Astercoop

INDICE DEI CONTENUTI

Titolo Primo – Elementi identificativi

Articolo 1 Denominazione. Adesione ad Associazione di rappresentanza.

Articolo 2 Sede.

Articolo 3 Scopi.

Articolo 4 Oggetto sociale.

Articolo 5 Durata.

Titolo Secondo – Dei Soci.

Articolo 6 Soci cooperatori.

Articolo 7 Procedura di ammissione.

Articolo 8 Soci cooperatori in formazione.

Articolo 9 Obblighi dei Soci cooperatori.

Articolo 10 Diritti dei Soci.

Articolo 11 Divieto di concorrenza.

Articolo 12 Rinvio.

Titolo Terzo – Finanza cooperativa.

Articolo 13 Soci sovventori.

Articolo 14 Soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

Articolo 15 Strumenti finanziari.

Titolo Quarto – Perdita della qualità di Socio.

Articolo 16 Perdita della qualità di Socio cooperatore.

Articolo 17 Recesso.

Articolo 18 Decadenza.

Articolo 19 Esclusione.

Articolo 20 Morte

Articolo 21 Rapporto associativo e mutualistico.

Articolo 22 Procedura di recesso, decadenza o esclusione.

Articolo 23 Liquidazione della partecipazione.

Articolo 24 Rinvio.

Titolo Quinto – Rapporti mutualistici, Regolamento interno, Ristorni.

Articolo 25 Rapporti mutualistici e Regolamento interno.

Articolo 26 Ristorni.

Titolo Sesto – Patrimonio Sociale.

Articolo 27 Patrimonio Sociale.

Articolo 28 Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Articolo 29 Partecipazioni dei Soci cooperatori.

Articolo 30 Esercizio sociale, bilancio, utili.

Titolo Settimo – Organi sociali.

Articolo 31 Organi Sociali.

Articolo 32 Assemblee.

Articolo 33 Presidenza dell’Assemblea.

Articolo 34 Assemblea straordinaria.

Articolo 35 Quorum.

Articolo 36 Modalità di voto.

Articolo 37 Diritto di voto.

Articolo 38 Assemblea straordinaria.

Articolo 39 Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

Articolo 40 Assemblee separate.

Articolo 41 Consiglio di Gestione.

Articolo 42 Convocazione del Consiglio di Gestione.

Articolo 43 Poteri di amministrazione.

Articolo 44 Sostituzione degli Amministratori.

Articolo 45 Presidente. Poteri di rappresentanza.

Articolo 46 Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 47 Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 48 Competenze del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 49 Deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 50 Revisione legale dei conti.

Articolo 51 Collegio Arbitrale.

Titolo Ottavo – Scioglimento e liquidazione.

Articolo 52 Scioglimento.

Articolo 53 Devoluzione del Patrimonio Sociale.

Titolo Nono – Disposizioni Finali.

Articolo 54 Regolamenti.

Articolo 55 Requisiti per la mutualità prevalente.

Articolo 56 Rinvio.


TITOLO PRIMO

Elementi identificativi.

Articolo 1

Denominazione. Adesione ad Associazione di rappresentanza.

E’ costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente con la denominazione: “Aster Coop Soc. Coop.”.

La Cooperativa può aderire – anche ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 – ad una o più Organizzazioni del Mondo Cooperativo ed alle loro articolazioni periferiche territorialmente competenti.

Articolo 2

Sede.

La Cooperativa ha la propria sede nel Comune di Udine.

Il Consiglio di Gestione è competente, ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del Codice Civile al trasferimento della sede nell’ambito del territorio nazionale e alla istituzione e soppressione di sedi secondarie.

Il Consiglio di Gestione può istituire o sopprimere filiali, succursali e unità operative di ogni tipo.

Articolo 3

Scopi.

La Cooperativa, retta dai principi della mutualità prevalente, senza finalità speculative, si propone, attraverso lo svolgimento delle attività indicate al successivo articolo 4, il perseguimento dei seguenti scopi, in conformità alle previsioni contenute in apposito documento, approvato dall’Assemblea, e denominato “Carta dei Valori di Aster Coop”:

(a) creare nuove opportunità di lavoro per i propri soci cooperatori;

(b) assicurare ai propri soci cooperatori continuità di lavoro, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno;

(c) conseguire per i propri soci cooperatori più favorevoli condizioni normative ed economiche inerenti alla prestazione di lavoro;

(d) accrescere la capacità lavorativa e la qualificazione dei propri soci cooperatori, anche attraverso la cura della formazione e dell’aggiornamento professionale;

(e) sviluppare nei propri soci cooperatori, anche attraverso la prestazione di lavoro, il senso di partecipazione all’attività dell’impresa collettiva;

(f) promuovere, nel contesto della prestazione di lavoro e della vita societaria, i valori costituzionali del lavoro, della solidarietà, della dignità, dell’uguaglianza, della libertà, della sicurezza e della salute.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Gli scopi e l’oggetto sociale della Cooperativa vengono inoltre perseguiti nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, attraverso l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6 comma terzo del medesimo decreto legislativo.

La Cooperativa adotta in tal senso anche un Codice Etico, che, oltre a richiamare quanto previsto dalla “Carta dei Valori di Aster Coop”, allinea gli scopi e l’oggetto sociale di Aster Coop ai principi espressi nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 4

Oggetto sociale.

