,27
8,72
8,95
L’EDR, così come sopra riparametrato, sarà erogato da gennaio 2022 per 13 mensilità e non avrà incidenza su
alcun istituto contrattuale.
83
PARTE SPECIALE
SEZIONE PRIMA – EX CCNL AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI E LOGISTICA
Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle aziende rientranti nel campo di applicazione
del CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica 13.6.2000.
Art. 59 – Flessibilità
1.
Qualora siano preventivamente concordati con le RSU delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL,
ovvero in loro mancanza con i sindacati stipulanti territoriali, periodi annuali di flessibilità dell’orario di lavoro
l’impresa può stabilire in tali periodi regimi diversi di orario contrattuale.
2.
La diversa modulazione dell’orario settimanale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori
sia la totalità dei dipendenti dell’impresa.
3.
La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità, non potrà superare
complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell’arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata
mediante corrispondente rimodulazione dell’orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minor intensità
produttiva, sulla base di programmi prestabiliti.
4.
In regime di flessibilità, per ogni ora prestata oltre il normale orario, ferma restando la
compensazione di cui al precedente comma, verrà corrisposta una quota pari al 17% della paga oraria globale,
con la retribuzione dello stesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione.
5.
I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti
successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni dall’effettuazione della maggiore prestazione.
6.
Al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a causa della risoluzione
del rapporto spetterà la retribuzione relativa alle ore prestate in regime di flessibilità oltre l’orario normale di
lavoro maggiorate di una percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il 17% già erogato; il pagamento sarà dovuto con le
spettanze di fine lavoro.
Le ore di lavoro non recuperate e retribuite come sopra verranno computate in diminuzione del monte annuo di
ore straordinarie previsto dal precedente art. 13.
7.
Qualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa maggior
prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non sarà effettuata alcuna
trattenuta a fronte dei riposi compensativi di cui sopra né gli stessi potranno essere compensati con permessi
dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia, infortunio,
maternità, ecc.) non abbia potuto rendere la maggior controprestazione lavorativa, la stessa potrà essere
effettuata al termine della causa impeditiva.
8.
Ai lavoratori che, per comprovate necessità, non fosse possibile osservare il programmato
regime di flessibilità, saranno concesse le opportune deroghe.
Art. 60 – Giorni festivi
1.
Sono considerati giorni festivi:
a) la domenica od i giorni di riposo compensativi di cui all’art.10 della Parte comune del presente CCNL;
b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
1) Capodanno (1 gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Lunedì dopo Pasqua (mobile)
4) Anniversario Liberazione (25 aprile)
5) Festa del Lavoro (1 maggio)
6) Festa della Repubblica (2 giugno)
7) Assunzione (15 agosto)
8) Ognissanti (1 novembre)
9) Immacolata Concezione (8 dicembre)
10) S. Natale (25 dicembre)
11) S. Stefano (26 dicembre)
12) Festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua
opera (per Roma è stabilito il 29 giugno SS. Pietro e Paolo quale giorno del Santo Patrono) o un’altra festività da
84
85
concordarsi tra l’azienda e le RSA o, in mancanza con le OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL, in sostituzione
di quella del Santo Patrono.
Fermo restando il minimo di 12 festività, qualsiasi variazione in aumento, stabilita dall’autorità nell’elenco dei
giorni festivi, si intenderà riportata nell’elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle località, in cui la Festa del
S. Patrono coincide con altra festività, le Associazioni territoriali stabiliranno un’altra giornata di festività in modo
da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime;
c) il pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre) e il pomeriggio della vigilia di Capodanno (31 dicembre):
in tali giornate la prestazione lavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell’orario normale
giornaliero.
2. Per le festività di cui al punto b), escluse invece le semi festività di cui al punto c), cadenti di
sabato, di domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di
una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile.
3. Uguale trattamento spetterà al lavoratore che in tale festività coincidente con il sabato, la
domenica o con altra festività, sia in infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa
seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie e permessi per giustificati motivi.
4. Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività,
anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della
settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di
riposo compensativo.
5. Nel giorno di coincidenza fra la domenica e festività infrasettimanale, il lavoratore di cui al
precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno, non sarà
tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario
festivo.
6. In caso di prestazione d’opera nelle festività elencate nella lettera b), oltre al trattamento di
cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con le maggiorazioni
previste dall’art.12.
7. E’ facoltà dell’azienda sostituire per il personale viaggiante la festività del Santo Patrono del
luogo dove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera con 10 ore di permessi
retribuiti in ragione di anno. I permessi matureranno al momento della festività in questione. I permessi non
usufruiti durante l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con le modalità di cui all’art.9 comma 14.
8. A seguito dell’eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi disposta
dall’Accordo di rinnovo del 26 gennaio 2011, ai lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011 è riconosciuto
un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari a 10 euro al 3° Super da riparametrare come da
tabella seguente. Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di gennaio 2011, incide su tutti gli istituti legali
e contrattuali.
Personale non viaggiante Personale viaggiante
Livello EDR Parametro EDR
Quadro 12,89 C3 10,00
1° 12,07 B3 10,00
2° 11,07 A3 10,00
3° Super 10,00 F2 9,75
3° 9,75 E2 9,75
4° 9,26 D2 9,75
5° 8,84 H1 9,26
6° 8,26 G1 9,26
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che l’adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto contrattuale che il sabato
venga considerato giornata festiva.
Art. 61 – Retribuzione
1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
1) minimo tabellare in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all’art. 45 del CCNL 1.3.1991
(con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
86
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all’art. 38 del presente CCNL (con le eventuali
esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in
calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio
alla data del 26 gennaio 2011;
10) elemento professionale d’area (EPA).
2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli artt.15, 28 e 62 e qualunque altra
avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo; per il rimborso spese si richiamano le norme
dell’art. 62.
3. La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22.
Per il personale non viaggiante, in caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni la retribuzione
giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la
retribuzione mensile per 168.
4. La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese unitamente ad un prospetto
compilato a norma di legge.
5. Nel caso in cui l’azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di
pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti e con decorrenza
dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto
alla corresponsione dell’indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
6. In caso di contestazione sullo stipendio o salario e sugli altri elementi costitutivi della
retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Nota
A decorrere dall’1.1.2001 l’indennità di contingenza è stata conglobata nei minimi tabellari unitamente all’EDR di euro
10,33 mensili.
Le parti precisano che il terzo elemento per i lavoratori che ne hanno diritto, è stato stabilito – con CCNL 12.11.1983 –
nelle seguenti misure:
Livello Euro
Quadri (ex 1° Super) 21,24
1° 21,24
2° 19,23
3° Super 17,84
3° 17,52
4° 16,95
5° 16,70
6° 16,45
Art. 62 – Rimborso spese – Indennità equivalenti
1. Ai lavoratori in missione di servizio ed a quelli chiamati quali testi in causa civile o penale per
motivi inerenti al servizio – fatta eccezione per il personale di cui al comma 3 – l’azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia
in territorio nazionale è dovuto il rimborso della prima classe);
b) il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti massimi in vigore dall’1.9.2007:
EURO
1 – prima colazione 2,04
2 – pranzo 25,47
3 – cena 25,47
4 – pernottamento 59,37
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della missione. Resta inteso che il
trattamento previsto al soprastante punto 2 della lettera b) è dovuto anche nel caso che il lavoratore per le
implicazioni del servizio o per disposizioni aziendali si trovi fuori dalla sede di lavoro per l’intervallo di cui al
comma 8 dell’art. 9 ovvero sia impossibilitato a rientrare in tempo utile per usufruirlo secondo l’orario
prestabilito.
2.
3.
Per le missioni di durata superiori a 30 giorni i rimborsi delle spese potranno essere rivisti e
concordati diversamente da quanto sopra previsto in relazione alle particolarità delle missioni stesse.
Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, in coerenza con la declaratoria del
medesimo personale, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre
alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo
trascorso in territorio extra urbano. Per quanto riguarda il riconoscimento della indennità di trasferta per il
personale viaggiante parametro retributivo G1, prima alinea, si applica quanto previsto dall’art. 11 quinquies
comma 7.
A decorrere dal 1.1.2025 le misure dell’indennità di trasferta sono le seguenti:
1 – per i servizi in territorio nazionale
EURO
dalle 6 alle 12 ore
dalle 12 alle 18 ore
dalle 18 alle 24 ore
2 – per i servizi in territorio estero
dalle 6 alle 12 ore
dalle 12 alle 18 ore
dalle 18 alle 24 ore
4.
23,80
35,02
43,16
31,94
45,05
62,49
I valori dell’indennità di trasferta e quelli relativi ai limiti massimi di rimborso delle spese di
vitto e alloggio di cui al comma 1 lettera b, saranno adeguati all’indice ISTAT del costo della vita in occasione del
rinnovo del CCNL.
5.
Le misure per l’indennità di trasferta per i servizi internazionali vengono applicate per le sole
ore trascorse in territorio estero, fermo restando che le ore di assenza in territorio nazionale saranno conteggiate
con le misure previste al punto 1) cumulandosi i due trattamenti.
6.
L’indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata
dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l’esenzione contributiva e fiscale.
Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o territoriali.
7.
Le differenze in più rispetto ai valori esenti dall’IRPEF hanno natura retributiva e sono
computabili esclusivamente nel T.F.R., sempre che l’indennità sia erogata in modo non occasionale.
8.
Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al
trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative.
9.
Nell’ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore,
si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al
lavoratore sia concessa un’ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale sosta sia contenuta,
per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle 21,30.
10.
Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento
con gli aumenti e le rivalutazioni previste dal presente articolo.
11.
Per il personale che goda del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non
danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui ai precedenti artt.12 e 13 essendo concordata
l’indennità di lavoro notturno di cui all’art.16 del presente CCNL.
Art. 63 – Malattia, infortunio, cure termali
A) Malattia
Disposizioni normative ed economiche
1.
Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità
temporanea del lavoratore, desunta dall’apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti
all’attività lavorativa occorsi fuori dell’orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2.
L’assenza deve essere comunicata all’azienda entro le prime due ore dall’inizio dell’orario di
lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento. Per il personale
viaggiante e per il personale che effettua turni continui avvicendati, l’assenza deve essere comunicata almeno
quattro ore prima dell’inizio del servizio affidato ovvero dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.
In entrambi i casi il lavoratore dovrà altresì comunicare la prognosi tempestivamente e comunque non oltre la
giornata di rilascio del certificato. Ai fini delle suddette comunicazioni l’azienda metterà a disposizione un
recapito telefonico e/o indirizzo e-mail. In caso di mancato adempimento degli obblighi sopra indicati l’azienda
potrà adottare la procedura disciplinare di cui all’art. 32 del presente CCNL.
Ciascun lavoratore è tenuto a comunicare il luogo dove lo stesso è reperibile durante la malattia, se diverso dal
domicilio comunicato all’azienda.
87
3.
Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all’azienda il certificato medico attestante la
malattia entro il secondo giorno successivo a quello del suo rilascio.
4.
Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certificato coincidesse con
una domenica o con una festività, il termine d’invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
5.
Ai fini dell’accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d’invio, ovvero,
in caso di consegna, l’attestazione di ricevuta da parte dell’azienda.
6.
L’eventuale prosecuzione dell’assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse
modalità sopra previste.
7.
I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 365 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8.
Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad
esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi, di cui alla circolare Inps 7.6.2016 n.95, occorsi al
lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di
30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L’arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi
consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di
malattia in corso e con l’esclusione del periodo di prova.
9.
Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta
scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non
è computabile ad alcun effetto contrattuale nell’anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo
cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà
essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.
10.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l’azienda proceda al licenziamento del lavoratore,
gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
11.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di
riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R.. Ove ciò non
avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo all’aspettativa, rimane
sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso e del T.F.R..
12.
Ai lavoratori non in periodo di prova, nell’ambito dell’arco temporale individuato secondo le
quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento
complessivo:
1) corresponsione dell’intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se
aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell’intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi
anzianità di servizio superiore a 5 anni.
Ai lavoratori di cui al comma 8, affetti da malattie particolarmente gravi, di cui alla circolare Inps 7.6.2016 n. 95,
il trattamento complessivo di cui al presente comma verrà garantito con la corresponsione dell’intera
retribuzione globale mensile per 18 mesi.
13.
Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall’INPS ma le integra per
differenza, nell’ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
14.
Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell’azienda si prende in
considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile di cui
all’art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6 aumentata figurativamente dell’incidenza contributiva a carico
del dipendente.
15.
In ciascun periodo di retribuzione l’azienda corrisponderà al lavoratore l’intero trattamento di
cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all’indennità in relazione
alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l’INPS.
16.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla
conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo sono applicabili nei limiti di
scadenza del contratto stesso, fermo restando l’eventuale proseguimento del trattamento INPS, previsto in
termini di legge.
B) Infortunio sul lavoro
Disposizioni normative ed economiche
1.
2.
Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall’INAIL.
Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono
un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, D.P.R. 27 aprile 1955 n.547).
3.
Il lavoratore è obbligato – salvo cause di forza maggiore – a dare immediata notizia al proprio
datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità e dell’eventuale continuazione dello
stesso. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’INAIL ed all’autorità di Pubblica sicurezza gli infortuni da cui
88
siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni; tale obbligo scatta
unicamente in presenza di infortuni denunciati come tali al lavoratore.
4.
Per le certificazioni mediche attestanti l’infortunio si applicano le stesse disposizioni previste
alla lettera A) commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, fatti salvi i casi di forza maggiore relativamente al primo
certificato.
5.
Al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall’istituto
assicuratore per la corresponsione dell’indennità per l’invalidità temporanea.
5 bis.
Durante il periodo di infortunio o malattia professionale l’Azienda riconoscerà al lavoratore il
trattamento complessivo di cui comma 12 della precedente lettera A).
6.
L’assenza per infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti dai commi 8 e 9
della lettera A) del presente articolo.
7.
Per la conservazione del posto di lavoro per invalidità temporanea, valgono le disposizioni dei
comma 5 e 6 qui sopra riportati.
8.
La parte di indennità afferente i ratei di 13a e 14a mensilità, anche quella afferente le ferie e i
riposi compensativi, sarà trattenuta dall’azienda in quanto poi tali Istituti non potranno subire in nessun caso
alcuna decurtazione all’atto del loro pagamento e/o fruizione.
9.
Resta inteso che qualora la parte d’indennità dovuta dall’INAIL utilizzata per determinare le
quote d’integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo e anticipato dall’Azienda,
l’intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell’azienda non si farà luogo a ritenute.
10.
In caso di infortunio sul lavoro all’azienda che non si avvalga del sistema di compensazione
diretta con l’Istituto assicuratore, è data facoltà di recuperare l’anticipazione corrisposta, in occasione del
secondo periodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento
della liquidazione da parte dell’Istituto assicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare all’azienda il
prospetto di liquidazione dell’indennità rilasciatogli dall’INAIL.
C) Malattie professionali
1.
In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le diposizioni di legge (D.P.R. 30
giugno 1965 n.1124).
D) Malattia ed infortunio sul lavoro
Disposizioni normative comuni
1.
Per quanto riguarda il controllo delle assenze si richiama l’art.5 della legge n.300/1970, nonché
la legge n.638/1983 e le relative disposizioni di attuazione.
2.
Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter
essere sottoposto all’eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce orarie: – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – dalle ore 17,00 alle ore 19,00
in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte salve eventuali variazioni disposte
a livello nazionale o territoriale dalle competenti autorità.
3.
Ogni mutamento d’indirizzo all’inizio o durante il periodo di assenza deve essere
tempestivamente comunicato all’azienda.
4.
Il lavoratore, che per i motivi giustificativi previsti dall’INPS abbia necessità di assentarsi dal
proprio domicilio durante le fasce orarie sopra previste è tenuto, salvo giustificato impedimento a darne
preventiva comunicazione all’azienda.
5.
Il lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedente comma 4, non sia reperito al domicilio
comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate, incorre nei provvedimenti economici previsti
dalle vigenti norme di legge, salva l’eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.
6.
Al termine del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda
per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
7.
Per l’assistenza di malattia ed infortunio sul lavoro a favore del prestatore d’opera si provvede
nei termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti.
E) Cure termali
1.
Le assenze per cure termali, così come individuate dalle vigenti disposizioni di legge, concesse
dagli Enti a proprio carico, danno luogo al seguente trattamento: – al lavoratore autorizzato con motivata prescrizione dai competenti organismi sanitari, esclusivamente per
effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un
ciclo di cure idrotermali nell’anno (per un massimo di 2 settimane) sarà applicato per ogni giornata di assenza il
trattamento economico di malattia di cui al comma 12 delle “Disposizioni normative ed economiche” del
presente articolo nella misura del 90% della retribuzione.
89
2.
La domanda all’azienda dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all’inizio del
previsto periodo di cure, onde consentire di richiedere al lavoratore eventuali integrazioni all’accertamento dei
predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati
nella certificazione prodotta.
3.
Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga esplicita
dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che
dovranno essere concordati tra il lavoratore e l’azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un
arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata dall’azienda.
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. ribadiscono che le visite fiscali previste dalla legge 11.11.1983 n.638 sono finalizzate unicamente ad accertare
l’effettiva sussistenza dello stato invalidante e pertanto ritengono che il ricorso a tale strumento si giustifichi solo se
diretto a controllare assenze non confermate, nell’ambito della stessa prognosi, da precedenti controlli.
Le parti firmatarie riconoscono che livelli anomali di assenze improvvise e non pianificate sono tra le cause che incidono
negativamente sull’organizzazione produttiva, sull’efficienza e sulla competitività delle aziende e, di conseguenza, sulla
stessa occupazione.
Le parti firmatarie confermano quindi che la diminuzione del fenomeno rientra tra gli obiettivi della loro azione.
Pertanto, laddove a livello aziendale si riscontrassero fenomeni di assenteismo anomalo, le parti si impegnano ad
individuare e mettere in atto, nell’ambito di specifici accordi aziendali, ogni misura e strumento finalizzato a
disincentivare e contrastare tali condotte.
Art. 64 – Tutela della maternità
1.
Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.lgvo n.151/2001 e dei decreti
ministeriali e circolari applicative sulla tutela della maternità, l’azienda deve comunque in tale evenienza:
a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si
avvalga, ai sensi dell’art.20 del suddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente
al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza;
b) corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente art.63 di
quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l’azienda è tenuta per disposizioni di legge, l’intera
retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi della sua assenza ed il 50% di essa per il 6° mese.
2.
L’inizio dell’assenza è determinato dal certificato medico di cui all’art.21 del T.U. ovvero dal
provvedimento di astensione anticipata emanato dall’Ispettorato del Lavoro ai sensi dell’art.17 del medesimo
T.U..
3.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste
dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di assorbirle da quelle di cui alle lettere a) e b).
4.
Ove durante il periodo di cui al punto a) intervenga una malattia, si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente articolo del presente CCNL quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con
decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
5.
servizio.
6.
L’assenza per i motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso dell’anzianità di
Il lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui all’articolo 32 del T.U. sulla maternità deve
preavvisare l’azienda, mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima della fruizione di tale diritto.
Art. 65 – Composizione delle RSU
Le parti convengono di recepire l’accordo interconfederale 20.12.1993 per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie. Il numero massimo dei componenti le RSU è il seguente: – 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti; – 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 110 dipendenti; – 6 componenti nelle unità produttive che occupano da 111 a 250 dipendenti; – 9 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 250 dipendenti.
Art. 66 – Previdenza per le aziende del terziario – Fasc
1.
A favore degli impiegati e dei quadri dipendenti da aziende inquadrate, agli effetti contributivi,
nel settore terziario è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936
90
con le successive modifiche ed integrazioni e confermato dal D.LGVO n.509/94 che ne ha ribadito l’obbligatorietà
(Fasc – Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri).
2.
I contributi al Fasc vengono calcolati sulla retribuzione globale mensile di fatto soggetta ai
contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonché sulla 13a e sulla 14a mensilità.
3.
4.
Gli impiegati di età inferiore ai 18 anni sono esclusi dalla iscrizione al Fondo.
Le parti convengono altresì che per il periodo successivo al momento della cessazione degli
obblighi contributivi al Fondo, l’aliquota a carico delle aziende andrà a far parte in cifra fissa della retribuzione al
netto degli oneri contributivi.
5.
I contributi al Fasc sono determinati nella misura del 2,5% a carico dei lavoratori e del 3,1% a
carico delle imprese, di cui lo 0,6% a titolo di adesione contrattuale secondo la convenzione prevista all’art. 6
comma 6 dello Statuto del Fondo.
6.
Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato
tale periodo, le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Nota a verbale della Fai
Il contributo dello 0,6% a titolo di adesione associativa, previsto dal comma 5 del presente articolo, non è dovuto dalle
imprese associate alla FAI.
Nota a verbale della Confetra
Per le imprese non destinatarie del presente articolo scattano integralmente gli obblighi di previdenza complementare
di cui al D.LGVO 252/2005 così come attuato dall’articolo 50 del presente CCNL (Priamo).
Art. 67 – Reperibilità
1.
Ad eccezione del personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11bis del presente CCNL che non sia
impiegato in servizi di pubblica utilità ed emergenza, possono essere individuate a livello aziendale, previo esame
congiunto per una sua definizione con le RSU/RSA delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, le figure professionali
soggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze tecnico-organizzative connesse alla
corretta operatività dell’azienda nonché alla sicurezza delle strutture. A livello aziendale saranno altresì
individuati i periodi massimi di reperibilità, il compenso specifico spettante al lavoratore in reperibilità nonché le
modalità applicative di un eventuale recupero del riposo giornaliero interrotto per effetto della reperibilità.
2.
reperibilità.
3.
I lavoratori interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di
Sono fatti salvi gli accordi in materia eventualmente esistenti.
91
PARTE SPECIALE
SEZIONE SECONDA – EX CCNL MAGAZZINI GENERALI, DEPOSITI PER CONTO TERZI E AZIENDE
PRODUTTRICI DI ENERGIA REFRIGERANTE E GHIACCIO
Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle aziende che prima del 29.1.2005 applicavano il
CCNL 7.7.2000 in oggetto.
A partire dalla data di sottoscrizione del rinnovo dell’attuale CCNL le aziende non rientranti nel campo di
applicazione della presente sezione non potranno applicarne le relative norme.
Durante la vigenza del CCNL si procederà all’armonizzazione di ulteriori punti compreso la graduale estensione
del FASC alle imprese rientranti nel relativo campo di applicazione.
Sono comunque fatte salve le situazioni in essere alla data di sottoscrizione del rinnovo del presente CCNL.
Art. 68 – Rappresentanze sindacali unitarie
Le parti convengono di recepire l’accordo interconfederale 20.12.1993 per la costituzione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie.
Il numero massimo dei componenti delle RSU/RSA è il seguente: – 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti; – 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 125; – 6 componenti nelle unità produttive che occupano da 126 a 300; – 9 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 300.
I compiti delle RSU/RSA, in caso di mancata costituzione delle stesse, vengono attribuiti alle RSA di cui all’art. 19
della L. 20.5.70 n. 300.
Art. 69 – Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
1.
Le parti riconoscono che le Aziende, in uno o più periodi dell’anno o dell’esercizio produttivo,
possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato e/o punte di lavorazione.
2.
Con riferimento a quanto sopra le Aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in
regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime
normale dell’orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 100
ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti
riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l’orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori
all’orario contrattuale.
3.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale,
sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
4.
Per le ore prestate oltre l’orario settimanale contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione
del 25% da liquidare nei periodi di superamento medesimo.
5.
Previo incontro con le RSU/RSA delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL saranno comunicati i
periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e le ore necessarie per l’attivazione degli orari di
lavoro in regime di flessibilità.
6.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 180 giorni
medi dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in flessibilità.
7.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali e festive, salvo
accordo fra le parti.
Art. 70 – Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
1.
Il presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente nelle imprese che organizzano il
lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni, previo esame congiunto con le RSU/RSA delle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL.
Resta inteso che le eventuali variazioni saranno comunicate alle RSU/RSA delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL
con almeno 24 ore di anticipo.
2.
Le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità consistenti in
settimane lavorative da 24 a 48 ore, senza alcuna corresponsione di maggiorazioni per lavoro straordinario ove
non si superi la media di 40 ore settimanali.
92
93
3. Il conteggio delle ore straordinarie viene fatto al termine di ogni bimestre; le ore lavorate nella
settimana oltre la 40a saranno retribuite con la maggiorazione del 17%.
4. Le ore di lavoro eccedenti la media bimestrale delle 40 ore settimanali sono retribuite con le
maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario e con l’assorbimento della maggiorazione del 17% di cui
al comma precedente.
In tal caso l’orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori
all’orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all’orario contrattuale.
5. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale,
sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Art. 71 – Giorni festivi
1. Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le festività nazionali:
1) Anniversario della Liberazione (25 aprile)
2) Festa del Lavoro (1° maggio)
c) le seguenti festività:
1) Capodanno (1° gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Festa della Repubblica (2 giugno)
4) Assunzione (15 agosto)
5) Ognissanti (1° novembre)
6) Immacolata Concezione (8 dicembre)
7) Santo Natale (25 dicembre)
8) Santo Stefano (26 dicembre)
9) Giorno successivo alla Pasqua
10) Festa del Patrono del luogo ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera.
2. Qualora una delle festività di cui ai punti b) e c), coincidesse con la domenica, ai lavoratori è
dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, una giornata di retribuzione di fatto. Le OO.SS.
periferiche stipulanti il presente CCNL, per le festività di cui ai punti b) e c), coincidenti con la domenica,
concorderanno – entro il mese di gennaio di ciascun anno – altrettante festività sostitutive.
In tal caso non si darà luogo al trattamento economico previsto al comma precedente.
3. Allo scopo di esemplificare la corresponsione, il trattamento di cui sopra è dovuto per il giorno
di domenica coincidente con una delle ricorrenze di cui alle lettere b) e c), anche a coloro che, nei casi consentiti
dalla legge, lavorino di domenica, godendo il riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando
che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo.
4. In quelle località in cui la Festa del Patrono coincide con altra festività di cui alle lettere b) e c)
le associazioni territoriali competenti stabiliranno un’altra giornata di festività, in modo da mantenere invariato
il numero delle stesse.
Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito con l’osservanza delle norme dell’art. 10 (Riposo
settimanale) della Parte comune del presente CCNL; il lavoro nelle festività indicate nelle lettere b) e c), è
consentito nei casi di riconosciuta necessità. Comunque l’effettuazione del lavoro in tali giornate è compensato
col trattamento economico di cui ai precedenti artt.12 e 13.
5. Qualora le festività indicate nelle lettere b) e c), ricorrano nel periodo di assenza dovuta a
malattia o ad infortunio, compensato con retribuzione, ridotta ai sensi del successivo art.77 (trattamento
malattia – infortunio), l’azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l’intera
retribuzione di fatto.
6. A seguito dell’eliminazione del 4 novembre dai giorni festivi disposta dal presente CCNL, ai
lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011 è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non
riassorbibile pari a 5 euro mensili al 3° Super da riparametrare come tabella seguente. Tale importo, da erogarsi
a decorrere dal mese di gennaio 2011, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.
Personale non viaggiante
Personale viaggiante
Livello EDR Parametro EDR
Quadro 6,45 C3 5,00
1° 6,03 B3 5,00
2° 5,54 A3 5,00
94
Art. 72 – Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa
o custodia
1. Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, quali custodi,
portieri e guardiani, l’orario normale lavorativo è di 44 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.
Tali lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il
contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Art. 73 – Retribuzione: corresponsione e divisori
1. La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile.
2. La retribuzione dovrà essere corrisposta al lavoratore ad ogni fine mese e comunque non oltre
5 giorni dalla fine di ogni mese; eventuali variazioni a detto termine saranno concordate in sede aziendale.
All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata la busta paga, o prospetto equivalente, in cui
dovranno essere distintamente specificati: la ragione sociale dell’Azienda, il nome e cognome del lavoratore,
categoria di inquadramento, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, gli elementi costituenti la
retribuzione, l’elencazione delle trattenute e l’indicazione dei giorni di ferie e permessi utilizzati e residui.
3. In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere
intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del
lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
4. Nel caso in cui l’azienda/ente ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra di oltre 15
giorni, decorreranno a favore del lavoratore gli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di
sconto, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento. Nel caso predetto di ritardo il lavoratore potrà
risolvere il rapporto di lavoro con diritto all’intero trattamento di liquidazione ed all’indennità di mancato
preavviso.
5. La quota oraria di retribuzione è fissata nella misura di 1/168 mentre quella giornaliera è fissata
nella misura di 1/26.
Art. 74 – Elementi della retribuzione
1. Si conviene che, nel testo del presente contratto, le dizioni sotto indicate, abbiano il significato
che a loro fianco viene precisato: – minimo tabellare; – elemento professionale d’area (EPA); – retribuzione individuale: minimo tabellare, EDR, (4 novembre), aumenti periodici di anzianità e superminimi; – retribuzione di fatto: retribuzione individuale e compenso sostitutivo del premio di produzione; – retribuzione globale: retribuzione di fatto, indennità di mensa, eventuale indennità malarica e di lontananza,
indennità di disagio e indennità maneggio denaro.
Art. 75 – Mense aziendali/Indennità di mensa
1. Qualora non esista una mensa aziendale, verrà corrisposta ai lavoratori un’indennità sostitutiva
di € 0,06 giornaliere per i giorni di effettiva prestazione di lavoro.
2. L’eventuale fruizione dei servizi mense avverrà alle condizioni concordate localmente.
3. Il lavoratore che, per sua volontà, non usufruisca della mensa, là dove esiste non ha diritto alla
predetta indennità sostitutiva.
4. L’indennità sostitutiva di mensa va considerata come elemento utile per il calcolo dell’indennità
sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie, della tredicesima
e della erogazione annuale.
3° Super 5,00 F2 4,88
3° 4,88 E2 4,88
4° 4,63 D2 4,88
5° 4,42 H1 4,63
6° 4,13 G1 4,63
Art. 76 – Indennità di reperibilità
1.
Al lavoratore che, per esigenze tecnico-produttive, è soggetto ad essere reperibile in ore non
lavorative, l’azienda corrisponderà un’indennità minima di reperibilità di € 25,82 lorde mensili, per dodici
mensilità.
2.
Tale indennità non ha alcuna incidenza sulla retribuzione da corrispondere per lavoro
straordinario, notturno e festivo e relative maggiorazioni.
3.
Le professionalità interessate ed i tempi di reperibilità verranno individuati aziendalmente
dopo esame congiunto con le RSU/RSA delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
4.
5.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.
All’impiegato comandato a prestare servizio in ore notturne non in continuazione di lavoro o
non tempestivamente preavvisate o nei giorni considerati festivi di cui al precedente art.71 (giorni festivi) nel
caso di prestazioni di durata inferiore a 4 ore continuative, l’azienda dovrà corrispondere un compenso non
inferiore alla metà della retribuzione di fatto, con l’aggiunta delle maggiorazioni previste dal presente articolo;
superando le 4 ore, l’intera giornata.
6.
Qualora i medesimi servizi siano di durata superiore a quella predetta per tutte le ore di servizio
si farà luogo al trattamento previsto dal presente articolo.
7.
Qualora l’operaio, chiamato a prestare servizio in giorni lavorativi, per motivi non a lui
imputabili, non effettui alcuna prestazione d’opera, sarà corrisposta un’indennità non inferiore a 2 ore di
retribuzione di fatto.
Art. 77 – Trattamento di malattia e infortunio
1.
L’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro, salvo giustificato impedimento, deve
essere comunicata dal lavoratore all’azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica
l’assenza stessa: in mancanza della comunicazione, l’assenza verrà considerata ingiustificata.
2.
Il lavoratore deve inoltre consegnare o far pervenire all’azienda nei termini e secondo le
modalità previste dalle vigenti norme di legge, il certificato medico attestante la malattia o infortunio non sul
lavoro, salvo il caso di giustificato impedimento.
Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia
dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 18,00 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per
malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell’ente preposto ai controlli
di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali.
3.
Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite di
controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda.
4.
Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non sia reperito al
domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita
del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro secondo quanto previsto dalle
vigenti norme di legge.
Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente
ingiustificato.
5.
Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul
lavoro deve essere tempestivamente comunicato all’azienda.
6.
Costituisce altresì giustificato motivo di licenziamento lo svolgimento di attività lavorativa,
durante l’assenza per malattia.
7.
In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia, il lavoratore non in prova, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di 15 mesi.
L’obbligo di conservazione del posto per l’azienda cesserà comunque ove nell’arco di 30 mesi si raggiungano i
limiti predetti anche con più malattie.
8.
Il lavoratore non in prova, ha diritto all’intera retribuzione di fatto netta, comprensiva
dell’indennità di turno continuativamente corrisposta, per i primi 6 mesi e metà di essa per i successivi 6 mesi.
Nel caso di infortunio sul lavoro, l’azienda integrerà per tutti i lavoratori il trattamento erogato dall’istituto
assicuratore fino al cento per cento della retribuzione netta di fatto, dal primo giorno fino alla guarigione clinica
eguali diritti spetteranno al lavoratore nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
95
Il trattamento economico sopra stabilito cesserà qualora il lavoratore con più periodi di malattia e di infortunio
non sul lavoro, raggiunga, in complesso, durante 30 mesi consecutivi i 12 mesi di malattia o di infortunio non sul
lavoro.
9.
Superato il termine di conservazione del posto, l’azienda potrà risolvere di pieno diritto, il
rapporto di lavoro, corrispondendo al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il
licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
10.
Qualora la prosecuzione della malattia o dell’infortunio non sul lavoro, oltre i 15 mesi non
consenta al lavoratore di riprendere il servizio, egli può risolvere il rapporto con il diritto alla sola indennità di
anzianità.
Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, con maturazione
dell’anzianità agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
11.
L’azienda anticiperà il trattamento a carico degli istituti assicurativi a termine di legge.
Art. 78 – Aspettativa
1.
Al lavoratore che abbia una anzianità di servizio non inferiore a tre anni, l’Azienda può
concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 77
trattamento malattia infortunio) nella misura massima di 6 mesi, prorogabile, per documentate ulteriori
necessità di convalescenza, sino ad un massimo di altri 6 mesi.
2.
Sempre che ricorrano gli stessi requisiti di anzianità, l’Azienda può concedere al lavoratore che
ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali e familiari una aspettativa, in relazione alla
natura della necessità, che ha motivato la richiesta stessa.
3.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione, né maturazione di alcun
effetto contrattuale.
Art. 79 – Trattamento di missione e trasferta
1.
Al dipendente in missione di servizio, l’azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia
si riconosce il diritto alla prima classe);
b) il rimborso di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata del servizio obblighi l’impiegato a
sostenerle;
c) il rimborso delle spese vive necessarie per l’espletamento della missione;
d) una indennità pari al 50% della retribuzione di fatto giornaliera, se la missione dura oltre 12 ore e sino a 24
ore.
2.
Se la missione dura più di 24 ore, detta indennità va calcolata moltiplicando il 50% della
retribuzione di fatto per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento del comma d) assorbe l’eventuale compenso per impreviste anticipazioni o protrazioni di orario
richieste dalla missione.
Art. 80 – Rimborso spese per rinnovo porto d’armi
1.
L’Azienda rimborserà all’interessato le spese di rinnovo del porto d’armi, e rinnovo della licenza
di guardia giurata.
96
PARTE SPECIALE
SEZIONE TERZA – COOPERAZIONE
• Tenuto conto dei “Protocollo d’intesa” e del “Protocollo attuativo all’intesa”, sottoscritti in data 27.06.2002 e
modificati in data 9.11.2004;
• considerate le modifiche alla stessa L.142/01 introdotte dalla L.30/03;
• tenuto conto dell’accordo del 30 maggio 2019.
Premessa
La presente sezione vuole essere l’occasione per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano
nel processo di sviluppo della filiera di cooperazione nel trasporto e della movimentazione delle merci e della
logistica e delle altre attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci, a
qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi di trasporto delle
merci nonché della tutela e valorizzazione dei lavoro e delle professioni presenti nel Settore della Cooperazione,
con particolare riferimento alla logistica e movimentazione merci.
Inoltre per quanto di loro competenza le parti si danno atto che i rapporti di lavoro degli addetti alle attività, di
cui al campo di applicazione della sezione cooperative si configurano pienamente nella fattispecie del lavoro
subordinato.