La Cooperativa, con riferimento agli scopi di cui al precedente art. 3, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci ed avvalendosi delle loro prestazioni lavorative, ha per oggetto della propria attività la prestazione di servizi della seguente tipologia, nei limiti stabiliti delle vigenti leggi:

(a) terziarizzazione parziale o totale dei processi logistici aziendali, in ogni fase della catena (rifornimento di materie prime e semilavorati, immagazzinamento di prodotti finiti, distribuzione), ivi comprese le operazioni accessorie, quali, esemplificativamente, controllo qualitativo e quantitativo delle merci e delle giacenze, imballaggio, raccolta degli ordinativi, spedizione, contabilizzazione;

(b) movimentazione di beni, prodotti, attrezzature, merci, contenitori ed ogni altra cosa mobile, con o senza l’ausilio di mezzi meccanici;

(c) autotrasporto merci per conto proprio e per conto terzi;

(d) esercizio di servizi ferroviari, per conto proprio e conto terzi;

(e) handling portuale ed aeroportuale ed operazioni correlate;

(f) gestione, anche in outsourcing, di magazzini ordinari, di magazzini frigoriferi, di magazzini stagionatori e di invecchiamento a temperatura costante e controllata, di magazzini per medicinali, di archivi per documenti, di silos, di piattaforme logistiche, di depositi, di distriparks ed altri nodi logistici, anche intermodali;

(g) progettazione, preventivazione, avviamento operativo, formazione profes-sionale, monitoraggio delle perfomances ed altre attività preparatorie, di studio ed analisi nel campo della logistica, del deposito, del trasporto, delle spedizioni e delle altre operazioni connesse, con esclusione delle attività riservate dalla legge ad iscritti a particolari Albi o elenchi;

(h) facchinaggio, anche con l’ausilio di mezzi meccanici, ed attività a questo preliminari, complementari o accessorie, quali insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, selezione e cernita, deposito, presa in consegna;

(i) pulizia di magazzini, depositi, piazzali, carri, autocarri, contenitori, celle frigorifere, con correlative operazioni relative a rifiuti e materiali di risulta;

(j) ogni altro servizio, anche diverso da quelli specificamente menzionati alle lettere precedenti, avente comunque natura logistica o connessione con attività di logistica già svolte dalla Cooperativa.

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali.

A tal fine la Cooperativa può:

(a) acquistare o prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, fabbricati, immobili, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e beni mobili di ogni specie, aziende e rami di azienda;

(b) alienare o concedere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato fabbricati, immobili, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e beni mobili di ogni specie, aziende e rami di azienda;

(c) costruire, ricostruire e acquistare fabbricati, magazzini, immobili, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e beni mobili di ogni specie;

(d) cedere a chiunque, anche a riscatto, qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà della Cooperativa, ivi comprese aziende e rami di azienda;

(e) chiedere in concessione – e successivamente a tale titolo condurre – terreni, piazzali, rami ferroviari, banchine, moli ed altri beni immobili appartenenti al demanio dello Stato o di altri Enti pubblici;

(f) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, consorzi, associazioni, aventi scopi affini, analoghi o complementari;

(g) coordinare dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario le società partecipate, fornendo loro relativa assistenza, anche in termini di elaborazione e gestione dei dati contabili ed aziendali, fatte salve le attività che le vigenti leggi riservano a soggetti iscritti in particolari Albi o Elenchi;

(h) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale, tipica o atipica, per debiti e obbligazioni proprie o dei soci o per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative o di società partecipate;

(i) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussorii diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

(j) dare adesione ad un Gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell’art. 2545-septies del Codice Civile.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale.

Articolo 5

Durata.

La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO SECONDO

Dei soci

Articolo 6

Soci cooperatori.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori:

(a) tutti i lavoratori di ambo i sessi che abbiano la capacità di agire, che esercitino l’arte o il mestiere corrispondente o affine alle attività svolte dalla Cooperativa ed indicate al precedente art. 4 e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione, anche se in via di formazione, possano partecipare direttamente e proficuamente ai lavori della Cooperativa e collaborare attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo;

(b) gli elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

I soci cooperatori:

(a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando, nei limiti stabiliti dalla legge e dal vigente Statuto, alla formazione degli Organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’ impresa;

(b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;

(c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Non possono assumere la qualità di soci cooperatori coloro i quali esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, oppure coloro i quali hanno un interesse, diretto o indiretto, in imprese che esercitano un’attività identica o affine con quella della Cooperativa, salva – in questa seconda ipotesi – una espressa e motivata autorizzazione del Consiglio di Gestione, e fermo restando il limite generale rappresentato dal contrasto con gli interessi sociali.

Non possono assumere la qualità di soci cooperatori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Articolo 7

Procedura di ammissione.

Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare una domanda scritta al Consiglio di Gestione, in cui deve:

(a) indicare il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio, la cittadinanza ed il codice fiscale;

(b) indicare le specifiche competenze professionali possedute, l’effettiva attività svolta e l’esperienza lavorativa eventualmente maturata nei settori di attività in cui opera la cooperativa;

(c) indicare l’ammontare complessivo delle azioni che intende sottoscrivere, che non dovrà mai essere inferiore – nel complesso – ad Euro 2.600,00 (duemilaseicento//00), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

(d) dichiarare la volontà di stabilire, sin dal momento dell’adesione alla Cooperativa, un rapporto di lavoro fra quelli ammessi dalle vigenti leggi, dal presente Statuto e dal Regolamento Interno;

(e) dichiarare di impegnarsi ad osservare le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

Il Consiglio di Gestione valuta la sussistenza, in capo all’aspirante socio, dei requisiti richiesti per l’ammissione, l’inesistenza di cause ostative o di incompatibilità e delibera sull’ammissione dell’aspirante socio nonché sull’instaurazione del rapporto di lavoro.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata nel libro dei soci a cura del Consiglio di Gestione.

Immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione di ammissione, il socio deve liberare le azioni sottoscritte, nel numero e nella misura stabilita dal Consiglio di Gestione ai sensi del successivo art. 29, tenuto anche conto della tipologia dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa.

Ove, per disposizione del Consiglio di Gestione, sia consentita la liberazione rateale delle azioni sottoscritte, il primo versamento dovrà in ogni caso essere effettuato, al più tardi, contestualmente alla corresponsione della prima retribuzione mensile intera. Il mancato versamento integra una ipotesi di decadenza dalla qualità di Socio.

Qualora la domanda di ammissione venga respinta, il Consiglio di Gestione deve motivare la relativa deliberazione e comunicarla all’interessato entro sessanta giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull’istanza di ammissione si pronunci l’Assemblea. Quest’ultima delibera sulla questione in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Gestione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Art. 8

Soci cooperatori in formazione.

I nuovi soci cooperatori vengono ammessi nella categoria speciale dei Soci cooperatori in formazione.

Il Socio in formazione non ha diritto di voto nelle delibere riguardanti l’elezione a cariche sociali, né può esservi designato.

Il Socio in formazione non può esercitare i diritti previsti dalla disposizione di cui all’art. 2545-bis del Codice Civile.

Il Regolamento interno disciplina il trattamento economico e normativo del Socio cooperatore in formazione, anche allo scopo di consolidare il vincolo sociale e di premiare lo sforzo lavorativo e partecipativo del medesimo.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Direttore delle risorse umane, adotta una delibera con la quale disciplina, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la durata, la tipologia e le modalità dei percorsi formativi, avuto riguardo alle diverse posizioni ed aree professionali.

Il periodo di formazione, della durata complessiva di ventiquattro mesi, si articola in due fasi: prima e seconda fase di formazione.

Nella prima fase, il socio in formazione viene valutato nella sua generica attitudine professionale e di inserimento nella Cooperativa, e ciò attraverso l’osservazione della sua capacità di lavoro e di apprendimento, della sua attitudine alla collaborazione con gli altri soci, con i Responsabili di reparto e con i Dirigenti, della sua idoneità a partecipare in modo proficuo ai lavori dell’impresa.

Durante tale fase il Socio può essere escluso in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva. Anche il Socio, durante il suddetto periodo, può decidere di interrompere, senza preavviso, né indennità sostitutiva, il rapporto sociale e di lavoro.

La prima fase del periodo di formazione ha la seguente durata:

    • sei mesi per i Quadri (IV area – tutte le posizioni);

    • quattro mesi per la III area – 2^ e 1^ posizione;

    • tre mesi per la II area – 3^, 2^ e 1^ posizione;

    • tre mesi per la I area – 2^ e 1^ posizione.

Nella seconda fase, della durata che residua sino al completamento del periodo di ventiquattro mesi, il socio in formazione è tenuto al rispetto degli obblighi previsti nel Regolamento interno in relazione a tale sua qualità. Al termine della seconda fase il socio viene ammesso nella categoria dei Soci cooperatori con delibera del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione, su motivata proposta del Direttore delle Risorse umane, può ammettere senz’altro l’aspirante socio cooperatore nella categoria ordinaria o abbreviare o omettere una o entrambe le fasi del periodo di formazione nelle seguenti ipotesi:

(a) rispetto a coloro che sono già stati soci della Cooperativa, ed il cui rapporto sia cessato per cause diverse dalla decadenza o dall’esclusione;

(b) rispetto a coloro i quali abbiano ricoperto funzioni gestorie o di direzione in altre Società cooperative o imprese operanti nei settori di attività della Cooperativa o nell’ambito della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e delle sue articolazioni periferiche o di Associazioni a questa facenti capo;

(c) rispetto a coloro i quali, fuori dai casi precedenti, a giudizio motivato del Consiglio di Gestione, in ragione della propria precedente comprovata attività professionale o delle proprie qualità o caratteristiche personali, siano già dotati di una formazione completa o di una sicura capacità di inserimento nella Cooperativa, avuto riguardo alla situazione di questa al momento della loro ammissione.

I soci in formazione non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Qualora, nell’interesse della Cooperativa, sia necessario ammettere nuovi soci cooperatori in formazione in numero tale da superare il rapporto sopra indicato, il Consiglio di Gestione provvederà, anche in deroga alle previsioni del Regolamento interno, ad ammettere nella categoria dei Soci cooperatori i soci in formazione che abbiano effettuato positivamente la maggior parte del percorso formativo assegnatogli.

Articolo 9

Obblighi dei soci cooperatori.