Convengono che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa potranno configurarsi, di norma per
professionalità inquadrate nel 2°, 1° livello e nell’area “Quadri”. In ogni caso, per questi lavoratori, il trattamento
economico complessivo, rapportato all’effettivo impegno lavorativo, non potrà essere inferiore a quanto stabilito
dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto dell’opportunità della promozione di nuove cooperative nel
comparto da avviarsi nell’ambito di quanto previsto dall’art. 6 lettera f) della L. 142/01.
Per gli articoli non espressamente citati nella presente sezione troverà applicazione quanto previsto dalla parte
generale e parte speciale prima del CCNL mentre gli articoli qui riportati sostituiscono integralmente, ovvero
nelle specifiche parti indicate dai singoli articoli, i corrispondenti articoli della parte generale e parte speciale
prima del CCNL.
Campo di applicazione
1.
Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della legge 142/01 di disciplina
del socio lavoratore e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto
la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come
disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge
84/94 e successive modificazioni.
Disposizioni generali
1.
Le materie di cui agli articoli 4, 5, 16, 23, 33, 36, 55, 56, e 59 del CCNL logistica, trasporto merci
e spedizione, vista la specificità dei soggetti di cui alla legge 142/01, là dove applicabili, saranno disciplinate dai
regolamenti interni.
Art. 9 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art.11 – Orario di lavoro per il personale
viaggiante
1.
Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento
retributivo all’orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la
distribuzione dell’orario di lavoro, ivi compresa l’articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti
dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti
della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell’orario di lavoro
contrattuale. Pertanto, qualora dall’andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato
l’orario di 39 ore e che in un’altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi.
2.
Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di
settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno retribuite con le modalità previste dall’articolo
13 del presente CCNL.
Le ore di straordinario retribuite oltre il limite giornaliero aumenteranno il tetto mensile di cui sopra di un
97
analogo numero di ore.
3.
Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che
l’orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore
ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l’orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in
periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di 200 ore annuali.
4.
In tal caso, fatto salvo il pagamento mensile delle ore oltre il limite giornaliero di cui al comma
2 e la corresponsione mensile della sola maggiorazione di cui all’articolo 12 del presente CCNL, le ore eccedenti
le 504 nel trimestre saranno pagate con la retribuzione ordinaria maggiorata del 30%.
Sono comunque fatti salvi i diversi accordi aziendali sottoscritti alla data odierna con le organizzazioni sindacali
stipulanti del presente accordo.
5.
Infine per il personale di cui all’art 9 ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo 66/03,
il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata medio settimanale dell’orario di lavoro, in funzione delle
specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni
svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali la stagionalità e i picchi
produttivi, è elevato a dodici mesi.
Art. 61 Parte Speciale sezione prima – Retribuzione
1.
Successivamente al 1° gennaio 2025 le ferie e gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex
festività retribuite, 13ª mensilità, 14ª mensilità, TFR, matureranno per ogni ora comunque giustificata in virtù
delle previsioni di Legge e di CCNL.
2.
Gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13ª mensilità, 14ª mensilità,
potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria.
3.
Per quanto concerne quanto previsto dal protocollo del 15 luglio 2009 relativamente al terzo
comma della parte concernente l’art 61 del CCNL e alla parte relativa all’art 24 ferie nonché alla parte relativa
all’art 37 TFR, le parti concordano, per le Cooperative operanti alla data del 27 giugno 2002, il mantenimento dei
livelli applicativi vigenti dall’1 aprile 2010 previsti dal protocollo tra OO.SS. e Centrali Cooperative del 15 luglio
2009.
Quanto sopra descritto ha effetto per l’intera vigenza contrattuale con scadenza al 31.12.2012.
Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti, prima della data dell’accordo di rinnovo del 26.1.2011, dalle imprese
cooperative costituite dopo il 27 giugno 2002 e le organizzazioni sindacali.
Art. 13 Parte Generale – Lavoro straordinario
1.
E’ considerato straordinario il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale ordinario come
definito dagli articoli 9 e 11 della presente sezione.
E’ consentita la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo previsto dall’articolo 4, comma 2 dei
D.LGVO. 66/03.
2.
A livello locale le parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di flessibilità rappresentate dal
settore cooperativo, potranno definire intese volte ad istituire la “Banca Ore” per le eventuali ore straordinarie
eccedenti il tetto stabilito dal presente articolo.
Art. 62 Parte Speciale sezione prima – Rimborso spese, indennità equivalenti
1.
Relativamente all’art. 62 sezione speciale le parti stabiliscono di demandare la disciplina ai
regolamenti interni.
Si precisa che l’art.62 sezione speciale non troverà applicazione solo nelle cooperative il cui regolamento interno
normi la materia, garantendo, comunque, rimborsi spese non inferiori a quanto effettivamente sostenuto dal
socio, nei tetti massimi stabiliti dai regolamenti interni.
Art. 17 – Aumenti periodici di anzianità
1.
A partire dal 1.07.02 decorrono i termini per il calcolo dell’anzianità atta a maturare gli importi
degli aumenti periodici.
98
Artt. 26, 54 – Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo
1.
Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR
602/70 come modificato dal DIgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle
condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi.
Art. 32 – Diritti e doveri del lavoratore – Provvedimenti disciplinari e licenziamenti
1.
Le parti si danno atto che, per quanto concerne l’applicazione dell’art. 32 del CCNL, ferme
restando le procedure inerenti i provvedimenti disciplinari per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato,
questa va comunque ad intrecciarsi con diritti e doveri dei soci, nell’ambito dei suo rapporto associativo nei
confronti della cooperativa; si dà conseguentemente atto che è demandato ai regolamenti interni delle
cooperative di definire diritti, doveri e provvedimenti relativamente al rapporto associativo.
Art. 41 – Diritti sindacali
1.
Relativamente ai diritti sindacali le parti, in relazione alla trattativa in corso su tale materia tra
le Confederazioni Sindacali e le Centrali Cooperative, si danno reciprocamente atto di essere vincolate ad
uniformarsi alle conclusioni di tale trattativa.
Le parti, in ragione delle modifiche apportate alla normativa degli appalti nel presente rinnovo del CCNL,
effettueranno un attento monitoraggio sull’andamento del mercato mediante appositi incontri con cadenza
semestrale.
La presente “sezione cooperazione” sostituisce ed innova il protocollo siglato il 27 giugno 2002 e successive
modificazioni.
Dichiarazione delle Centrali Cooperative
Fermo restando quanto previsto nell’accordo di rinnovo del presente CCNL in merito all’assistenza sanitaria
integrativa e all’Ente Bilaterale Nazionale, le associazioni cooperative AGCI/PSL, Federlavoro e Servizi –
Confcooperative, Legacoop Servizi, dichiarano che in caso di accordi Confederali sui suddetti temi, le centrali
cooperative chiederanno un incontro alle OO.SS. di categoria.
Art. 63 – Malattia, infortunio, cure termali
Le Parti firmatarie del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, con il rinnovo del 6 dicembre 2024 hanno
inteso innovare complessivamente la precedente previsione che consentiva alle imprese cooperative di normare,
con apposita disciplina, per i propri soci lavoratori tramite Regolamenti Interni, la disciplina e il trattamento di
cui all’art.63 parte generale parte speciale sezione prima, e di sostituirlo con la seguente articolazione
contrattuale. A far data dal 1° gennaio 2025 troverà quindi applicazione la seguente disciplina.
Il presente articolo disciplina e sostituisce per il socio lavoratore quanto previsto in Parte Speciale Sezione Prima – CCNL Parte speciale, Sezione prima – Ex CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica all’art.63, salvo quanto
previsto alla lettera E) dello stesso le cui specifiche previsioni troveranno dunque applicazione anche per il socio
lavoratore.
I regolamenti interni dovranno recepire quanto qui disposto e potranno definire esclusivamente condizioni di
miglior favore a quelle qui previste.
Condizioni di miglior favore potranno essere altresì definite da accordi di secondo livello stipulati per gruppi
omogenei di lavoratori del medesimo sito produttivo o appalto.
Le Parti si impegnano a proseguire un percorso di confronto finalizzato al miglioramento delle condizioni
normative e retributive in merito al trattamento di malattia, al fine di perseguire l’obiettivo del buon lavoro
cooperativo per i soci delle cooperative stesse.
Resta altresì inteso tra le Parti che vengono fatte salve, ad ogni effetto normativo, retributivo e contributivo, le
condizioni di miglior favore in essere precedentemente alla data di sottoscrizione del presente accordo.
A) Malattia
Disposizioni normative
99
1.
Potranno essere considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità
temporanea del lavoratore, desunta dall’apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti
all’attività lavorativa occorsi fuori dell’orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2.
Salvo il caso di giustificato e comprovato motivo il socio lavoratore ha l’obbligo di dare
tempestiva notizia della propria malattia al datore di lavoro e di comunicare il numero di protocollo identificativo
del certificato medico inviato dal proprio medico curante. Per il personale viaggiante e per il personale che
effettua turni continui avvicendati l’assenza deve essere comunicata almeno quattro ore prima dell’inizio del
servizio affidato ovvero dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. In tale fattispecie, laddove il socio
lavoratore non fosse ancora in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato medico,
quest’ultimo potrà essere successivamente comunicato.
3.
In ogni caso la mancata comunicazione dell’assenza ovvero del protocollo identificativo,
trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata e l’azienda potrà
adottare la procedura disciplinare di cui all’art. 32, Parte Generale, del presente CCNL.
4.
Il socio lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato
rilasciato da un medico del S.S.N. ovvero, laddove il lavoratore sia sottoposto a controllo, alla data indicata dal
certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o ritardo ingiustificato, l’impresa potrà
adottare la procedura disciplinare di cui all’art. 32, Parte Generale, del presente CCNL.
5.
Nell’ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato
impedimento, il socio lavoratore ha l’obbligo di dare tempestiva notizia della continuazione stessa alla
cooperativa nelle modalità di cui al primo comma; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno
dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata e l’azienda potrà adottare la procedura
disciplinare di cui all’art. 32, Parte Generale, del presente CCNL.
6.
Ai sensi dell’art.5 della Legge 20 maggio 1970, n.300, la cooperativa ha diritto di far effettuare
il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti nonché dai
medici dei Servizi Sanitari indicati dalle regioni. La cooperativa ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica
del socio lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Obblighi del socio lavoratore
7.
Il socio lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni
mediche inerenti la permanenza presso il domicilio indicato nel certificato medico.
8.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi presso il domicilio indicato nelle fasce orarie previste da
INPS per il personale dipendente da imprese private, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo.
9.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le
prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei
quali ultimi il socio lavoratore ha l’obbligo di dare tempestiva notizia alla cooperativa, in caso di mancato rispetto
da parte del lavoratore degli obblighi di permanenza presso il domicilio indicato l’azienda potrà adottare la
procedura disciplinare di cui all’art. 32, Parte Generale, del presente CCNL, nonché l’obbligo dell’immediato
rientro in azienda, laddove le condizioni sanitarie lo consentano.
10.
In caso di mancato rientro, l’assenza sarà considerata ingiustificata e l’azienda potrà adottare
la procedura disciplinare di cui all’art. 32, Parte Generale, del presente CCNL.
Periodo di comporto
11.
I soci lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per 365 giorni di
calendario nell’arco di 30 mesi consecutivi.
12.
Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad
esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi quali: patologie oncologiche, ictus, sclerosi multipla,
patologie gravemente invalidanti, trapianti di organi, AIDS e per le patologie gravi richiedenti terapie salvavita e
comunque per tutte quelle indicate nella circolare INPS del 7 giugno 2016 numero 95. In aggiunta, ai fini del
computo dei diritti di cui al comma 11, sono esclusi gli eventi relativi ai ricoveri ospedalieri e certificati di
convalescenza post ospedaliera nella misura massima di 7 (sette) giorni.
13.
Per i soci lavoratori di cui sia accertata la condizione di disabilità ex art. 3, co. 1, della legge
104/1992 non saranno considerate ai fini del computo dei diritti di cui sopra le giornate di assenza per malattia
per patologie connesse alla disabilità.
Trattamento economico
14.
Durante il periodo di malattia, così come definito dal presente articolo, il socio lavoratore avrà
diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
in caso di malattie certificate, indipendentemente dalla durata della prognosi iniziale, la cooperativa
100
corrisponderà le seguenti integrazioni dell’indennità di malattia (comprensiva della carenza) fino al
centottantesimo giorno nell’arco dell’anno legale:
• per il primo evento un’integrazione dell’indennità a carico di INPS del 100% della retribuzione giornaliera di cui
all’art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, a partire dal primo giorno di malattia;
• per il secondo evento un’integrazione dell’indennità a carico di INPS del 90% della retribuzione giornaliera di
cui all’art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, a partire dal secondo giorno di malattia;
• per il terzo evento un’integrazione dell’indennità a carico di INPS del 80% della retribuzione giornaliera di cui
all’art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, a partire dal terzo giorno di malattia;
• a partire dal quarto evento un’integrazione dell’indennità a carico di INPS del 70% della retribuzione giornaliera
di cui all’art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, a partire dal 4 giorno;
Ai fini dell’applicazione delle integrazioni sopra disposte il numero degli eventi sarà computato considerando
ciascun anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre).
15.
Il precedente comma non trova applicazione nei casi di ricovero ospedaliero, day hospital,
emodialisi e per tutti i certificati relativi alle patologie di cui alla Circolare INPS del 7 giugno 2016 numero 95,
indipendentemente dalla durata dalle assenze. Per tali fattispecie la cooperativa corrisponderà un’integrazione
dell’indennità a carico di INPS del 100% della retribuzione giornaliera di cui all’art.61 del CCNL comma 1 punti 1,
2, 3, 4 e 6, dal primo al duecentoquarantesimo giorno compresi.
16.
Le integrazioni a carico della cooperativa di cui al comma 14 non sono dovute in caso di
mancata certificazione ovvero qualora l’Istituto INPS non ritenga valida la certificazione prodotta dal lavoratore
in tutto o in parte.
17.
A livello aziendali le Parti sottoscrittrici del presente CCNL potranno definire ulteriori
meccanismi applicativi migliorativi e strumenti premiali della presente disciplina.
Nei confronti dei soci lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le norme relative alla conservazione
del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del
contratto stesso, fermo restando l’eventuale proseguimento del trattamento INPS, previsto in termini di legge.
B) Infortunio e malattie professionali
Disposizioni normative
1.
Le Cooperative sono tenute ad assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali il personale dipendente, compresi i soci lavoratori, soggetto all’obbligo assicurativo
secondo le vigenti norme legislative e regolamentari
2.
Salvo comprovate cause di forza maggiore, il socio lavoratore deve dare immediata notizia, con
le modalità previste alla lettera A) commi da 1 a 5 del presente articolo, di qualsiasi infortunio, anche di lieve
entità, alla cooperativa che ha l’obbligo della comunicazione prevista dalla norma.
3.
Laddove il socio lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo di cui al precedente
comma 2 e la Cooperativa, non essendo venuta a conoscenza altrimenti dell’infortunio, non abbia potuto
inoltrare la prevista denuncia di infortunio, la Cooperativa stessa resta esonerata da ogni e qualsivoglia
responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Trattamento economico
4.
Per la giornata in cui avviene l’infortunio la Cooperativa corrisponderà al socio lavoratore la
retribuzione giornaliera di cui all’art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6.
5.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, la Cooperativa anticipa al socio
lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro le indennità di infortunio
a carico dell’INAIL e le integrerà, compresa la carenza, fino a raggiungere:
• per il primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il 100 % della retribuzione giornaliera di cui all’art.61 del
CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6;
• dal 2 al 4 giorno successivi a quello dell’infortunio; il 90% della retribuzione giornaliera di cui all’art.61 del CCNL
comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6;
• dal 5° giorno successivo a quello dell’infortunio alla fine dell’evento il 100% della retribuzione giornaliera di cui
all’art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6.
6.
Resta inteso che qualora la parte d’indennità dovuta dall’INAIL utilizzata per determinare le
quote d’integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo e anticipato dall’Azienda,
l’intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell’azienda non si farà luogo a ritenute.
7.
In caso di infortunio sul lavoro all’azienda che non si avvalga del sistema di compensazione
diretta con l’Istituto assicuratore, è data facoltà di recuperare l’anticipazione corrisposta, in occasione del
secondo periodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento
101
della liquidazione da parte dell’Istituto assicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare all’azienda il
prospetto di liquidazione dell’indennità rilasciatogli dall’INAIL.
Art. 24 – Ferie
Accorpamento delle ferie
Al fine di favorire il rientro dei soci lavoratori alla località di origine, viene riconosciuto a questi ultimi di poter
usufruire di un periodo di ferie più lungo accorpando in un unico periodo tutte le opportunità di assenze
retribuite programmabili (cfr. ferie, ex festività, ROL, ecc.).
Nel caso in cui tale cumolo non fosse sufficiente a coprire l’arco di tempo necessario potranno essere concordate,
a livello aziendale, eventuali giorni di permesso non retribuito o periodi di aspettativa non retribuita.
I tempi di richiesta da parte del socio lavoratore potranno essere definiti a livello aziendale ma, in ogni caso, non
potranno essere inferiori a 3 mesi antecedenti il richiesto periodo feriale.
Restano in ogni caso comunque escluse forme di decisioni unilaterali da parte del lavoratore di prolungamento
del periodo feriale.
La concessione del cumulo dovrà attenersi al principio di alternanza tra i soci lavoratori e comunque per una
quota di lavoratori che non potrà superare il 60% annuo della forza lavoro impiegata.
A livello aziendale, o a livello aziendale con indicazione del singolo impianto/cantiere, potranno essere definiti
periodi all’interno dei quali potranno essere fruita l’accorpamento delle ferie.
Art. 50 – Previdenza complementare personale viaggiante
Le Parti concordano nella necessità di sviluppare la previdenza complementare ed intendono dal presente
rinnovo intraprendere un percorso premiale che ampli la platea dei soci lavoratori coperti da tale istituto. A tal
fine in ragione della percentuale di retribuzione non soggetta che è propria del personale viaggiante e dunque
per sostenere la contribuzione pensionistica complementare di tali lavoratori, a partire dal 1° gennaio 2025 per
il personale viaggiante iscritto alla previdenza complementare Previdenza Cooperativa, il contributo a carico del
datore di lavoro è aumentato di 0,5% rispetto a quanto previsto all’art.50 della parte generale del presente CCNL.
In caso di cambiamento di mansioni, anche temporaneo laddove superiore a 6 mesi, che comporti un
collocamento in una mansione tra quelle non previste per il personale viaggiante il contributo sarà portato al
pari di quello previsto per la mansione effettivamente svolta.
Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 1°gennaio 2025 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione
a carico del datore di lavoro, a decorrere dalla medesima data, è elevata di un ulteriore 0,2%.
102
PARTE SPECIALE
SEZIONE QUARTA – ARTIGIANA
3 dicembre 2017, integrato con accordo di rinnovo del 6 dicembre 2024
tra le organizzazioni datoriali
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
CNA FITA
CASARTIGIANI SNA
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI-UIL
si è convenuto sul seguente verbale di accordo.
DECORRENZA E SFERA DI APPLICAZIONE
Le norme della presente sezione decorrono dalla data di sottoscrizione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione.
Le stesse si applicano a tutte le imprese artigiane e alle imprese associate alle Organizzazioni datoriali
firmatarie la presente Sezione.
Nota a Verbale
Le imprese associate ad altre organizzazioni datoriali possono aderire agli altri istituti bilaterali previsti dal
vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni.
RELAZIONI SINDACALI
Le parti concordano che quanto previsto nella presente Sezione è coerente con tutti gli accordi interconfederali
sottoscritti da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e CGIL, CISL, UIL.
Per quanto attiene alle relazioni sindacali si fa riferimento a quanto previsto in materia dagli accordi
interconfederali dell’Artigianato.
Articolo 1 – Diritto alle prestazioni della bilateralità
Confartigianato Trasporti, CNA Fita, Casartigiani, CLAAI e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti in relazione a quanto
previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall’Atto di Indirizzo sulla bilateralità
sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali istitutivi del FSBA del
31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le parti stabiliscono che:
1.
la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato è un sistema che coinvolge
tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare
contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto
all’interno dei contratti collettivi di categoria;
2.
le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto
contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti
e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di
prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di
Trento e Bolzano;
3.
l’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo
obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a
concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
4.
le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo devono erogare a
ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per quattordici mensilità. Tale importo, non è
103
assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti
retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere
erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo
lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time,
tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene
utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di
retribuzione riconosciuta.
Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL:
5.
saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei
contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di
seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui
determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme
restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) RAPPRESENTANZA SINDACALE
b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA
e FORMAZIONE SICUREZZA
c) ENTE BILATERALE NAZIONALE
d) RAPPRESENTANZA IMPRESE
e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
6.
0,10% – 12,5 €
0,15% – 18,75 €
0,01% – 1,25 €
0,25% – 31,25 €
0,49% – 61,25 €
Inoltre, sulla base dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie
del presente accordo di rinnovo si stabilisce che:
• Le aziende versano i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all’interno
del modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore
dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari
a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
• Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola
per quanto attiene ai 34 € di cui al punto 5, lettera e).
• In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte
dell’azienda e di invio all’Ebna della necessaria documentazione, l’importo relativo sarà riaccreditato all’azienda
avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all’insorgere di eventuali problematiche sul punto.
• Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli
accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate
separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell’EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità
costituisce parte integrante del presente accordo.
***
In relazione agli accordi interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016, nonché della delibera Ebna
del 19 gennaio 2016 le parti firmatarie del presente CCNL concordano che:
7.
Le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs 148/2015 che applicano i CCNL
sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 125 euro annui e per queste il
già punto c) assume il valore di 2,00 € ed il già punto e) assume il valore di 60,50 €, tutto finalizzato al di seguito
nuovo punto e) – Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e
Bolzano).
8.
Per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs che applicano i
CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo D.lgs e delle specifiche
lettere del Ministero del lavoro ( tra le quali quella Prot. 29 del 4 gennaio 2015) si ridefiniscono le quote di
contribuzione annuali della bilateralità artigiana:
a) Rappresentanza Sindacale di bacino
b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza
c) EBNA e funzionamento FSBA
d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva
12,50€
18,75€
2,00€
31,25€
e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento
e Bolzano)
27,25€
f)
FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.
Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.
9.
Per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal
Titolo I del D lgs 148/2015 i versamenti richiamati al punto 8) saranno composti dalla somma di una cifra fissa
destinata a EBNA pari a 7,65 € al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla
retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. Tale percentuale è
incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale, a carico dei lavoratori e la relativa somma
è trattenuta dalla busta paga degli stessi.
104
10.
La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time
e con contratto di apprendistato.
11.
In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte
dell’azienda e di invio all’Ente Bilaterale Territorialmente competente della necessaria documentazione,
l’importo relativo sarà riaccreditato all’azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente
all’insorgere di eventuali problematiche sul punto.
12.
Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli
accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate
separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
Nota a verbale n. 1
Le delibere EBNA del 12 maggio 2010 e del 19 gennaio 2016 relative alla bilateralità costituiscono parte
integrante del presente accordo.
Nota a verbale n. 2
Per effetto della stipula del presente accordo Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, d’intesa con le proprie
Confederazioni e con le Federazioni/Unioni di categoria firmatarie il presente CCNL comunicheranno ad Ebna le
modalità per effettuare il ristorno delle quote di cui alla lettera A) della Delibera Ebna del 12 maggio 2010, al fine
di favorire lo sviluppo della rappresentanza sindacale e la promozione della contrattazione di categoria nelle
imprese del Settore dell’Autotrasporto merci.
Ebna prenderà atto della richiesta e ne darà attuazione.
Quanto previsto dalla presente Nota a verbale è di pertinenza del livello nazionale.
Accordo Interconfederale 17 dicembre 2021
L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani,
Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce
parte integrante con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
VERBALE DI ACCORDO
TRA
Confartigianato Imprese,
CNA
Casartigiani
CLAAI
CGIL
CISL
UIL
E
PREMESSO CHE – la consolidata esperienza della bilateralità nell’Artigianato, frutto della contrattazione collettiva, costituisce
un importante e significativo tratto caratteristico delle relazioni sindacali del Comparto, nonché un peculiare
strumento di partecipazione dei lavoratori nelle imprese; – il sistema di bilateralità nell’artigianato, nel corso degli anni, si è sviluppato attraverso Accordi
interconfederali nazionali e regionali, nonché attraverso una rete di Enti bilaterali regionali ed Enti nazionali
che erogano prestazioni di welfare di bilateralità, in vari ambiti, della formazione, della sanità integrativa,
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto; – uno dei tratti caratteristici della bilateralità è quello di adeguarsi costantemente, attraverso le relazioni
sindacali, alle evoluzioni del mercato, al fine di poter offrire risposte sempre efficaci e puntuali alle nuove
105
esigenze che man mano si presentano, in un contesto sociale, economico e lavorativo, che negli ultimi anni
sta vivendo una rapida rivoluzione; – in particolare, le sfide della innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità richiedono
maggiori sforzi e nuove risposte per accompagnare le imprese ed i lavoratori verso quei cambiamenti
necessari per la salvaguardia e lo sviluppo del settore e per garantire un lavoro sempre più qualificato, sicuro
e di qualità. A tal fine le Parti sono impegnate anche in nuove ed ulteriori azioni per migliorare la diffusione
della cultura della sicurezza nel comparto; – le Parti, nel condividere la necessità di far crescere, integrare e consolidare il sistema della bilateralità
concordano sulla necessità di implementare il sistema di risorse e mezzi necessari per consentire un
adeguamento e un rafforzamento delle prestazioni a favore delle imprese e dei lavoratori, l’avvio di un
percorso di consolidamento, semplificazione e armonizzazione di tutti i rami della bilateralità artigiana; – a partire dal 1° luglio 2010 le imprese artigiane versano i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico
codice tributi inserito nel modello F24 e che, a partire dal 1° gennaio 2016, la contribuzione dovuta all’Ente
Bilaterale Nazionale dell’Artigianato (EBNA) e al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato
(FSBA) è stata adeguata alle disposizioni normative di cui al d. lgs n. 148/2015 e viene liquidata attraverso un
unico versamento il quale consta di due voci: una quota variabile della retribuzione imponibile previdenziale
destinata a FSBA e una quota fissa destinata ad EBNA; – con l’Accordo Interconfederale 7 febbraio 2018 sono stati ulteriormente precisati i meccanismi di raccolta
della contribuzione; – le Parti confermano quanto previsto in materia di previdenza complementare come definito nell’Accordo
interconfederale del 26/11/2020.
Tutto ciò premesso, le suddette Parti convengono quanto segue: – le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo; – con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove
successiva, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad euro 11,65
mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto
di apprendistato); – queste contribuzioni sono destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni:
o maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a
lavoratrici e lavoratori e ad imprese;
o maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
o sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e
relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza; – a partire dal 1° gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove
successiva, le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del Dlgs. 148/2021 che applicano i CCNL
sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (11,65 per 12
mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere; – a partire dal 1° gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove
successiva, le imprese non aderenti alla Bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare
a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste
dagli accordi interconfederali in essere.
Le parti si danno atto che l’attuazione della presente intesa sarà oggetto di costante verifica con particolare
riferimento, in ambito nazionale e regionale, alle azioni di rafforzamento delle prestazioni erogate dal sistema
della bilateralità.
Roma, 17 dicembre 2021
Confartigianato Imprese
CNA
Casartigiani
CGIL
CISL
UIL
106
CLAAI
Tabella Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021
Imprese Artigiane
a) Rappresentanza sindacale di bacino.
b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza.
c) EBNA e funzionamento FSBA.
d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva.
e) Prestazioni e funzionamento EBR.
f)
16,78 – 12,00%
29,81 – 21,32%
2,80 – 2,00%
46,58 – 33,32%
43,84 – 31,36%
FSBA 0,45% (a carico dei datori di lavoro) + 0,15% (a carico dei lavoratori) della retribuzione
imponibile previdenziale.
Imprese non Artigiane
a) Rappresentanza sindacale di bacino.
b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza.
c) EBNA e funzionamento FSBA.
d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva.
e) Prestazioni e funzionamento EBR.
Articolo 2 – Assistenza sanitaria integrativa – SAN.ARTI
13,98 – 10,00%
20,97 – 15,00%
2,24 – 1,60%
34,95 – 25,00%
67,66 – 48,40%
Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del
Settore convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale
Integrativo intercategoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in
materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le
confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, che si intendono qui integralmente recepiti.
Sono pertanto iscritti al Fondo – Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente
CCNL, ivi compresi gli apprendisti nonchè i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari
a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e
successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.
Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite
dal Regolamento.
E’ fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad
implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere
erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell’accordo.
La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare
un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo
della retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 14 mensilità così come previsto dal presente CCNL.
Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori.
Pertanto l’azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i
lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno subito.
Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che si
intendono recepiti.
Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi
interconfederali vigenti, nonché i titolari di impresa, soci e collaboratori.
107
Articolo 3 – Verifica della discontinuità e degli inquadramenti ex nuovo Articolo “DECLARATORIA Operai
Specializzati area professionale C”
Le imprese artigiane e/o associate alle associazioni datoriali dell’artigianato e delle PMI verificano la discontinuità
dei conducenti di cui alla “DECLARATORIA Operai Specializzati area professionale C” secondo la modalità che
seguono:
1) l’impresa, per il tramite dell’Associazione Datoriale cui aderisce o conferisce mandato, invia
un’apposita comunicazione all’ente bilaterale territoriale;
2) presso l’ente bilaterale territoriale è costituita una specifica Commissione paritetica, composta dalle
oo.dd. e alle oo.ss. stipulanti il presente CCNL, che avrà il compito di verificare i requisiti di cui all’art. 11
bis;
3) qualora la Commissione paritetica non si esprima entro 10 giorni lavorativi, la discontinuità e gli
inquadramenti si intenderanno tacitamente verificati;
4) nelle more della verifica della Commissione paritetica l’impresa potrà comunque applicare il regime
della discontinuità e gli inquadramenti.
E’ fatto salvo quanto previsto dagli accordi collettivi di II Livello sottoscritti precedentemente alla data di stipula
del presente CCNL.
Articolo 4 – Verifica ex art. 30
Le imprese aderenti alle associazioni datoriali dell’Artigianato possono verificare i requisiti per l’applicazione
dell’art. 30 del CCNL con la modalità che segue:
1) l’impresa, per il tramite dell’Associazione Datoriale cui aderisce o conferisce mandato, invia un’apposita
comunicazione all’Ente Bilaterale territoriale;
2) presso l’Ente Bilaterale territoriale è costituita una specifica Commissione paritetica, composta dalle
oo.dd. e alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, che avrà il compito di verificare i requisiti di cui all’art.
30;
3) qualora la Commissione paritetica non si esprima entro 7 giorni lavorativi, le condizioni di cui all’art. 30
si intenderanno tacitamente verificate.
Articolo 5 – Occupazione e reinserimento al lavoro
Al fine di favorire l’occupazione e il reinserimento lavorativo presso le imprese cui si applica la presente Sezione
Artigiana le parti concordano che i lavoratori che abbiano più di 29 anni di età potranno essere assunti con il
contratto di lavoro a tempo indeterminato di seguito disciplinato.
Nei primi 5 anni di rapporto la retribuzione sarà calcolata applicando le seguenti percentuali riferite al livello di
inquadramento:
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
85%
5° anno
90%
90%
Tale contratto di lavoro non può essere sottoscritto:
95%
95%
a) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il presente contratto di lavoro
b) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce il presente contratto di lavoro;
c) con lavoratori che abbiano svolto la medesima attività lavorativa presso l’azienda che assume ai sensi
del presente articolo.
Il contratto di cui al presente articolo, può essere stipulato, alle seguenti condizioni:
1) forma scritta;
2) il lavoratore non deve aver lavorato con la medesima professionalità per un periodo superiore ai 5 anni.
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo di cui al presente articolo, non può
comportare l’esclusione dei lavoratori dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal
godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro
subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione
lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.).
L’efficacia del presente articolo è temporaneamente sospesa per i contratti stipulati a far data dal 1° agosto 2023
e sino alla data di scadenza del CCNL fissata al 31 marzo 2024 e riprenderà gli effetti dal 1° aprile 2024.
108
Articolo 6 – Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere
la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano
una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze produttive.
Ai sensi della legislazione vigente è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato di durata non superiore a trentasei mesi con un massimo di 5 proroghe, concluso fra un datore di
lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente
avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa.
A) Affiancamento
Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di
calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di
quest’ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia
è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi.
Qualora l’assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per
più congedi ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla
paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all’affiancamento
di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi
giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
B) Limiti quantitativi
È consentita l’assunzione di lavoratori con contratto a termine secondo il seguente rapporto con il personale
dipendente a tempo indeterminato in forza, ivi compresi gli apprendisti:
● 2 lavoratori nelle imprese che occupano 1 dipendente;
● 4 lavoratori nelle imprese che occupano 2 dipendenti;
● 6 lavoratori nelle imprese che occupano da 3 a 4 dipendenti;
● 7 lavoratori nelle imprese che occupano 5 dipendenti;
● 8 lavoratori nelle imprese che occupano da 6 a 8 dipendenti.
Nelle imprese che occupano da 9 a 15 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un
lavoratore con contratto a termine per ogni lavoratore in forza.
Nelle imprese che occupano più di 15 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di
lavoratori con contratto a termine fino ad massimo del 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
E’ comunque consentita l’assunzione di 1 lavoratore con contratto a tempo determinato nelle imprese con 0
dipendenti.
Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nonché le assunzioni a termine
sottoscritte per ragioni di stagionalità.
Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art.23 D.Lgs 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, nuovo
reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che
saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale.
C) Durata complessiva massima del rapporto
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, prima parte, del D.Lgs 81/2015, il contratto a tempo determinato per lo
svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36
mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un
contratto e l’altro, compresi i contratti di somministrazione.
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, seconda parte, del D.Lgs 81/2015, qualora il limite dei trentasei mesi sia superato,
per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di tale superamento.
Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs 81/2015 un
ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una
durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Territoriale del Lavoro
competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè di superamento del
termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data
della stipulazione.
D) Diritto di precedenza
Ai sensi dell’art. 24, c. 1, del D.Lgs. 81/2015 il lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine
presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi
109
con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporto a termine, a condizione che manifesti la
propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale
diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di congedo di maternità è utile al fine del raggiungimento del semestre per l’acquisizione del diritto di
precedente di cui al comma che precede.
Ai sensi dell’art. 24 c. 4 del D.Lgs. 81/2015 il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel
contratto di lavoro e puo’ essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volonta’
in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di
precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
E) Intervalli temporali
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. 81/2015 ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo
non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l’obbligo di rispettare il periodo di
intervallo tra un contratto a termine ed un altro.
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. 81/2015, si conviene sull’assenza di intervalli temporali nel
caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto.
F) Recesso
In caso di recesso non sorretto da giusta causa il lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato dovrà
rispettare un preavviso di 20 giorni di calendario, 6 giorni per il personale operaio non viaggiante, in assenza dei
quali il datore di lavoro può trattenere il corrispondente importo della retribuzione per i giorni di mancato
preavviso. Sono fatti salvi diversi accordi individuali.
Le parti firmatarie confermano che tale istituto contrattuale è conforme alla normativa vigente.
Articolo 7 – Stagionalità
In considerazione delle particolarità del settore artigiano nell’autotrasporto, le Parti si danno reciprocamente
atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l’occupazione e uno strumento per quelle aziende la
cui attività è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore e dalle disponibilità delle materie prime
in alcuni periodi dell’anno.
Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale è possibile oltre che per le attività previste dal D.P.R.
1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività
stagionale in senso ampio, ossia quella concentrata in periodi dell’anno e finalizzata a rispondere
all’intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi,
tradizionali e promozionali.
A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:
1. Trasporto stagionali legati al settore agricolo;
2. Trasporto di prodotti legati a consumi concentrati in particolari periodi dell’anno (caldi o freddi), anche
con riferimento ai flussi turistici;
3. Trasporto combustibili vari nel periodo invernale (novembre-aprile).
Ulteriori specifiche esigenze, potranno essere individuate dalle parti a livello regionale, anche in considerazione
delle punte di più intensa attività legate alle produzioni locali.
Le Parti stabiliscono che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei mesi per
ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe.
Ai sensi della legislazione vigente, nei casi di riassunzione di un lavoratore per ragioni di carattere stagionale non
trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l’obbligo di rispettare il periodo di intervallo
tra un contratto a termine ed un altro.
Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza,
rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà entro tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro.
Il periodo di prova per il personale stagionale assunto in forza del presente articolo è ridotto in misura del 50%
rispetto al periodo di prova stabilito dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 23 c. 1 D.Lgs. 81/2015 i contratti di lavoro a termine per attività stagionali non si computano per
l’applicazione dei limiti quantitativi stabiliti dal presente CCNL con riferimento ai contratti a termine acausali.
110
Articolo 8 – Diversa erogazione delle mensilità supplementari
Fermo restando il diritto alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità secondo le regole previste dal
presente CCNL, le aziende artigiane, previo consenso reso per iscritto del lavoratore interessato, potranno
erogare mensilmente i ratei relativi alle predette mensilità supplementari.
In tal caso, nel cedolino paga l’erogazione di tali ratei dovrà essere evidenziata con le seguenti due distinte voci:
“rateo 13a” e “rateo 14a”.
Il suddetto consenso potrà essere revocato dal lavoratore in qualsiasi momento.
Articolo 9 – Lavoro notturno
Le parti convengono che una diversa organizzazione del lavoro può essere definita dalla Contrattazione Collettiva
di II Livello per affrontare esigenze quali partenze anticipate o altre necessità comunque riconducibili al sistema
logistico territoriale.
Articolo 10 – Ritiro patente/carta conducente
1.
L’autista al quale dall’Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco,
sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di
sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L’autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri
lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
2.
Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro potrà provvedere ad
assicurare a sue spese l’autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi.
3.
Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui
sopra, l’azienda potrà adibire l’autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del
livello al quale viene adibito.
4.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l’autista non
accettasse di essere adibito al lavoro cui l’azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di
lavoro. In tal caso all’autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 37, secondo la
retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
5.
Nell’ipotesi in cui il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/fatti addebitabili
all’autista fuori dall’esercizio delle proprie mansioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo. In tali casi si applica unicamente il comma 1.
6.
Il lavoratore a cui viene ritirata la patente è tenuto ad informare immediatamente per
iscritto il datore di lavoro del ritiro. Il lavoratore che guidi durante il periodo di ritiro della patente è
responsabile dei danni diretti e indiretti subiti dall’azienda.
Articolo 11 – Contratto a tempo parziale
Oltre quanto disposto dall’art. 56 – Parte Generale del presente CCNL, potrà essere assunto per ogni azienda
un (1) solo lavoratore/lavoratrice con contratto di lavoro part-time di durata settimanale non inferiore a
14 (quattordici) ore.
Linee di indirizzo per lo sviluppo della contrattazione collettiva di II livello
Roma, 6 giugno 2018
Tra le organizzazioni datoriali
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
CNA – FITA
CASARTIGIANI – SNA
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
111
Premesso che
● il 3 dicembre 2017 è stato rinnovato il CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione nell’ambito del quale è
stata definita la “Sezione Artigiana”, il cui obiettivo è quello di sostenere la competitività delle piccole e medie
imprese e dell’Artigianato, promuovere il valore del lavoro come risorsa strategica, favorendo la crescita
professionale e la partecipazione dei lavoratori per il miglioramento del Settore;
● l’attuale contesto economico del settore del trasporto merci è caratterizzato da un unico mercato globale nel
quale si susseguono con frequenza crisi e miglioramenti, che stanno generano profondi mutamenti nei modi
di interpretare i sistemi economici, dalla delocalizzazione, al distacco internazionale alla forte esigenza di
incrementare competitività, efficienza e sviluppo economico;
● queste sfide procedono in modo tumultuoso e, per essere fronteggiate, richiedono regole chiare, ossia in
grado di dare risposte certe e adeguate alle mutate esigenze di imprese e lavoratori del Settore;
● le Parti in epigrafe indicate ritengono che lo sviluppo della contrattazione collettiva di II Livello e della
Bilateralità Artigiana sia strategico per l’affermazione della legalità nel Settore e per contrastare fenomeni di
dumping, concorrenza sleale, delocalizzazione.
Si conviene e si stipulata il seguente Accordo.
1. Le premesse costituiscono parte integrante dell’Accordo.
2. Al fine di favorire lo sviluppo della rappresentanza sindacale categoriale e la promozione della contrattazione
di categoria di II Livello per le imprese del Settore dell’Autotrasporto merci le Parti concordano che, con il
coinvolgimento dell’EBNA, provvederanno a realizzare quanto previsto nella Nota a verbale n. 2 dell’articolo
rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”.
3. Con accordi di categoria al II Livello si provvederà a costituire, presso gli enti bilaterali regionali, le
Commissioni paritetiche che si occuperanno di verificare l’applicazione da parte delle imprese:
a)
del regime di discontinuità fino a 47 ore;
b)
c)
d)
di quanto previsto dal nuovo articolo 30 a proposito del carico/scarico;
delle misure per contrastare l’assenteismo del personale viaggiante e/o del personale operativo
collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto;
delle ulteriori disposizioni di rinvio del CCNL al II Livello negoziale.
Le Commissioni paritetiche saranno composte da membri delle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti.
4. I lavoratori coinvolti nelle attività oggetto verifica di cui al precedente n. 3 dovranno essere informati.
5. A scopo meramente indicativo e non esaustivo si allega uno “Schema tipo” di accordo regionale per le realtà
territoriali prive di contrattazione collettiva di Settore.
112
Allegato
“Schema tipo” di Accordo Regionale
Tra le associazioni datoriali regionali
Confartigianato Trasporti ….
CNA Fita ….
Casartigiani-SNA …..
CLAAI ….
e le associazioni sindacali regionali
FILT CGIL ….
FIT CISL …..
UILTRASPORTI …..
Premesso che
● il 3 dicembre 2017 è stato rinnovato il CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione nell’ambito del quale
è stata parimenti rinnovata e definita la Sezione Artigiana;
● la nuova disciplina contrattuale prevede che le Parti stipulanti, nell’ambito della Bilateralità Artigiana,
possano affidare ad un Commissione Paritetica Bilaterale Categoriale il compito di verificare
l’applicazione di specifiche previsioni del CCNL.
Si conviene e si stipula che:
a) le premesse sono parte integrante del presente accordo;
b) viene costituita presso la sede regionale dell’ente bilaterale (specificare il territorio), la Commissione
Paritetica Bilaterale Categoriale di cui alla sezione Artigiana del CCNL composta dalle Organizzazioni
datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie;
c) alla Commissione Paritetica Bilaterale Categoriale sono affidati i compiti previsti dal 3° comma
dell’Accordo sulle Linee Guida del 7 giugno 2018;
d) i lavoratori coinvolti nelle attività di cui alla precedente lett. c) dovranno essere informati.
113
PROTOCOLLO PER IL RILANCIO DEL SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
17 dicembre 2013
Le imprese artigiane e le piccole-medie imprese del Settore Autotrasporto affrontano da tempo una lunga e
complessa fase di riposizionamento competitivo, aggravata dall’attuale crisi economica che continua a provocare
drammatiche conseguenze sul tessuto produttivo ed occupazionale.
Le parti ritengono indispensabile promuovere nel breve termine e per la fase di crisi – che, nelle previsioni
continuerà a produrre i suoi effetti anche nel corso del 2014 – e soprattutto nei confronti del comparto artigiano,
iniziative volte ad affermare politiche contrattuali di sostegno all’occupazione ed alla riorganizzazione delle
imprese del settore, evitando il fenomeno depressivo dovuto alla chiusura di migliaia di attività e alla perdita di
numerosi posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze in termini di costi economici e sociali.
Coerentemente con quanto affermato, le parti individuano quale obiettivo prioritario la difesa delle attività
produttive e dei livelli occupazionali, per evitare che la crisi determini un pericoloso deterioramento del
patrimonio professionale.
La contrattazione collettiva di secondo livello prevista dagli accordi interconfederali che si applicano alle parti
firmatarie del presente Protocollo incontra comuni convenienze, anche attraverso il confronto su tematiche quali
la legalità e la virtuosità nella convinzione e condivisione che il “lavoro” in Italia, comunque sia svolto, debba
realizzarsi nel rispetto delle normative di legge e dei contratti collettivi.
A tal fine le parti ritengono necessario che la contrattazione di secondo livello, anche a fronte di criticità derivanti
dalla situazione di crisi (quali ad esempio: rischio chiusura imprese, riduzione dell’orario di lavoro a fronte di un
calo delle commesse, esuberi, forte presenza di fenomeni che favoriscono lo svilupparsi della concorrenza sleale,
ecc.) e nel caso di avvio di nuove attività imprenditoriali, anche in forma aggregata, dovrà intervenire al fine
consentire che la normativa prevista dal CCNL Autotrasporto merci divenga uno strumento confacente alle
esigenze di flessibilità delle imprese, anche al fine di favorire la ripresa del settore.
Pertanto, convengono i seguenti ambiti di intervento, la cui attuazione viene affidata alla contrattazione
collettiva di secondo livello.
a) Prevedere che le norme in materia di contratto a termine per quanto riguarda i picchi produttivi, la
stagionalità, lo start-up, gli intervalli temporali così come previsto dalla normativa vigente, siano
concordate a livello territoriale secondo le esigenze del tessuto produttivo.
b) Prevedere una disciplina del contratto di lavoro part-time che possa consentire ai lavoratori nuove
opportunità occupazionali e alle imprese di far fronte ad esigenze imprevedibili di mercato, anche con
una diversa durata della prestazione rispetto a quanto previsto dal CCNL.
c) Al fine di tutelare l’attività produttiva e l’occupazione nei momenti di gravi crisi aziendali potranno
essere stipulate intese sperimentali e temporanee atte a favorire la ripresa economica. Ciò potrà essere
previsto anche per le start-up d’impresa.
d) Al fine di affrontare situazioni di crisi aziendale prevedere la possibilità che il monte ore accantonato
(es. banca ore) e le giornate di ferie residue possano essere utilizzate, anche in modo collettivo, al fine
di evitare le sospensioni dell’attività lavorativa.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso in cui a livello territoriale si riscontrassero difficoltà in ordine all’avvio o al proseguimento del confronto
sindacale per la predisposizione dell’intesa di cui al presente Protocollo le parti sociali territoriali, anche
singolarmente, potranno richiedere l’intervento delle parti sociali nazionali.
BILATERALITA’ ARTIGIANA
Si conferma che per le imprese aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente Protocollo la
Bilateralità e il Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa dell’Artigianato (San.Arti.) sono quelli previsti
dagli accordi interconfederali sottoscritti da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai, e dalle
organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, in particolare l’Atto di indirizzo alla bilateralità del 30 giugno 2010 e gli
accordi interconfederali istitutivi del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo del 31 ottobre 2013 e 29
novembre 2013, nonché gli Accordi interconfederali del 21 settembre 2010 e del 28 febbraio 2013 relativamente
all’assistenza sanitaria integrativa.
114
Le parti, fermo restando quanto già previsto da accordi e prassi regionali in materia di applicazione della
bilateralità del sistema artigiano alle imprese di autotrasporto, si incontreranno a livello nazionale entro il 31
dicembre 2014 – o su richiesta di una delle parti – al fine di definire le modalità per l’effettiva attuazione, nonché
il monitoraggio, di quanto sopra, fermi restando gli accordi e le prassi già in essere a livello regionale.
CABOTAGGIO/DISTACCO INTERNAZIONALE
L’attuale eccesso di offerta dei servizi di cabotaggio ha causato gravi perturbazioni nel mercato nazionale dei
trasporti e ha raggiunto in determinate zone geografiche del paese livelli insopportabili. Consapevoli della tragica
situazione, le parti chiedono l’applicazione delle misure di salvaguardia a tutela del mercato da parte del Governo
nazionale. Pertanto le parti unitariamente chiedono, al fine di evitare il disequilibrio sociale e finanziario che
possa pregiudicare la sopravvivenza di molte imprese di trasporto, di giungere alla sospensione del cabotaggio
nelle zone colpite dalla crisi per la durata di sei mesi; secondo le procedure di cui al regolamento CE n. 1072/2009
e Reg. n. 3118/93/CEE.
SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AREE PORTUALI
Constatate le rischiose e ripetitive situazioni di lavoro all’interno delle aree portuali che hanno provocato
infortuni ed incidenti, le parti intendono unitariamente sollecitare le Autorità Portuali al fine di concorrere al
miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute per tutti gli operatori portuali. A tal proposito, le parti si
impegnano a chiedere alle Autorità Portuali la verifica della efficace attuazione del decreto legislativo n. 81/08
nonché l’istituzione del RLST di cui all’accordo interconfederale del 13 settembre 2011 nell’ambito del sito
produttivo, per meglio coordinare le misure di prevenzione e di protezione anche nei confronti delle imprese di
autotrasporto che operano nelle aree stesse.
Con il presente Protocollo per il rilancio del Settore Autotrasporto merci artigiano si intende integralmente
sottoscritto l’accordo di rinnovo del 1° agosto 2013 del CCNL Autotrasporto merci, Logistica e Spedizioni.
Entro il 30 giugno 2014 le parti si incontreranno a livello nazionale per una prima analisi dello stato di attuazione
della presente intesa e dei suoi conseguenti effetti.
115
ALLEGATI
LINEE GUIDA PER FORFETTIZZAZIONE
Regole generali per l’applicazione dei trattamenti di forfettizzazione dello straordinario e
dell’indennità di trasferta
● Gli accordi collettivi conclusi a norma dei successivi punti A, B e C sono depositati in esecuzione della norma
di cui all’art. 11 comma 9 del nuovo contratto nazionale di lavoro.
● Tutti gli accordi richiamano, per essere efficaci, la clausola di decadenza semestrale, che il lavoratore deve
sottoscrivere per adesione, all’atto dell’assunzione o successivamente.
● Tutti i tempi di lavoro effettivo e i tempi a disposizione, che devono essere retribuiti, secondo quanto
stabilito dal CCNL, sono al netto dei riposi intermedi secondo quanto stabilito dal contratto nazionale. In
ciascun accordo vengono stabilite le ore totali di lavoro effettuate e di presenza a disposizione.
● In tutti gli accordi di forfettizzazione, i compensi relativi allo straordinario e alla indennità di trasferta
debbono essere definiti separatamente in modo da consentire il controllo effettivo delle spettanze del
lavoratore.
● Contestualmente al foglio paga mensile, l’azienda provvederà a consegnare al lavoratore una tabella
riassuntiva analitica sia dei compensi pagati a forfait sia delle prestazioni eseguite, sempreché tali dati non
risultino già dai fogli individuali di paga.
● Gli accordi potranno stabilire le modalità di applicazione dell’art.14, secondo comma del Regolamento CEE
n.3821/85.
● Gli accordi potranno contenere clausole per definire periodi sperimentali degli accordi stessi, stabiliti tra le
parti e prevedere verifiche per adeguare tempi e valori alle effettive condizioni in cui si eseguono i servizi e
che possono variare col tempo. Nel caso di condizioni variate, le parti provvederanno a rideterminare i
compensi pattuiti precedentemente.
● Restano salve le condizioni di miglior favore, in precedenza riconosciute, a parità di orario di lavoro e di
prestazioni.
La forfettizzazione prevista dall’art. 11 del nuovo contratto nazionale di lavoro, può essere concordata dalle parti,
secondo i criteri seguenti:
a) compensi per viaggio;
b) compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori, accertate secondo criteri obiettivi;
c) compensi per fasce di impegno giornaliero.
Le parti possono concordare a livello territoriale e/o aziendale modelli diversi da quelli stabiliti nei procedenti
punti.
A. Compensi per viaggio
Tali compensi si calcolano con le regole seguenti, per i viaggi che hanno un andamento statistico
regolare, e con tempi di attesa, carico e scarico, la cui variabilità ha scarti contenuti.
Le parti:
a.1 stabiliscono il numero delle ore di lavoro straordinario che, durante il mese si rendono necessarie ad
eseguire i servizi, nei limiti fissati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, prestando l’attività per 22
giornate di lavoro.
a.2 Forfettizzano l’indennità di trasferta, prevista dall’art. 62 della Sezione prima della Parte speciale del
contratto, in modo che il suo importo sia invariabile per ogni giornata trascorsa in trasferta, sempre che
l’assenza abbia durata superiore alle sei ore.
L’importo giornaliero può essere: – – –
quello dell’indennità da 12 a 18 ore;
quello dato dalla media aritmetica dei tre valori giornalieri, previsti dallo stesso art. 62;
quello della media ponderale, calcolata in ragione delle trasferte compiute nel mese, per gli importi
previsti per i tre periodi giornalieri di assenza (6-12; 12-18; 18-24). Tale importo giornaliero si
moltiplica per 22.
a.3 Si sommano i due importi totali mensili dei compensi del lavoro straordinario e dell’indennità di trasferta,
calcolati secondo le regole suddette, ed il risultato della somma costituisce il compenso forfetario mensile,
spettante al lavoratore, per 22 giornate di attività.
a.4 I compensi per viaggio si calcolano dividendo le ore totali retribuite per lavoro ordinario e straordinario,
per la durata dei singoli viaggi e si ottiene il numero dei viaggi eseguibili durante il mese, in ragione della
durata di ciascuno.
Si divide il compenso totale mensile forfettizzato, per il diverso numero dei viaggi che si compiono durante
il totale del tempo di lavoro (ordinario e straordinario), e si ottiene il compenso per ciascun viaggio.
116
a.5 Affinché l’accordo di forfettizzazione sia legittimo, il lavoratore, nel ricevere il foglio paga, deve conoscere
il numero delle ore totali così compensate; tale numero si ricava, dividendo il totale di cui al punto
precedente, per l’importo orario del compenso per lavoro straordinario.
La durata dei viaggi è data dalle statistiche aziendali, secondo i risultati medi ottenuti osservando le regole di
ordinaria diligenza; in relazione alla durata, si determina necessariamente anche la lunghezza dei viaggi.
Ai compensi per viaggio, possono essere previsti compensi aggiuntivi: – per specifiche operazioni accessorie e complementari; – per partenza in determinate giornate e soste in trasferta.
Il metodo di forfettizzazione illustrato nel punto A, assicura al lavoratore, anche nel caso in cui il totale
dei compensi per viaggio, diviso per le giornate di attività in trasferta, dia un importo giornaliero inferiore a quello
dell’indennità forfettizzata di trasferta, il pagamento di tale indennità forfettizzata, che costituisce, il valore
giornaliero minimo irriducibile.
In questo modo, con la retribuzione contrattuale mensile per lavoro ordinario, il lavoratore riceve un
compenso non inferiore al 75 per cento circa del compenso che riceverebbe per l’attività prestata nella misura
massima consentita.
I compensi per viaggio possono essere integrati con quelli di cui al punto b) quando i tempi di carico e
scarico e di presenza a disposizione sono molto variabili e non statisticamente accertabili.
B. Compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori, accertate secondo criteri obiettivi
Al fine di consentire il calcolo agevole delle competenze mensili del personale viaggiante, salva la facoltà
di conguaglio da effettuarsi con le modalità e nei tempi di decadenza infra specificati, le parti convengono di
utilizzare i seguenti criteri contabili, validi quale parametro sia per la diaria di trasferta sia per la retribuzione
oraria.
b.1 Ai fini retributivi, la durata delle prestazioni mensili è determinata tra le parti sulla base di: –
un tempo di percorrenza delle tratte effettuate nell’espletamento del servizio, determinato sulla scorta
della velocità media, definita tenendo conto dei tempi di guida e delle pause previste dal regolamento UE
561/2006; – –
un tempo medio definito in via forfetaria per altre operazioni complementari;
tempo di presenza a disposizione funzionalmente necessario che l’autista trascorre nell’esercizio delle
mansioni.
In relazione all’effettiva organizzazione del lavoro esistente in azienda e sulla base dei tempi di percorrenza
medi occorrenti per l’espletamento dei viaggi, viene pertanto definita in via teorica, mediante
l’applicazione delle tabelle e dei criteri sopra indicati, la prestazione lavorativa mensile di ogni singolo
autista, calcolata in ragione delle percorrenze effettuate nell’arco del mese divise per il dato della velocità
media sopra individuato, a cui si sommano le ore dovute al totale delle operazioni di carico e scarico svolte,
quelle dovute per le operazioni di rifornimento e piccola manutenzione del mezzo e quelle derivanti dal
tempo di presenza a disposizione funzionalmente necessario che l’autista trascorre nell’esercizio delle
mansioni.
La prestazione lavorativa mensile che, applicando le tabelle ed i criteri di cui sopra, risulterà in eccedenza
rispetto alle 188 ore nell’arco di 4 settimane, verrà contabilizzata ai fini retributivi come lavoro
straordinario.
Le parti effettueranno periodicamente una verifica sulla effettiva prestazione resa dal personale viaggiante;
nel caso in cui dall’esame dei dischi e dalla documentazione di trasporto fornita dal dipendente, risultino
dati di prestazioni difformi rispetto a quanto predeterminato in via teorica, le parti provvederanno a
rideterminare le spettanze retributive per lavoro ordinario e straordinario dei dipendenti interessati, con
applicazione analitica delle disposizioni del CCNL di categoria.
b.2 Analoghi criteri valgono per la determinazione delle diarie di trasferta; a tali fini vengono stabiliti gli importi
spettanti per ogni singola destinazione, desunti in ragione dei valori giornalieri convenuti tra le parti e delle
ore di presumibile durata dei viaggi, determinate a seguito di una verifica congiunta sulla organizzazione
del lavoro esistente ed in ragione dei parametri e dei criteri di cui sopra; detti importi, ancorché determinati
in maniera forfetaria per semplicità di calcolo, assolvono una funzione meramente restitutoria e vanno a
rimborsare le spese effettuate dal lavoratore nell’interesse dell’imprenditore e per l’esercizio delle proprie
mansioni.
C. Accordi per fasce di impegno giornaliero
c.1 Si definiscono le fasce di impegno giornaliero secondo quanto previsto dall’art. 11 e 11bis comma 2.
c.2 Si definiscono i tempi di riposo di cui al regolamento UE 561/2006. A ciascuna fascia di impegno giornaliero
viene attribuito un compenso per un numero predeterminato di ore di straordinario ed un trattamento di
indennità di trasferta tenuto conto dei tempi di impegno.
117
La trasferta può essere forfettizzata sui valori delle fasce o applicata nelle singole fasce così come prevede
il contratto. Il valore della trasferta può variare anche considerando se il periodo lavorativo delle fasce più
basse impegna la fascia oraria del pranzo e/o la fascia oraria della cena.
La prestazione di lavoro, così determinata, dovrà essere eseguita osservando regole di ordinaria diligenza.
Le fasce di impegno giornaliero saranno valutate secondo criteri obiettivi quali, ad esempio, la velocità
commerciale o altri parametri, che siano determinabili tra le parti nell’ambito aziendale, per calcolare i
risultati delle prestazioni lavorative, agli effetti della forfettizzazione.
Tale modello di accordo è aziendale ed eventualmente anche territoriale.
118
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 30 maggio 2019 presso il Palazzo della Cooperazione in Roma, si sono incontrate AGCI-SERVIZI,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
e
le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
Premesso che
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
in data 3 dicembre 2017 le 00.SS. hanno siglato un’ipotesi di accordo, successivamente ratificato dai
lavoratori, per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione;
le presenti Associazioni Cooperative non hanno sottoscritto detto rinnovo alla luce di una valutazione
complessiva di non sostenibilità dei costi per le persistenti difficoltà di mercato anche determinate dal
mancato riconoscimento, da parte dei committenti, dei costi complessivi del CCNL;
in fase di negoziato e al fine di giungere al rinnovo le Associazioni Cooperative avevano presentato una serie
di proposte peculiari e utili ai cambiamenti nell’organizzazione del lavoro registrati che non hanno trovato,
in quella fase, accoglimento da parte delle 00.SS.;
le imprese cooperative rappresentano la maggioranza dei fornitori di servizi di trasporto, movimentazione
e distribuzione delle merci, di logistica integrata e di servizi ausiliari in supporto alla produzione e, pertanto,
anche alla luce degli sviluppi del mercato hanno chiesto il riconoscimento della loro rappresentanza
negoziale attraverso una autonomia contrattuale che possa dare risposte concrete e sostenibili
all’organizzazione delle attività di servizio fornite a tutti i settori economici e produttivi, differenziandosi
negozialmente dalle imprese committenti del settore attraverso un CCNL dedicato ai servizi e alle imprese
sopra richiamati;
le OOSS non hanno ritenuto concretizzabile la richiesta delle Associazioni Cooperative e che dalla firma
dell’ipotesi di Accordo del 3 dicembre 2017 ad oggi non si è mai interrotta la trattativa per consentire al
mondo cooperativo di arrivare alla firma del rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione;
con la firma del presente accordo le Centrali Cooperative sottoscrivono altresì il CCNL Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione del 3 dicembre 2017;
con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono inoltre sulla successiva necessità di aprire
una fase di riflessione e confronto al fine di individuare soluzioni contrattuali compatibili con le condizioni
giuridiche delle imprese cooperative e che rappresentino al meglio i mutamenti delle attività da loro svolte;
le parti infine ritengono che vi siano particolari condizioni normative, atte a garantire l’accesso ai contenuti
dell’accordo solo ad imprese cooperative che rientrino nei principi di correttezza e legalità che le parti
intendono salvaguardare nel settore;
tutto quanto sopra premesso le parti concordano quanto segue:
Le previsioni del presente accordo costituiscono allegato alla Parte Speciale, Sezione Terza – Cooperazione del
CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione.
1.
Requisiti di fruibilità
La sezione terza sarà applicabile esclusivamente dalle imprese cooperative, e non da altre forme societarie, che
sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
● sono iscritte all’Albo delle società cooperative presso il MISE;
● hanno depositato il Regolamento Interno presso le DTL competenti;
● hanno la mutualità prevalente da almeno 3 anni;
● hanno un patrimonio netto nell’esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato;
● sono in possesso dell’attestazione/certificato di revisione relativo ai due bienni precedenti ai sensi
dell’art. 5 commi 1 e 2, Dlgs. 220/2002;
● applicano il presente CCNL compresa la Parte Speciale, Sezione Terza.
2.
Flessibilità
Allo scopo di fornire elementi di flessibilità, in presenza di necessità organizzative, alle cooperative che operano
in ambiti di legalità, tutela e regolarità del lavoro, in netta contrapposizione con le forme di cooperazione di
comodo e/o spurie, il cui fenomeno produce effetti distorsivi della concorrenza a scapito sia delle aziende che
dei lavoratori, alle sole cooperative che rispondano ai requisiti di cui al punto 1 è data facoltà di accedere alla
seguente modalità:
119
le ore di permesso relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica, potranno essere sostituite
con l’erogazione di un premio di risultato (P.D.R.) composto da una parte fissa e una variabile. Il P.D.R. sarà
erogato entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio e sarà definito con le seguenti modalità:
a.1
a.2
La parte fissa non potrà essere inferiore al 25% del montante complessivo delle ore costituirà
la base del P.D.R.
La parte variabile, pari al residuo 75%, sarà definita dai seguenti indicatori e corrisposta:
● per il 70% in base al risultato del conto economico, del settore di riferimento del presente
Ccnl (qualora la cooperativa operi anche in altri ambiti e/o settori economici) qualora
questo sia positivo;
● per il 30% al raggiungimento di indici di qualità e produttività relativi alle attività di
logistica svolte dal personale.
Saranno oggetto di negoziato di secondo livello tra le articolazioni delle parti stipulanti il presente Accordo, per
Il solo personale non viaggiante, ulteriori 48 ore annue di lavoro straordinario per ciascun lavoratore che
potranno essere destinate ad una specifica banca ore così strutturata:
b.1.
Trimestralmente le imprese retribuiranno la sola maggiorazione oraria, pari al 10%, sulle ore
accantonate.
b.2
b.3
3.
Le ore accantonate potranno essere utilizzare a compensazione delle minori ore prestate nei
periodi di calo dei volumi di lavoro.
Alla fine dell’anno solare la cooperativa retribuirà il 40% delle ore accantonate e non utilizzate,
mentre il restante 60% sarà destinato al premio di risultato con i medesimi indici del punto a.2.
Orario di lavoro per il personale non viaggiante
Le imprese cooperative le cui attività si svolgono prevalentemente con committenza non firmataria del presente
CCNL, fermi restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi l’orario ordinario contrattuale di 39 h. settimanali
(divisore mensile 168) dal lunedì al sabato, potranno utilizzare l’orario multi-periodale secondo quanto previsto
dall’art. 9, sezione Cooperazione, del CCNL, da calcolarsi come media su un arco temporale di 6 mesi e con un
nastro lavorativo giornaliero non superiore a 13 ore.
4.
Organizzazione del Lavoro
I cambiamenti organizzativi e tecnici intervenuti e richiamati in premessa hanno avuto anche un forte riscontro
sulle figure professionali presenti che nel tempo hanno assunto contenuti diversi. Le parti assumono l’impegno
di aprire un confronto attraverso una commissione nazionale paritetica al fine di individuare, anche in via
sperimentale, soluzioni circa le figure professionali dei soci lavoratori che operano con mansioni che prevedono
profili professionali diversi. Tale commissione concluderà i suoi lavori entro luglio 2019.
5.
Aumenti retributivi
Con la firma del presente accordo le imprese cooperative rientrano nell’ambito del CCNL Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione e, pertanto, provvederanno a corrispondere gli adeguamenti della paga base così come da
accordo del 3 dicembre 2017 nel primo mese utile successivo alla firma del presente Accordo.
La corresponsione dell’una tantum prevista potrà avvenire anche attraverso gli strumenti
propri della cooperazione.
Ai fini di una concreta e reale verifica della sostenibilità delle intese economiche così come contenute
nell’accordo del 3 dicembre 2017 nonché del presente accordo, le parti si incontreranno entro il mese di luglio
2019.
6
Norme interpretative e finali
Le Parti concordano di inserire, in sede di stesura definitiva del CCNL, nella Sezione Terza Cooperazione del CCNL
Logistica, Trasporto merci e Spedizione, al Campo di applicazione, seconda riga, dopo “Legge 142/01…” le parole:
“… di disciplina del socio lavoratore.”
Per le imprese cooperative, come previsto dall’articolo 50 ultimo periodo del CCNL vigente nonché dal Dlgs. n.
252/2005 articolo 3, trova applicazione esclusivamente il Fondo pensionistico complementare “PREVIDENZA
COOPERATIVA”.
Con la firma del presente accordo le associazioni firmatarie hanno inteso chiudere la vertenza per il rinnovo
contrattuale e superare gli eventuali contenziosi aperti per le materie contenute nel suddetto accordo, di cui le
premesse sono parte integrante, fatti salvi gli accordi di miglior favore.
Letto, approvato e sottoscritto.
120
AGCI-SERVIZI
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
121
COMUNICAZIONE SULLA INSTALLAZIONE DI SISTEMI
DI CONTROLLO SATELLITARE
PREMESSO
a. che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e gli imprenditori, nonché elemento
primario per la crescita economica di un territorio;
b. che sugli automezzi della ditta “ ………. ” viaggiano, sovente, merci ad elevato valore aggiunto e, pertanto,
potenzialmente esposte al rischio furti e rapine;
c.
che la sicurezza, nelle attività economiche, riguarda sia l’integrità dell’azienda nel suo complesso che quella
delle persone che vi operano;
d. che i sistemi di controllo satellitare possono essere un formidabile strumento di prevenzione e deterrenza
dei fenomeni criminosi;
e. che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza fisica delle persone, escludendo,
in ogni caso, la possibilità che le apparecchiature di controllo satellitare possano essere utilizzate, anche
incidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
f.
che sempre più una azienda di autotrasporti ha l’esigenza di localizzare il parco veicolare per una sua corretta
gestione;
g.
che esiste un’articolata disciplina, dettata dal DLGVO 196/2003 e successive modifiche ed esplicitata dal
Garante per la privacy per il tramite di un decalogo sulla videosorveglianza, per molti versi affine a quella
trattata nella presente comunicazione;
h. che l’azienda ha ottemperato a quanto previsto dall’art.4 della legge 300/70
SI COMUNICA CHE
1. sugli automezzi della ditta “…………… ” verranno installate apparecchiature di controllo satellitare, le cui
caratteristiche sono indicate nell’allegato prospetto informativo;
2. l’installazione delle apparecchiature di cui sopra avviene: –
per prevenire il rischio di rapine, elevato data la tipologia di merci sovente trasportate sui mezzi della
ditta “………………………”; – –
per monitorare il reale andamento del viaggio, per una ottimale gestione del traffico ed una puntuale
informazione ai clienti;
per una ottimizzazione e riduzione dei costi telefonici, essendo possibile, tramite l’utilizzo delle
apparecchiature satellitari, il ricorso a scambi di sms;
3. l’installazione delle apparecchiature di controllo satellitare non ha finalità di controllo e/o di valutazione
sull’operato dei lavoratori dipendenti, né potrà essere utilizzata ai fini disciplinari ed avviene, comunque, nel
rispetto della richiamata normativa sulla privacy;
4. il titolare del trattamento dei dati è il sig.: ………………………..;
L’AZIENDA:
……………………….
IL LAVORATORE:
………………………….
122
EX FONDO DI PREVIDENZA IMPIEGATI MAGAZZINI GENERALI
(Ex CCNL magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio)
Con decorrenza 1° giugno 1980, le aziende ed i lavoratori del settore magazzini generali e depositi per conto terzi
hanno cessato di versare le contribuzioni previste al fondo previdenza costituito come da art. 45 del CCNL 26
luglio 1977 e da regolamento istitutivo del 16 giugno 1948.
Le parti concordano che agli impiegati del settore magazzini generali e depositi per conto terzi in forza alla data
del 31 maggio 1980 viene erogato, con decorrenza 1° giugno 1980, un assegno individuale “ad personam” in cifra
fissa.
Tale assegno individuale “ad personam’ è parte integrante a tutti gli effetti della retribuzione di fatto.
Il suddetto assegno “ad personam” dovendo estendersi su tutti gli istituti contrattuali, sarà determinato
riproporzionando al 2% la precedente percentuale del 3,5%.
Il 2%, come per il vecchio fondo di previdenza, sarà calcolato sulla retribuzione individuale.
Conseguentemente, si conviene che, con decorrenza 1 giugno 1980 i minimi tabellari del presente accordo di
rinnovo (settori: magazzini generali e industria del freddo), saranno aumentati di L.2.000 mensili.
La destinazione degli accantonamenti in atto del fondo previdenza impiegati alla data del 31 maggio 1980 viene
demandata alla commissione di cui all’art. 12 del regolamento del suddetto fondo.
123
PRECEDENTE NORMATIVA SUGLI SCATTI DI ANZIANITÀ
(Ex CCNL magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio)
Aumenti periodici di anzianità
Si applicano le normative previste dai singoli contratti di settore riportate qui di seguito.
Magazzini Generali
Per ogni biennio di anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale
(intendendosi per tale il complesso aziendale facente capo alla stessa società), dopo il 18° anno di età per gli
operai intermedi ed impiegati indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, i lavoratori hanno diritto ad
una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure seguenti:
− impiegati: 5% per i primi cinque bienni, e 6% per nove successivi bienni di anzianità;
− intermedi: 4% per i primi due bienni e 5% per nove successivi bienni di anzianità;
− operai: 3,5% per i primi tre bienni ; 5% per ulteriori tre bienni di anzianità; 6% per l’ultimo biennio di
anzianità.
Fermo il limite massimo del 53% per gli intermedi e del 31,5% per gli operai, per i nuovi assunti
successivamente al 31 marzo 1975 e per coloro che non abbiano maturato ancora, in tutto o in parte, i primi due
bienni (per gli intermedi) ed i primi tre bienni (per gli operai) la percentuale degli aumenti periodici di anzianità
da maturare viene elevata rispettivamente dal 4% (per gli intermedi) e dal 3,5% (per gli operai), al 5%. Per gli
impiegati, da 1 aprile 1975, o di età inferiore a 20 anni, viene ridotta da 20 a 18 anni l’età minima per l’inizio della
maturazione dell’anzianità utile ai fini degli aumenti periodici di anzianità.
Tali aliquote sono calcolate sul minimo tabellare del livello cui appartiene il lavoratore, con l’aggiunta
dell’indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi
aumenti di merito.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi tabellari in
atto alle singole scadenze mensili. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità dovuto alle variazioni della
indennità di contingenza, si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio
successivo. In caso di licenziamento il ricalcolo della indennità di contingenza sarà fatto sulla base dell’indennità
in vigore al momento della cessazione del rapporto.
Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, l’anzianità
per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937.
Agli intermedi attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l’anzianità
per il servizio prestato dal 1° gennaio 1950. Per l’anzianità maturata fino al 31 maggio 1952 l’importo consolidato
in cifra sarà ricalcolato in percentuale con decorrenza 1° marzo 1962, in base ai minimi tabellari in atto della
categoria nella quale era stato conseguito.