I soci cooperatori sono obbligati:

(a) a liberare le azioni sottoscritte con le modalità ed i termini stabiliti dal presente Statuto e dal Consiglio di Gestione ai sensi del successivo art. 29;

(b) ad osservare le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

(c) ad eseguire il lavoro ad essi assegnato secondo le modalità ed i termini stabiliti e le disposizioni impartite dalla direzione della Cooperativa e secondo le esigenze e le necessità della stessa, con il massimo impegno e diligenza, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento interno;

(d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell’attività della Cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di cui la Cooperativa stessa ha la disponibilità;

(e) ad eseguire prestazioni di lavoro di carattere straordinario, nei limiti stabiliti dalla legge;

(f) a rimanere in posizione di aspettativa non retribuita qualora l’organizzazione del lavoro della Cooperativa, anche in conseguenza di cessazione o riduzione dei servizi resi a terzi in appalto o in altra forma contrattuale, non permetta il loro inserimento in altre attività lavorative;

(g) ad osservare, in caso di cessazione per propria iniziativa del rapporto sociale e di lavoro, il periodo di preavviso stabilito dal Regolamento interno.

Articolo 10

Diritti dei soci.

Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 8, i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda (oppure almeno un ventesimo, quando la Cooperativa ha più di tremila soci), gli stessi hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Articolo 11

Divieto di concorrenza.

E’ fatto divieto assoluto ai Soci cooperatori di esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

E’ fatto altresì divieto ai Soci cooperatori di partecipare ad altre società o imprese che svolgano attività identica, affine o comunque concorrente rispetto a quella della Cooperativa, e di prestare lavoro subordinato o a qualsiasi altro titolo a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto identico, affine o comunque concorrente rispetto a quello della Cooperativa, salvo motivata e preventiva deroga del Consiglio di Gestione.

Articolo 12

Rinvio.

Per quanto non è espressamente previsto nello Statuto e nel Regolamento interno, si applicano alla categoria dei soci in formazione le disposizioni previste per i soci cooperatori.

TITOLO TERZO

Strumenti Finanziari.

Articolo 13

Soci sovventori.

Possono essere ammessi alla Cooperativa, ai sensi dell’art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, Soci Sovventori, che investono capitali nell’impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere Soci Sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai Soci Sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei Soci Sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 4.

L’ammissione del Socio Sovventore è deliberata dal Consiglio di Gestione, cui spetta la competenza ad effettuare l’emissione delle azioni.

Si applicano, quanto al procedimento di ammissione, le disposizioni riguardanti i Soci Cooperatori, in quanto compatibili.

A ciascun Socio Sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l’ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci Sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Al Socio Sovventore recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma del presente Statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei Soci Sovventori può essere maggiorato, rispetto a quello dei Soci Cooperatori, fino alla misura massima consentita dalla legge.

I Soci Sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei Soci Sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da Soci Cooperatori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei Soci Sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Gestione.

In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei Soci Sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei Soci Cooperatori.

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, il rapporto con i Soci Sovventori sarà disciplinato da apposito Regolamento interno approvato dall’assemblea ordinaria dei Soci.

I Soci Sovventori sono obbligati:

(a) alla liberazione delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento interno;

(b) all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

I Soci Sovventori non sono ammessi a fruire delle prestazioni e dei servizi della Cooperativa e non partecipano allo scambio mutualistico.

Articolo 14

Soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

Qualora la Cooperativa abbia adottato procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, in conformità di quanto previsto al precedente articolo 4, essa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il competente ufficio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai Soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i Soci cooperatori.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% (due per cento) rispetto a quella delle partecipazioni dei Soci cooperatori stabilita dall’Assemblea ordinaria dei Soci.

All’atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento interno approvato dall’assemblea ordinaria dei Soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

(a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento interno;

(b) all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 15

Strumenti finanziari.

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per la società per azioni.

L’emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall’Assemblea straordinaria, che stabilisce l’importo complessivo dell’emissione, i diritti patrimoniali o anche amministrativi eventualmente attribuiti ai possessori degli stessi e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.

TITOLO QUARTO

Perdita della qualità di socio.

Articolo 16

Perdita della qualità di Socio cooperatore.

La qualità di Socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Articolo 17

Recesso.

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, può recedere il socio cooperatore:

(a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

(b) che non si trovi più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta al Consiglio di Gestione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Articolo 18

Decadenza.

Oltre che nei casi previsti dal presente Statuto, la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Gestione nei confronti dei Soci cooperatori:

(a) interdetti od inabilitati o falliti;

(b) che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6;

(c) in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al trattamento pensionistico;

(d) nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della Cooperativa e comunque di perdita dei requisiti per essere Socio cooperatore;

(e) che abbiano sciolto unilateralmente per dimissioni o recesso l’ulteriore rapporto di lavoro instaurato con l’adesione alla Cooperativa o successivamente.

Articolo 19

Esclusione.

Fermo quanto previsto in relazione al socio in formazione, l’esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Gestione nei confronti del Socio cooperatore:

(a) che si sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti interni o dal rapporto mutualistico;

(b) che sia recidivo nell’inadempimento non grave delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a) e, nonostante diffida, non abbia adeguato la propria condotta in conformità a quanto richiestogli;

(c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle partecipazioni sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

(d) che abbia violato gli obblighi di non concorrenza previsti dall’art. 11 dello Statuto;

(e) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

(f) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato, anche se pronunciata ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati dolosi la cui gravità o natura renda improseguibile il rapporto sociale;

(g) che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;

(h) che riveli a terzi segreti aziendali sia in campo tecnico che commerciale o notizie comunque riservate riguardanti la Cooperativa e/o i suoi Soci o che trafughi studi, disegni, progetti o documenti della Cooperativa;

(i) che compia atti di insubordinazione nei confronti dei superiori;

(l) che provochi per colpevole negligenza sul lavoro danni ai mezzi, alle attrezzature, al materiale della Cooperativa o di terzi;

(n) che sottragga o danneggi volontariamente materiali, mezzi ed attrezzature della Cooperativa o di terzi;

(o) che abbandoni il posto di lavoro o che si rifiuti di prestare orario di lavoro straordinario senza giustificato motivo di impedimento;

(p) che abbia subìto la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro ad iniziativa della Cooperativa per giusta causa, per giustificato motivo o per ragioni disciplinari;

(q) che non abbia osservato il divieto di fumo nei reparti dove esso è previsto;

(r ) che sia stato recidivo nelle mancanze sanzionate dal regolamento interno con la sospensione;

(s) che abbia dato luogo o partecipato ad un alterco litigioso, con altri soci o terzi, durante il lavoro;

(t) che sia stato assente dal lavoro senza giustificazione per un periodo superiore a tre giorni;

(u) che durante il lavoro sia colto in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti;

(v) che, all’interno dei reparti o dei magazzini, esegua durante l’orario di lavoro, attività per conto proprio o di terzi;

(w) che rifiuti il trasferimento in altro reparto o che – dopo avere subito il ritiro della patente – rifiuti di essere adibito a mansioni diverse, anche non equivalenti;

(y) che rifiuti, ai sensi delle vigenti leggi, il distacco presso altre cooperative o società in genere;

(z) negli altri casi previsti dalle vigenti leggi e dallo Statuto, anche in virtù di quanto previsto nel Codice Etico.

Articolo 20

Morte.

In caso di morte del socio cooperatore, i successori hanno diritto alla liquidazione della partecipazione, secondo le disposizioni dell’art. 23.

Articolo 21

Rapporto associativo e mutualistico.

La Cooperativa, in ossequio alle previsioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142, considera il rapporto associativo come preminente e assorbente rispetto all’ulteriore rapporto di lavoro, del quale costituisce altresì presupposto essenziale ed irrinunciabile.

Il rapporto di lavoro si estingue, pertanto, con il recesso, la decadenza, l’esclusione e la morte del socio cooperatore e comunque in ogni altro caso di perdita della qualità di socio, accertata o deliberata in conformità della Legge, del presente Statuto e del Regolamento interno.

Il venire meno dell’ulteriore rapporto di lavoro determina, ai sensi dei precedenti articoli, la cessazione del rapporto associativo. Tuttavia, su specifica richiesta dell’interessato, o quando l’ulteriore rapporto di lavoro sia stato costituito sin dall’inizio come rapporto a termine, il Consiglio di Gestione, per motivate ragioni di carattere organizzativo o tecnico-produttivo, ha facoltà di deliberare il mantenimento temporaneo del rapporto sociale per un tempo determinato, nei limiti stabiliti dal Regolamento interno, pur se l’ulteriore rapporto di lavoro sia venuto meno.

Articolo 22

Procedura di recesso, decadenza o esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure con lettera raccomandata consegnata a mani. Essa viene esaminata dal Consiglio di Gestione entro sessanta giorni dalla ricezione; la relativa delibera è comunicata immediatamente al Socio, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale il Consiglio di Gestione ha ritenuto non sussistenti i presupposti del recesso, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui all’art. 51.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dal giorno della comunicazione del provvedimento di accoglimento del Consiglio di Gestione.

Le delibere del Consiglio di Gestione in materia di decadenza ed esclusione devono essere comunicate al destinatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso tali delibere il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui all’articolo 51 entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La decadenza e l’esclusione hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dal giorno della comunicazione del provvedimento del Consiglio di Gestione.

Articolo 23

Liquidazione della partecipazione.

I Soci cooperatori receduti, decaduti o esclusi nonché i successori del Socio cooperatore defunto hanno solamente diritto al rimborso della partecipazione al capitale effettivamente versata ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale; la relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto.

Il pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso verrà effettuato entro i centottanta giorni successivi all’approvazione del predetto bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale suo credito liquido o di quanto deliberato a carico del Socio cooperatore.

I Soci cooperatori esclusi ai sensi dell’articolo 19 hanno diritto al rimborso della partecipazione al capitale effettivamente versata ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, salvo il potere del Consiglio di Gestione di deliberare la perdita parziale o totale della stessa nei casi che rivestono carattere di particolare gravità.

La domanda di rimborso deve essere fatta con raccomandata, a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre l’anno della scadenza dei centottanta giorni di cui al secondo comma del presente articolo. In mancanza le somme spettanti ai soci cooperatori uscenti saranno devolute alla riserva legale, con deliberazione del Consiglio di Gestione.

In ogni caso i Soci cooperatori uscenti ed i loro successori a causa di morte risponderanno verso la Cooperativa per il pagamento dei versamenti ancora dovuti per un anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione della qualità di socio. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso quest’ultima nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della partecipazione.

Articolo 24

Rinvio.

Le disposizioni in materia di perdita della qualità di socio si applicano, in quanto compatibili, anche ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

TITOLO QUINTO

Rapporti mutualistici, regolamento interno, ristorni.

Articolo 25

Rapporti mutualistici e Regolamento interno.

I rapporti tra la Cooperativa ed i Soci cooperatori sono disciplinati da un Regolamento interno, che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la Cooperativa ed i soci, nel rispetto del principio di parità di trattamento nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici.