Agli operai, attualmente in servizio verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti biennali periodici di
anzianità, esclusivamente l’anzianità maturata successivamente al 1° maggio 1965.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà, in aggiunta al minimo del nuovo livello di
assegnazione e alla relativa indennità di contingenza, l’importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello
di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima di cui al secondo comma e di
quanto previsto al sesto comma del presente articolo, sarà tradotto nella percentuale corrispondente
all’ammontare complessivo del minimo tabellare del nuovo livello di assegnazione e della relativa indennità di
contingenza in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente. La frazione di biennio in corso al momento del
passaggio di livello sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio del nuovo livello.
Norme transitorie
1) Agli operai che avessero maturato prima del 1° maggio 1965, il quinto, il decimo, e quindicesimo anno
di anzianità senza alcuna interruzione presso la stessa azienda, verranno mantenuti in cifra gli importi
corrispondenti ai precedenti premi di anzianità previsti dal primo comma dell’art. 21 (parte operai) del CCNL 7
aprile 1962.
124
Gli aumenti periodici biennali previsti dal presente articolo, alle loro scadenze, verranno aggiunti ai
predetti importi in cifra fino al raggiungimento del limite massimo complessivo del 31,5% (trentuno e mezzo per
cento) del minimo tabellare di categoria e indennità di contingenza.
2) In applicazione dell’accordo 30 marzo 1973 gli aumenti periodici di anzianità per quanto attiene
all’indennità di contingenza vanno calcolati per gli operai su quella in vigore al 1° marzo 1973, e per gli impiegati
intermedi su quella in vigore al 1° gennaio 1973.
3) ferme restando le norme del contratto in materia di aumenti periodici di anzianità, si conviene che
l’aumento dovuto agli impiegati per l’accordo 19 gennaio 1962 che ha effetto dal 1° marzo 1962, venga invece
conteggiato ai fini degli aumenti periodici di anzianità dal 1° aprile 1962 e che quello loro dovuto dal 1° marzo
1963, venga invece conteggiato agli stessi fini dal 1° gennaio 1974.
Industria del freddo
Operai
Gli operai, per ogni biennio di anzianità di servizio prestato dopo il compimento del 18° anno di età
presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla
stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi
aumento di merito, ad una maggiorazione nella misura del 5% della paga minima tabella oraria e dell’indennità
di contingenza oraria della categoria cui appartiene l’operaio per cinque bienni.
Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre
forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di
merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie
il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici, di cui al presente articolo, assorbono fino a concorrenza gli aumenti
eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
Ad ogni variazione del minimo tabellare saranno nuovamente calcolati percentualmente gli aumenti
periodici già maturati.
Per quanto concerne le variazioni dell’indennità di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di
anzianità si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.
In caso di passaggio di livello successivo all’entrata in vigore della nuova regolamentazione, il lavoratore
conserverà in cifra l’importo maturato e avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo
livello fino a concorrenza con l’importo raggiungibile nel nuovo livello. La frazione di biennio in corso al momento
del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
L’anzianità utile, ai fini della maturazione del primo scatto decorre dal 1° gennaio 1963.
Norma transitoria
L’applicazione delle norme di cui al primo comma relativa al computo degli aumenti periodici anche
sull’indennità di contingenza avrà effetto dal 1° maggio 1968.
Norme transitorie
Per gli operai del freddo
In fase di prima applicazione, la percentuale maturata al 31 maggio 1980 sarà così utilizzata:
a) nel caso di lavoratore che non abbia ancora raggiunto il primo biennio, il 5% sarà erogato al
raggiungimento del biennio;
b) nel caso di lavoratore che abbia maturato una percentuale inferiore al 5%, con la decorrenza del
presente accordo, raggiungerà il 5%;
c) nel caso di lavoratore che abbia superato il 5%, verrà conservata in cifra l’eccedenza rispetto al 5% e,
in occasione del successivo scatto, maturerà la differenza tra il 5% e l’eccedenza;
d) nel caso di lavoratore che abbia raggiunto il 5,5 % da almeno 24 mesi, si procederà all’erogazione del
secondo scatto (totale 10 per cento meno l’eccedenza) al compimento del dodicesimo mese che decorrerà dalla
firma del presente accordo.
Intermedi
Gli intermedi, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il compimento del 18° anno di età
presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla
stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi
125
aumento di merito, ad una maggiorazione della paga contrattuale mensile della categoria di appartenenza, nella
misura del:
a) 4% per il primo ed il secondo biennio di anzianità;
b) 5% per i bienni dal terzo al decimo.
Tuttavia per gli aumenti periodici maturati successivamente alla data del 1 giugno 1952 le maggiorazioni
di cui sopra si applicheranno, oltre che sulla paga contrattuale mensile, anche sulla indennità di contingenza.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di
merito né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in
cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici già maturati, eccettuati quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente
articolo, devono essere ricalcolati sui minimi di paga mensile in atto alle singole scadenze mensili.
Per quanto riguarda le variazioni dell’indennità di contingenza, il ricalcalo degli aumenti periodici si
effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.
In caso di passaggio degli intermedi dalla seconda categoria alla prima categoria, la cifra corrispondente
agli aumenti periodici già maturati nella precedente categoria sarà riportata nella misura del 33% in aggiunta alla
nuova retribuzione stabilita e l’anzianità, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi
decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Norme transitorie
Gli aumenti periodici maturati anteriormente al 1° giugno 1952 sono – con decorrenza dal momento di
entrata in vigore del presente contratto – consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfetarie di
rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art.3), e 12 giugno 1954 (art.8).
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’
(al 4 per cento)
CATEGORIA
Ex I zona
Ex II zona
Ex III zona
uomini
donne
uomini
donne
uomini
donne
Ex IV zona
1a cat.
2a cat.
uomini
2.075
1.410
1.770
1.220
2.020
1.390
donne
1.725
1.090
1.980
1.368
1.700
1.165
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ CONSOLIDATI
(al 5 per cento)
CATEGORIA
Ex I zona
Ex II zona
Ex III zona
1.940
1.336
1.670
1.145
uomini
Ex IV zona
donne
uomini
donne
uomini
donne
1a cat.
2a cat.
uomini
2.450
1.650
2.850
1.415
2.380
1.610
donne
2.030
1.380
Impiegati
2.330
1.570
1.995
1.350
2.290
1.545
1.960
1.325
Gli impiegati, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il compimento del 18° anno di età
presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla
stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi
aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5%.
Tale aliquota, per l’anzianità maturata fino al 31 maggio 1952, è calcolata sul minimo dopo tale data
invece l’aliquota stessa è calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui
appartiene l’impiegato, anche sull’indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 12 bienni per ogni categoria.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti
di merito né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in
cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricalcolati ad ogni variazione di minimi tabellari dello
stipendio mensile, con effetto dal mese successivo a quello della variazione stessa, nonché – per indennità di
contingenza – al termine di ogni anno solare e con applicazione dal 1° gennaio successivo; resta fermo, per gli
aumenti maturati prima del 1° giugno 1952, quanto stabilito dalle disposizioni nella norma transitoria.
Agli impiegati in servizio al 1° gennaio 1948 verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici,
l’anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del
compimento del 20° anno di età o di quella maturata antecedentemente all’ultimo passaggio di categoria.
126
127
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per
lo stesso titolo.
In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici
già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l’anzianità, ai fini
degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente dal giorno di
assegnazione alla nuova categoria.
Il passaggio dalla categoria 5° alla 3°, poiché avviene nell’ambito delle diverse categorie impiegatizie
d’ordine, non comporta l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma e gli aumenti periodici già
maturati saranno ricalcolati sui minimi di stipendio della nuova categoria d’ordine alla quale l’impiegato è
assegnato.
Norma transitoria
Gli aumenti periodici maturati anteriormente al 1° giugno 1952 sono – con decorrenza dal momento di
entrata in vigore del presente contratto – consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfetarie di
rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art.3), e 12 giugno 1954 (art.8).
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ CONSOLIDATI
(al 5 per cento)
CATEGORIA
Ex I zona Ex II zona Ex III zona Ex IV zona
uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne
1a cat.
2a cat.
3a cat. A
3a cat. B
3.780
2.615
1.720
1.315
3.780
2.220
1.470
1.135
3.670
2.540
1.670
1.280
3.670
2.160
1.430
1.110
3.580
2.480
1.635
1.255
3.580
2.115
1.405
1.085
3.515
2.440
1.600
1.235
3.515
2.080
1.375
1.060
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ NUOVI ASSUNTI PER MAGAZZINI GENERALI E INDUSTRIA DEL
FREDDO
1) Per i nuovi assunti dal 1° giugno 1980 per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda
o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso aziendale facente capo alla stessa azienda), dopo il 18°
anno di età, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, i lavoratori hanno diritto ad un aumento della
retribuzione mensile nelle seguenti misure e per un massimo di cinque bienni.
1° livello………………………………………………………..L. 35.000
2° livello………………………………………………………..L. 32.000
3° livello………………………………………………………..L. 30.500
4° livello…………………………………………………..……L. 29.000
5° livello……………………………………………………..…L. 28.000
6° livello……………………………………………………..…L. 27.000
7° livello……………………………………………..…………L. 26.000
2) Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere comunque assorbiti da precedenti o successivi
aumenti di merito, salvo i casi in cui tali assorbimenti siano previsti.
3) In caso di passaggio di livello successivo all’entrata in vigore della nuova regolamentazione, il
lavoratore conserverà in cifra l’importo maturato e avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali
del nuovo livello, fino a concorrenza con l’importo raggiungibile nel nuovo livello. La frazione di biennio in corso
al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
4) Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo
a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Norme transitorie
Le parti stipulanti il presente accordo concordano di incontrarsi entro il 30 Novembre 1980 per
esaminare la possibilità di armonizzare il vecchio sistema con quello individuato nel presente articolo per i
lavoratori nuovi assunti.
Nel frattempo e fino al 31 Dicembre 1980 ai lavoratori in forza alla data del 31 Maggio 1980 continuerà
ad applicarsi la normativa vigente (CCNL 26 luglio 1977).
Resta inteso che resteranno in atto le condizioni precedenti per impiegati intermedi ed operai dei
magazzini generali e per impiegati e intermedi dell’industria del freddo in forza al 31 Maggio 1980.
Per i nuovi assunti e per gli operai dell’industria del freddo saranno validi i contenuti del presente
accordo ferme le modalità di applicazione previste dalle norme precedenti.
128
PRECEDENTE NORMATIVA SULL’INDENNITA’ DI ANZIANITA’
(Ex CCNL magazzini generali, depositi per conto terzi e aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio)
Magazzini generali
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa della azienda o per dimissioni, al lavoratore
non in prova verrà liquidata una indennità per l’anzianità di servizio della misura di:
− impiegati: 31/30 della retribuzione per ogni anno di servizio;
− intermedi: 27/30 per ogni anno di anzianità;
− operai: 26/30 per l’anzianità maturata fino al 31 marzo 1975; 27/30 per l’anzianità successiva.
Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità maturata dopo il 31 dicembre 1981:
− intermedi ed operai: 28/30 per anzianità oltre il 20° anno e fino al 25° anno compiuto; 29/30 per anzianità
dal 26° anno e fino al 30° anno compiuto;
− 30/30 per anzianità oltre i 30 anni.
Per l’individuazione degli scaglioni sopra esposti, si terrà conto anche dell’anzianità precedentemente
maturata.
In ogni caso la liquidazione dell’indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le norme dell’art. 2121 del Codice Civile.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia maturato un anno di anzianità, verrà liquidata la
frazione di indennità proporzionale ai mesi di anzianità.
Agli effetti del presente articolo, sono comprese nella retribuzione oltre alle provvigioni, i premi di
produzione, la partecipazione agli utili e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere
continuativo o che siano di ammontare determinato ivi compresa l’indennità di contingenza.
Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione
agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell’ultimo triennio. Se il lavoratore non abbia compiuto 3 anni
di servizio, sulla media del periodo di servizio da lui prestato.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine e conclusi prima della risoluzione del
rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e nella partecipazione agli utili
ci si riferisce agli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E’ facoltà dell’azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall’indennità di licenziamento quanto
il lavoratore percepisce in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza compiuti dalla azienda.
Industria del freddo
Operai
La risoluzione del rapporto di lavoro dà diritto all’operaio a percepire una indennità, ragguagliata alla
retribuzione globale di fatto, nella seguente misura:
a) giorni 6 (48 ore) per il 1° e 2° anno di anzianità compiuto;
b) giorni 7 (56 ore) per il 3° e 4° anno di anzianità compiuto;
c) giorni 11 (88 ore) per ciascuno degli anni di anzianità compiuto;
d) giorni 13 (104 ore) per ciascuno degli anni di anzianità dal 10° al 17° anno compiuto;
e) giorni 15 (120 ore) per ciascuno degli anni di anzianità oltre il 17° compiuto.
L’indennità di cui sopra si applica per l’anzianità maturata posteriormente al 31 dicembre 1947.
Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità maturati dopo il 31 dicembre 1981:
− 16/30 per ciascun anno di anzianità fino al 15° anno;
− 28/30 per ciascun anno di anzianità dal 16° fino al 25° anno;
− 29/30 per ciascun anno di anzianità dal 26° fino al 30° anno;
− 30/30 per ciascun anno di anzianità oltre il 30° anno.
Per l’individuazione degli scaglioni sopra esposti, si terrà conto anche dell’anzianità precedentemente
maturata.
L’indennità di licenziamento è frazionabile a mese.
129
Intermedi
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore compete, per l’anzianità maturata
successivamente all’assegnazione della qualifica di intermedio, una indennità di 15/30 (quindici trentesimi) della
retribuzione mensile per ogni anno di anzianità presso l’azienda.
Per l’anzianità maturata successivamente al 1° gennaio 1948 l’indennità di licenziamento verrà liquidata,
per ogni anno di anzianità, nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile.
Per l’anzianità maturata successivamente al 31 agosto 1963, l’indennità di licenziamento verrà liquidata,
per ogni anno di anzianità, nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile.
Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità maturati dopo il 31 dicembre 1981:
− 28/30 per ciascun anno di anzianità fino al 25° anno;
− 29/30 per ciascun anno di anzianità dal 26° fino al 30° anno;
− 30/30 per ciascun anno di anzianità oltre il 30°.
Per l’individuazione degli scaglioni sopra esposti, si terrà conto anche dell’anzianità precedentemente
maturata.
La liquidazione dell’indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della
risoluzione del rapporto, ivi compresa l’indennità di contingenza.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della
retribuzione da considerare agli effetti del computo dell’anzianità si fa riferimento all’art. 2121 del Codice Civile.
Impiegati
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuta all’impiegato licenziato una indennità di importo
pari a tante 110mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati.
In ogni caso di liquidazione dell’indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento
della risoluzione del rapporto. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi.
Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di
produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere
continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l’impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli
utili, questi saranno commisurati sulla media dell’ultimo triennio, o, se l’impiegato non abbia compiuto tre anni
di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione, ecc., di cui al comma precedente vengano
liquidati mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verrà effettuato sulla media
dell’ultimo anno.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del
rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a
quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E’ facoltà dell’azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dalla indennità di licenziamento
quanto l’impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensione,
previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’azienda.
Nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall’art. 25 del Codice
Civile 5.8.1937 per gli impiegati dell’industria e del Codice Civile 31.7.1938 (ex art. 18 Parte IV del CCNL
30.11.1973 per i dipendenti da aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio).
Norma transitoria n.1
Con la retribuzione del mese di agosto 1977 verrà corrisposto ai lavoratori dei magazzini generali e
dell’industria del freddo un acconto di lire 75.000 (settantacinquemila) sull’indennità di anzianità dei lavoratori
in forza al 26 luglio 1977 non in prova.
L’indennità di anzianità dei medesimi lavoratori viene aumentata di pari importo rispetto alle misure
contrattualmente previste.
Agli effetti dell’indennità di anzianità è escluso dalla retribuzione, vigenti le attuali disposizioni di legge,
quanto dovuto come ulteriori aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati
posteriormente al 31 gennaio 1977.
Norma transitoria n.2
Con la retribuzione relativa al mese di luglio 1980 verrà erogata ad ogni lavoratore in forza alla data del
1° giugno 1980 a titolo di anticipazione sull’indennità di anzianità, la somma di L. 150.000 (centocinquantamila).
130
Per gli assunti successivamente al 1° gennaio 1980, l’anticipazione di cui sopra verrà erogata pro quota
mensile.
L’indennità di anzianità dei medesimi lavoratori viene aumentata di pari importo rispetto alle misure
contrattualmente previste.
AVVISI COMUNI DEL 3 DICEMBRE 2020 SUI SEGUENTI TEMI
LEGALITA’
Le Parti chiedono l’immediata ricostituzione del Tavolo della Legalità presso il MISE, con la partecipazione dei
Ministeri del Lavoro, dei Trasporti e dell’Interno, oltre che delle scriventi parti sociali, affinché vengano messi a
punto provvedimenti condivisi finalizzati a garantire lo sviluppo della legalità e della trasparenza nel mondo della
logistica, dei trasporti e delle spedizioni anche attraverso azioni e interventi volti a prevenire e a sanzionare forme
di irregolarità, nonché a individuare i soggetti destinatari di misure premiali volte a incentivare lo sviluppo della
legalità.
INFRASTRUTTURE E AMBIENTE
Le risorse rivenienti dal next generation UE rappresentano un’opportunità irrinunciabile per questo paese. In
considerazione di quanto sopra le Parti firmatarie del presente Avviso Comune individuano nelle infrastrutture
materiali con impatto positivo dal punto di vista ambientale, uno dei campi di investimenti che dovranno essere
sostenuti dalle risorse provenienti dai fondi europei.
In particolare le Parti considerano prioritario intervenire sul completamento dei corridoi europei TEN che
interessano il paese e garantire la libera circolazione sull’arco alpino senza ostacoli e limitazioni. Un sistema di
infrastrutture efficiente ed adeguato alla mobilità di merci e persone costituisce fattore di sviluppo della realtà
economiche esistenti ma anche un formidabile attrattore di investimenti pubblici e privati.
E’ necessario valorizzare il sistema di integrazione fra i grandi corridoi europei e le reti nazionali (stradali, portuali
e retroportuali, interporti, aeroporti, rete ferroviaria e aree urbane) e migliorare ed efficientare la sostenibilità
ambientale del paese. A tal proposito è indispensabile potenziare i collegamenti ferroviari e i terminal ferroviari
per il trasporto combinato ferro/strada a partire dall’upgrading infrastrutturale e tecnologico della rete e
sostenere i programmi di investimento e manutenzione delle reti autostradali e stradali. In questo contesto dovrà
trovare risposta il potenziamento delle aree di sosta dedicate ai lavoratori dell’autotrasporto, individuando un
fondo pluriennale a valere sul NextGeneration UE.