In particolare, data la peculiare posizione occupata dal Socio cooperatore nell’ambito organizzativo e produttivo della Cooperativa, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dal Regolamento interno sopra citato, nel rispetto delle norme di Legge e più specificamente dell’art. 3 della Legge n. 3.4.2001, n. 142 e successive modificazioni.

Il predetto Regolamento interno potrà delineare i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l’Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure ritenute più idonee a far fronte allo stesso.

Il Regolamento interno potrà, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento, nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il Regolamento interno è predisposto dal Consiglio di Gestione ed è approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Articolo 26

Ristorni.

Il ristorno è ripartito tra i Soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa, in conformità dei criteri stabiliti nel Regolamento interno di cui al precedente articolo 25.

Detti criteri debbono considerare:

  1. della qualità dello scambio mutualistico, con riferimento alla professionalità acquisita dai Soci cooperatori, tenendo anche conto dell’inquadramento attribuito;

  2. della quantità dello scambio mutualistico, con riferimento al lavoro profuso dai Soci cooperatori.

TITOLO SESTO

Patrimonio sociale.

Articolo 27

Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:

(a) dal capitale dei Soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni – che non vengono emesse – , ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque//00);

(b) dal capitale dei soci sovventori di cui al precedente articolo 13, rappresentato da azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento//00), destinato allo sviluppo tecnologico, alla ristrutturazione ed al potenziamento aziendale di cui all’articolo 4 del presente statuto;

(c) dal capitale costituito dall’ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento//00), destinato alla realizzazione dei programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

(d) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed ai successori dei soci defunti;

(e) dalla riserva straordinaria;

(f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;

(g) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori, né durante la vita della Cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i Soci, nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Articolo 28

Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Gestione, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 29

Partecipazioni dei Soci cooperatori.

Le azioni sono sempre nominative e non possono essere cedute a nessun titolo, in tutto o in parte, né essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo.

L’importo del capitale sociale sottoscritto dal Socio cooperatore potrà essere versato a rate e precisamente:

(a) una parte immediatamente dopo l’avvenuta comunicazione della delibera di ammissione; l’importo da versare sarà stabilito dal Consiglio di Gestione;

(b) il residuo con la rateazione che verrà stabilita dal Consiglio di Gestione, tenendo anche conto delle specificità legate al rapporto di lavoro instaurato con il Socio, salva la facoltà di ogni socio cooperatore di effettuare dei versamenti più elevati, fino a raggiungere l’importo totale della partecipazione sottoscritta.

Articolo 30

Esercizio sociale, bilancio, utili.

L’esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Gestione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza devono indicare specificamente, nelle relazioni di accompagnamento al bilancio previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri previsti dall’art. 2513 del Codice Civile.

Il residuo attivo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo la detrazione di qualsiasi spesa o impegno, sarà devoluto come segue:

(a) una quota al fondo di riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

(b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

(c) una eventuale quota a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

(d) una eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento della mutualità prevalente;

(e) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei Soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 13 e 14 del presente statuto;

(f) una eventuale quota a remunerazione degli strumenti finanziari, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento della mutualità prevalente per gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori;

(g) una eventuale quota destinata ai Soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;

(h) quanto residua al fondo riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento della mutualità prevalente, l’assemblea ordinaria ha sempre la facoltà di deliberare che l’utile netto residuo sia devoluto alle riserve indivisibili.

TITOLO SETTIMO

Organi sociali.

Articolo 31

Organi Sociali.

La Cooperativa adotta, per l’amministrazione ed il controllo, il sistema dualistico previsto dagli articoli 2409-octies e seguenti del Codice Civile.

Sono Organi della Cooperativa:

(a) l’Assemblea dei soci;

(b) il Consiglio di Gestione;

(c) il Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 32

Assemblee.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Il Consiglio di Gestione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L’avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul giornale quotidiano “Messaggero Veneto” almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Il Consiglio di Gestione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal precedente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione.

In mancanza della formalità suddetta, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede, ed in particolare:

(a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati, a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Gestione, anche qualora non ricorrano i presupposti di legge che rendono obbligatorio lo svolgimento di assemblee separate, ha la facoltà di convocare assemblee generali per delegati, in conformità di quanto previsto dal successivo articolo 40.

Articolo 33

Presidenza dell’Assemblea.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza. In assenza o impedimento di entrambi, l’Assemblea di soci designa il suo presidente a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall’Assemblea. Nelle Assemblee straordinarie funge da segretario un notaio.

Le deliberazioni assunte dall’Assemblea debbono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, che deve essere trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Articolo 34

Assemblea ordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata Il Consiglio di Gestione almeno una volta all’anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Cooperativa o ricorrono le altre condizioni previste dalla legge, l’Assemblea ordinaria può essere convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. In questi casi il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall’art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

L’Assemblea ordinaria si riunirà, inoltre, tutte le volte che il Consiglio di Gestione lo riterrà necessario o opportuno e quando ne sarà fatta richiesta ai sensi di legge.

L’Assemblea ordinaria:

(a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza e ne determina il compenso, differenziando – se del caso – la posizione di coloro i quali abbiano la qualità di iscritti nel Registro dei revisori legali nonché del Presidente;

(b) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza;

(c) delibera sulla distribuzione degli utili; in particolare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142, può deliberare in favore dei Soci cooperatori l’erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno;

(d) nomina e revoca il revisore legale dei conti o la società di revisione legale e ne determina il compenso;

(e) delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale – ai sensi dell’art. 6 della Legge 3.4.2001, n. 142 e successive modificazioni, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei Soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

(f) approva i Regolamenti interni previsti dal presente Statuto;

(g) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale di cui all’art. 4 del presente statuto, approvandone annualmente, gli stati di attuazione, previo parere dell’assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;

(h) approva, anche in via successiva, l’adesione ad un Gruppo cooperativo paritetico;

(i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge;

(l) delibera sull’adozione del Codice Etico ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

(m) nomina il Comitato Etico, scegliendone i componenti nel numero da uno a tre fra persone, anche esterne alla Società, scelte sulla base della loro conoscenza del sistema cooperativo, della specifica formazione e delle esperienze maturate.

In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richiedano almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l’approvazione del bilancio di esercizio sarà attribuita all’Assemblea.

Nell’ipotesi in cui il bilancio d’esercizio venga approvato dal Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione esporrà all’assemblea dei soci i dati salienti del bilancio ed illustrerà le operazioni di gestione effettuate nell’esercizio.

Articolo 35

Quorum.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa, per cui occorrerà la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 36

Modalità di voto.

Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano.

Articolo 37

Diritto di voto.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste per i Soci in formazione.

Ciascun Socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della partecipazione sottoscritta.

Ciascun Socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell’ammontare del conferimento effettuato, così come previsto dal regolamento approvato dalla assemblea ordinaria dei soci.

Il Socio sovventore persona giuridica delegherà all’assemblea propri rappresentanti, che dovranno produrre delega scritta dell’organo che li ha nominati.

I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o Sovventore, che non sia un componente del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza o un dipendente della Cooperativa, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

Articolo 38

Assemblea straordinaria.

Saranno riservate alla competenza dell’Assemblea Straordinaria le delibere riguardanti:

(a) le modifiche dello statuto;

(b) la proroga della durata della Cooperativa;

(c) lo scioglimento, la nomina, la revoca ed i poteri del/i liquidatore/i;

(d) l’emissione delle azioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente statuto e l’emissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 15 del presente statuto;

(e) le altre materie per legge ad essa riservate.

Articolo 39

Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L’assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata il Consiglio di Gestione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

L’assemblea, in particolare:

(a) delibera sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune, sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti della categoria e sugli altri oggetti di interesse comune;

(b) delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

(c) esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali indicati dalla legge e di ottenerne estratti; ha diritto di assistere alle assemblee dei soci e di impugnarne le deliberazioni; deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la Cooperativa.

Articolo 40

Assemblee separate.

Salvi i casi in cui la legge espressamente impone lo svolgimento di assemblee separate, il Consiglio di Gestione, in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede legale o dal luogo in cui è convocata l’Assemblea, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l’assemblea generale da assemblee separate, convocate nelle località sedi di lavori nelle quali siano state istituite le sezioni soci e siano occupati non meno di 50 (cinquanta) soci cooperatori.

Per le convocazioni delle assemblee separate dovranno essere osservate le seguenti formalità:

(a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell’assemblea generale e con le stesse modalità previste dall’articolo 32 del presente statuto;

(b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma in ogni caso la data dell’ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell’assemblea generale;

(c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e dell’eventuale seconda convocazione, che dovrà essere di almeno ventiquattro ore successiva a quella della prima;

(d) nell’avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, scelta dal dal Consiglio di Gestione fra le località sedi di lavori sociali;

(e) nell’avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’assemblea generale e per l’elezione dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell’assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni socio può partecipare con diritto di voto solo all’assemblea separata cui appartiene in base alla suddivisione territoriale operata dal Consiglio di Gestione.

Il Presidente del Consiglio di Gestione o, in sua vece, uno dei membri dello stesso appositamente delegato, interverrà a ciascuna assemblea separata.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i propri soci, in proporzione di uno ogni dieci o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati ed aventi diritto al voto, i propri delegati all’assemblea generale, assicurando la proporzionale rappresentanza delle eventuali minoranze espresse dall’assemblea separata.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano all’unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma, l’assemblea generale sarà costituita dai delegati delle assemblee separate presenti, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci e dei voti attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il delegato che sia impossibilitato a partecipare all’assemblea generale può farsi rappresentare da un altro socio delegato dalla stessa assemblea separata.

I delegati rappresentano con vincolo di mandato i soci delle assemblee che li hanno delegati.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle assemblee separate presenti all’assemblea generale condiziona la validità dell’assemblea generale stessa in prima ed in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell’assemblea generale il computo dei voti favorevoli, contrari o di astensione va effettuato sulla base di quelli riportati da ciascuna deliberazione nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti e rappresentati nell’assemblea generale.

I soci che hanno preso parte alle assemblee separate possono assistere all’assemblea generale.

Articolo 41

Consiglio di Gestione.

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da tre a cinque membri eletti dal Consiglio di Sorveglianza.

Possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione anche soggetti non soci e soci sovventori; tuttavia, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione deve sempre essere scelta fra i soci cooperatori.

I componenti del Consiglio di Gestione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

La legge determina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti del Consiglio di Gestione.

I componenti del Consiglio di Gestione non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.

Costituisce causa di incompatibilità o decadenza l’assunzione della carica di Membro del Parlamento o del Governo, Consigliere, Assessore Regionale o Presidente della Giunta Regionale, Assessore Provinciale o Presidente della Provincia, Assessore o Sindaco in Comuni con oltre 15.000 abitanti.