E’ necessario ottimizzare gli strumenti Marebonus e Ferrobonus.
Vanno inoltre incentivati i piani logistici delle città per garantire la mobilità delle merci al pari di quella delle
persone, attraverso un diverso modo di distribuire le merci nelle aree urbane, utilizzando prevalentemente
veicoli di ultima generazione a minore impatto ambientale ai quali garantire facilitazioni di accesso e prevedendo
un quadro regolatorio uniforme. Infine una particolare attenzione dovrà essere dedicata ai temi legati ai
collegamenti ferroviari/stradali fra interporti, aree retroportuali e porti che dovranno avere priorità di
intervento.
CCNL
Le parti richiamano il ruolo centrale del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione quale elemento di
riferimento per la definizione di trattamenti economici e normativi omogenei per tutti i lavoratori appartenenti
ad imprese la cui attività, qualunque sia la modalità attraverso cui viene svolta sia in territorio nazionale che
all’estero, è riconducibile nell’ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, smistamento,
raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci.
L’applicazione del citato CCNL per tutte le attività e le modalità che compongono il settore, in quanto sottoscritto
da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, dovrà essere sostenuta da un
intervento normativo condiviso con le parti stipulanti il presente Avviso Comune volto anche ad arginare forme
di dumping contrattuale.
COSTO DEL LAVORO
Il settore del trasporto, della logistica e della spedizione, settore trainante per l’economia e indispensabile per i
cittadini, deve essere confermato come strategico e pertanto da sostenere per far fronte agli effetti economici e
organizzativi dovuti dall’emergenza COVID-19.
131
A tal fine le Parti, ferma restando la copertura dei contributi previdenziali del lavoratore a carico della fiscalità
generale, chiedono un deciso intervento mirato alla riduzione del costo del lavoro sia lato aziende che lavoratori
introducendo, in particolare: – l’estensione su tutto il territorio nazionale dello sgravio contributivo introdotto dal “decreto agosto”, a favore
delle imprese cui si applica il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, dell’accesso allo sgravio previsto
dall’Art. 27, comma 1, del Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n 104, convertito con modificazioni della L. 13
ottobre 2020, n 126). – la totale defiscalizzazione degli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale; – la semplificazione della disciplina amministrativa sull’erogazione dei premi di risultato contrattati, l’aumento
del tetto di detassazione a favore dei lavoratori, la totale decontribuzione per l’azienda per i premi di risultato; – la proroga sulla disciplina del welfare aziendale; – l’elevazione dei limiti di esenzione contributiva e fiscale dell’indennità di trasferta; – il ristoro alle imprese per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti, l’acquisto dei DPI emergenza
COVID-19, nonché per lo svolgimento di tamponi e screening sierologici.
FORMAZIONE
Le Parti firmatarie il presente avviso comune ritengono fondamentale riaffermare il ruolo strategico della
formazione che, in un settore in continuo cambiamento come quello del trasporto merci, della logistica e della
spedizione, necessita di diventare elemento strutturale delle imprese e nel contempo un diritto inalienabile delle
lavoratrici e dei lavoratori.
La quarta rivoluzione industriale, le trasformazioni dei modelli produttivi, la pandemia sanitaria in corso che ha
sconvolto il pianeta ed ha provocato una formidabile accelerazione nell’uso delle tecnologie digitali, impongono
un ripensamento complessivo della formazione continua per adeguare le competenze, ma anche della
formazione orientata alle nuove figure professionali di cui la logistica ha un necessario bisogno.
Obiettivo condiviso è quello di implementare, in termini qualitativi e quantitativi, la formazione continua per
adeguare non solo le conoscenze ai cambiamenti tecnologici, ma accrescere in modo significativo le competenze
di lavoratrici e lavoratori e far sì che possano gestire la transizione in atto ed evitare che gli stessi rimangono
travolti.
Nell’ambito del rinnovo del CCNL le Parti affronteranno il tema della certificazione della formazione conseguita
dal lavoratore in azienda non solo quella obbligatoria per legge ma anche la formazione per il conseguimento
trasversale delle competenze.
Occorre rendere efficace la programmazione ed i contenuti condivisi della formazione che dovrà svilupparsi in
parallelo e, per certi versi, in anticipo, rispetto all’introduzione delle nuove tecnologie, alle abilità linguistiche ed
al conseguimento di nuove competenze, all’aggiornamento dei contenuti e dell’alfabetizzazione digitale.
E’ del tutto evidente che la sfida si vince se il Governo del paese assume la programmazione delle risorse nella
giusta direzione ed affronta i bisogni che le parti sociali congiuntamente ritengono prioritarie nell’interesse
generale, al fine di migliorare la qualità dei sistemi produttivi, la sostenibilità ambientale e sociale anche
attraverso una forte connessione con il sistema della formazione specializzata, ovvero le Università e gli Istituti
Tecnici superiori.
A sostegno di quanto affermato le Parti chiedono il finanziamento puntuale dei fabbisogni formativi relativi al
settore.
132
Protocollo attuativo dell’art. 47bis ss. D.lgs. 81/2015
CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione
In data 2 novembre 2020 si è avviato un confronto tra le Parti che sottoscrivono il CCNL Logistica, Trasporto
Merci, Spedizione e il relativo Protocollo del 18 luglio 2018 le quali hanno stabilito quanto segue in attuazione
dell’art. 47bis ss. d.lgs. 81/2015.
1.
Definizioni e ambito di applicazione
Ai fini del presente Protocollo, si intende per – –
piattaforma digitale: qualunque programma e/o procedura informatica utilizzati dal committente del
lavoratore di cui all’art. 47bis d.lgs. 81/2015 che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono
strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di
esecuzione della prestazione;
per lavoratore: il lavoratore di cui all’art. 47bis ss. d.lgs. 81/2015 il quale svolge attività di consegna di
beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47,
co. 2, lettera a), del codice della strada, d.lgs. 285/1992, mediante piattaforme anche digitali.
Il presente Protocollo si applica a qualsivoglia operatore commerciale e/o piattaforma digitale e/o committente
che utilizzi lavoratori di cui sopra.
2. Disciplina della prestazione lavorativa e del relativo trattamento economico e normativo
Le tutele relative alla disciplina della prestazione lavorativa e del relativo trattamento economico già definite nel
Protocollo del 18 luglio 2018, riferibili al CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni, si applicheranno altresì ai
lavoratori di cui di cui all’art. 47bis ss. d.lgs. 81/2015 che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in
ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47, co. 2, lettera a), del codice della
strada, d.lgs. 285/1992, mediante piattaforme anche digitali.
In attuazione dell’art. 47quater d.lgs. 81/2015, le parti convengono che il CCNL Logistica, Trasporto Merci,
Spedizioni, essendo stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, definisce i criteri di determinazione del compenso complessivo dei lavoratori di cui all’art. 47bis
d.lgs. 81/2015, tenendo conto di quanto definito nel Protocollo 18 luglio 2018.
Resta fermo il principio che i lavoratori di cui all’articolo 47bis d.lgs. 81/2015 non potranno essere retribuiti in
base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito il compenso minimo orario
parametrato ai minimi tabellari stabiliti dal Protocollo 18 luglio 2018.
Ai lavoratori di cui all’art. 47bis d.lgs. 81/2015 vengono garantite le indennità integrative del compenso mensile,
giornaliero od orario per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli
previste dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e dalla contrattazione di secondo livello.
3. Forma del contratto individuale. Forma delle occasioni di lavoro
I contratti individuali di lavoro di cui all’art. 47-bis d.lgs. 81/2015 debbono essere redatti per iscritto, anche ai fini
della prova, e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e
della loro sicurezza. In caso di violazione, oltre alle sanzioni stabilite dalla legge, il lavoratore avrà diritto a una
speciale indennità risarcitoria pari ai compensi percepiti nell’ultimo anno determinata equitativamente con
riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
4. Dignità. Libertà sindacale. Divieto di discriminazioni
Ai lavoratori di cui all’art. 47bis d.lgs. 81/2015 si applicano la disciplina a tutela della libertà e dignità del
lavoratore di cui alla l. 300/1970 e la disciplina antidiscriminatoria che la legge predispone per i lavoratori
subordinati.
In relazione al Titolo III della l. 300/1970 (RSA, assemblea, referendum, affissione, contributi sindacali, locali,
permessi, aspettative, guarentigie, etc.) le Parti Nazionali definiranno un regolamento a livello nazionale per
promuovere a livello aziendale e territoriale l’esercizio di tali diritti sindacali, anche mediante strumenti digitali.
5. Diritto alle prestazioni della bilateralità del CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni
Le tutele relative alla bilateralità e all’assistenza sanitaria integrativa, già definite nel Protocollo del 18 luglio
2018, riferibili al CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni, si applicheranno altresì ai lavoratori di cui di cui
all’art. 47bis ss. d.lgs. 81/2015 che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con
l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47, co. 2, lettera a), del codice della strada, d.lgs. 285/1992,
mediante piattaforme anche digitali.
6. Contrattazione collettiva di secondo livello – territoriale o aziendale
133
Vista la peculiarità delle figure in oggetto, le caratteristiche delle attività svolte fortemente interconnesse
con le singole articolazioni urbane ed al fine di addivenire ad una organizzazione del lavoro coerente
rispetto alle esigenze aziendali e comprensiva delle condizioni dei lavoratori e delle specifiche situazioni
territoriali, le parti stipulanti e competenti territorialmente, su richiesta di una di esse, si incontreranno
per definire accordi, in sede aziendale o territoriale. In tali accordi potranno trovare definizione, tra l’altro:
la predisposizione di percorsi di formazione che le parti ritenessero utili e necessari anche in relazione
all’utilizzo di sistemi digitali, il riconoscimento del buono pasto giornaliero, la definizione di un premio di
risultato, gli aspetti relativi alla privacy in relazione all’utilizzo di strumenti telematici che rilevano la
posizione del lavoratore e che non possono in alcun modo essere utilizzati ai fini disciplinari, la definizione
di tutti gli aspetti relativi all’utilizzo dei mezzi per non creare oneri diretti al lavoratore. Tali elementi sono
a titolo indicativo e non esaustivo.
Roma, 2 novembre 2020
Le Associazioni Datoriali
AITE
AITI
ASSOESPRESSI
ASSOLOGISTICA
ASSOTIR
CLAAI
CNA FITA
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
CONFTRASPORTO
FAI
FEDERLOGISTICA
FEDERTRASLOCHI
UNITAI
FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
CONFETRA
FEDESPEDI
FEDIT
FIAP
FISI
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
SNA-CASARTIGIANI
TRASPORTOUNITO/FIAP
Le OO.SS: Nazionali
FILT/CGIL
FIT/CISL
UILTRASPORTI
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INDICE GENERALE
CCNL 6 DICEMBRE 2024
VERBALE DI ACCORDO
PREMESSA
Capitolo I – Relazioni industriali
Capitolo II – Disposizioni generali
Art. 1 – Vigenza
Art. 2 – Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 3 – Sostituzione degli usi
Art. 4 – Assunzione
Art. 4 bis – Trattamento per i lavoratori nuovi assunti
Art. 5 – Periodo di prova
Art. 6 – Classificazione del personale
Art. 7 – Mutamento di mansioni
Art. 8 – Cumulo di mansioni
Art. 9 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante – Flessibilità
Art. 9 bis – Lavoro agile
Art. 9 ter – Disconnessione
Art. 10 – Riposo settimanale
Art. 11 – Orario di lavoro per il personale viaggiante
Pag.
Art. 11 bis – Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante
impiegato in mansioni discontinue
“
Art. 11 ter – Nuove assunzioni di personale viaggiante
“
Art. 11 quater – Norme a sostegno delle imprese di autotrasporto – Premialità
Art. 11 quinquies – Disposizioni particolari per il personale viaggiante inquadrato
alla qualifica 1 parametri retributivi G-H
“
“
Art. 11 sexies – Distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli – Rider “
Art. 11 septies – Satellitari
“
Art. 12 – Lavoro notturno – Lavoro domenicale con riposo compensativo –
Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali
Art. 13 – Lavoro straordinario e banca ore
Art. 14 – Festività abolite
Art. 15 – Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 16 – Indennità di lavoro notturno
Art. 17 – Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 – Tredicesima mensilità
Art. 19 – Quattordicesima mensilità
Art. 20 – Assenze, permessi e congedo matrimoniale
Art. 21 – Permessi per gravi e documentati motivi familiari
Art. 22 – Diritto allo studio, formazione continua, formazione personale viaggiante “
Art. 23 – Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi
“
Art. 24 – Ferie
Art. 24 bis – Ferie solidali
Art. 25 – Tutela delle persone con disabilità
Art. 26 – Tutela etilisti
Art. 27 – Servizio militare
Art. 28 – Indennità varie e alloggio al personale
Art. 29 – Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile
Art. 30 – Responsabilità dell’autista e del personale di scorta
Art. 31 – Ritiro patente/carta conducente
Art. 32 – Diritti e doveri del lavoratore – Provvedimenti disciplinari – Licen-
ziamenti
Art. 33 – Trasferimenti
Art. 34 – Piccola manutenzione e pulizia macchine
135
136
Art. 35 – Indumenti di lavoro “
Art. 36 – Preavviso di licenziamento e di dimissioni “
Art. 37 – Trattamento di fine rapporto “
Art. 38 – Secondo livello di contrattazione “
Art. 39 – Controversie “
Art. 40 – Compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori “
Art. 41 – Diritti sindacali “
Art. 42 – Appalto di lavori di logistica, facchinaggio, movimentazione merci-
cambi di appalto – clausola sociale – qualificazione della filiera “
Art. 43 – Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione “
Art. 44 – Cessione, trasformazione e cessazione dell’azienda “
Art. 45 – Trasporti speciali “
Art. 46 – Sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 46 bis – Rappresentante per la sicurezza – Rappresentante per la sicurezza di sito “
Art. 47 – Distacco “
Art. 48 – Molestie sessuali sui luoghi di lavoro – Violenza di genere “
Art. 49 – Mobbing “
Art. 50 – Previdenza complementare – Priamo “
Art. 51 – Assistenza sanitaria integrativa – Sanilog “
Art. 52 – Ente Bilaterale – Ebilog “
Art. 53 – Lavoratori stranieri “
Art. 54 – Tossicodipendenza “
Art. 54 bis – Misure per contrastare l’assenteismo del personale viaggiante
e/o del personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei
mezzi di trasporto “
Capitolo III – Mercato del lavoro “
Premessa “
Dichiarazione congiunta premessa all’art. 55 “
Art. 55 – Contratto di lavoro a tempo determinato “
Art. 56 – Contratto a tempo parziale “
Art. 57 – Apprendistato professionalizzante “
Art. 58 – Lavoro somministrato “
Minimi tabellari mensili ed Elemento Professionale d’Area (EPA) “
EDR “
PARTE SPECIALE “
Sezione prima – ex CCNL autotrasporto,
spedizione merci e logistica “
Art. 59 – Flessibilità “
Art. 60 – Giorni festivi “
Art. 61 – Retribuzione “
Art. 62 – Rimborso spese – Indennità equivalenti “
Art. 63 – Malattia, infortunio, cure termali “
Art. 64 – Tutela della maternità “
Art. 65 – Composizione delle RSU “
Art. 66 – Previdenza per le aziende del terziario – Fasc “
Art. 67 – Reperibilità “
Sezione seconda – ex CCNL magazzini generali,
depositi per conto terzi e aziende produttrici di energia
refrigerante e ghiaccio “
Art. 68 – Rappresentanze sindacali unitarie “
Art. 69 – Orario di lavoro normale in regime di flessibilità “
Art. 70 – Orario di lavoro normale in regime di flessibilità “
Art. 71 – Giorni festivi “
Art. 72 – Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a man-
sioni di semplice attesa o custodia “
Art. 73 – Retribuzione: corresponsione e divisori “
Art. 74 – Elementi della retribuzione “
Art. 75 – Mense aziendali/Indennità di mensa “
Art. 76 – Indennità di reperibilità
Art. 77 – Trattamento di malattia e infortunio
Art. 78 – Aspettativa
Art. 79 – Trattamento di missione e trasferta
Art. 80 – Rimborso spese per rinnovo porto d’armi
Sezione terza – Cooperazione
Premessa
Campo di applicazione
Disposizioni generali
Art. 9 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art.11 – Orario di
lavoro per il personale viaggiante
Art. 61 Parte Speciale sezione prima – Retribuzione
Art. 13 Parte Generale – Lavoro straordinario
Art. 62 Parte Speciale sezione prima – Rimborso spese, indennità equivalenti
Art. 17 – Aumenti periodici di anzianità
Artt. 26, 54 e 63 – Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo
Art. 32 – Diritti e doveri del lavoratore – Provvedimenti disciplinari e licenziamenti
Art. 41 – Diritti sindacali
Dichiarazione delle Centrali Cooperative
Sezione quarta – Artigiana
Decorrenza e sfera di applicazione
Relazioni sindacali
Art. 1 Diritto alle prestazioni della bilateralità………………………………
Art. 2 Assistenza sanitaria integrativa – SAN.ARTI
Art. 3 – Verifica della discontinuità e degli inquadramenti Operai Specializzati
area professionale C
Art. 4 Verifica ex art. 30
Art. 5 Occupazione e reinserimento al lavoro
Art. 6 Contratto a tempo determinato
Art. 7 Stagionalità
Art. 8 Diversa erogazione delle mensilità supplementari
Art. 9 Lavoro notturno
Art. 10 Ritiro patente/carta conducente
Art. 11 Contratto a tempo parziale
Linee di indirizzo per lo sviluppo della contrattazione di II livello
Allegato “Schema Tipo” di Accordo regionale
Protocollo per il rilancio del settore autotrasporto merci
Allegati
Linee guida per la forfettizzazione dello straordinario e dell’indennità di
trasferta
Accordo 30 maggio 2019 cooperazione…………………………………….
Comunicazione sulla installazione di sistemi di controllo satellitare
Ex Fondo di previdenza impiegati magazzini generali
Precedente normativa sugli scatti di anzianità
Precedente normativa sull’indennità di anzianità
Avviso comune 3 dicembre 2020
Protocollo attuativo dell’art. 47bis ss. D.lgs. 81/2015