Il Consiglio di Sorveglianza può revocare i componenti del Consiglio di Gestione in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Il Consiglio di Gestione, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

A far data dall’entrata in vigore della presente disposizione statutaria nella sua attuale formulazione, la carica di Presidente non potrà essere ricoperta dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi. La medesima disposizione vale per la carica di Vice Presidente. La disposizione contenuta nel presente comma si potrà modificare solo con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti dei voti espressi in assemblea.

Articolo 42

Convocazione del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni due mesi, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, nonché tutte le volte in cui vi siano argomenti su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

La convocazione va fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi ai recapiti comunicati alla Cooperativa dai membri del Consiglio di Gestione.

La convocazione è fatta, con le medesime modalità, per scopo di conoscenza, anche al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli Amministratori.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con voto palese. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Gestione si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede, ed in particolare:

(a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati, a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 43

Poteri di amministrazione.

La gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa spetta in via esclusiva al Consiglio di Gestione.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Gestione:

(a) convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l’assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;

(b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

(c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

(d) compilare i Regolamenti interni previsti dallo Statuto;

(e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

(f) deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali;

(g) assumere o licenziare gli eventuali collaboratori subordinati della Cooperativa, nelle categorie degli operai, impiegati e dirigenti;

(h) deliberare circa l’ammissione, la decadenza, l’esclusione, il recesso dei soci;

(i) deliberare la concessione di garanzie reali e/o personali, tipiche e atipiche, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 4;

(l) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall’articolo 4 del presente Statuto;

(m) adottare il modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

(n) eleggere l’Organismo di Sorveglianza previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il Consiglio di Gestione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’art. 2381 del Codice Civile ed i poteri in materia di ammissione, recesso, decadenza o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Articolo 44

Sostituzione degli Amministratori.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 41.

Articolo 45

Presidente. Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentanza della Cooperativa è generale e spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza spetta altresì, in via disgiunta, ai consiglieri cui siano state delegate, ai sensi del precedente articolo 43, in tutto o in parte, le attribuzioni del Consiglio, nei limiti di queste ultime.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Articolo 46

Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza si compone di ventuno membri effettivi e quattro supplenti, eletti dall’Assemblea ordinaria, almeno un membro effettivo del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito Registro.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza e, se eletti, decadono dall’ufficio:

(a) coloro che sono stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti e coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(b) i componenti del Consiglio di Gestione;

(c) coloro che sono legati alla Cooperativa, o alle società da questa controllate, o alle società che la controllano, o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza, salvo che non si tratti del rapporto mutualistico;

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza è nominato dall’Assemblea e ha i seguenti poteri:

(a) convoca il Consiglio di Sorveglianza e, nell’ipotesi di cui all’art. 42, il Consiglio di Gestione;

(b) verifica la regolarità della costituzione del Consiglio di Sorveglianza, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento delle sedute, accerta i risultati delle votazioni determinandone le modalità, purché palesi;

(c) nomina, anche al di fuori dei componenti, un segretario con compiti di verbalizzazione delle sedute e di supporto tecnico alla Presidenza;

(d) convoca il revisore legale dei conti o la società di revisione legale per lo scambio delle informazioni rilevanti per l’espletamento dei compiti affidati al Consiglio;

(e) esercita, a nome del Consiglio di Sorveglianza, tutti i poteri attribuiti dalla legge a tale Organo, previa delibera del medesimo.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea ordinaria convocata ai sensi del precedente articolo 32 in relazione al bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

A far data dall’entrata in vigore della presente disposizione statutaria nella sua attuale formulazione, la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza non potrà essere ricoperta dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi. La disposizione contenuta nel presente comma si potrà modificare solo con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti dei voti espressi in assemblea.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, essi sono sostituiti dai componenti supplenti, fino ad esaurimento.

In caso di esaurimento dei consiglieri supplenti, l’assemblea ordinaria, nel corso della prima convocazione utile successiva al verificarsi di tale condizione, provvede senza indugio alla loro sostituzione, su proposta del Consiglio di sorveglianza.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall’assemblea ordinaria in qualunque tempo, con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dall’art. 2393, quarto comma del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 47

Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza viene eletto dall’Assemblea secondo le modalità di seguito indicate:

(a) almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Sorveglianza, un gruppo costituito da almeno trenta Soci cooperatori e rappresentato da un Socio promotore può presentare al Consiglio di Gestione una lista di candidati all’elezione a componente il Consiglio di Sorveglianza;

(b) tale lista deve contenere un numero di candidati pari a quello dei posti da coprire, oltre a quattro candidati alla carica di componente supplente;

(c) la lista dei candidati a componente il Consiglio di Sorveglianza deve essere composta in modo tale che almeno un candidato a componente ordinario ed un candidato a componente supplente siano iscritti nel Registro dei revisori legali;

(d) nei cinque giorni successivi alla presentazione, il Consiglio di Gestione verifica la regolarità della presentazione; nell’ipotesi in cui la lista non sia stata formata secondo le prescrizioni del presente articolo o abbia un contenuto comunque contrario alle disposizioni di legge o del vigente Statuto, il Consiglio di Gestione ne dà immediata notizia al Socio promotore, e lo invita, mediante lettera raccomandata a.r., alle necessarie modifiche e/o integrazioni, entro il termine decadenziale di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di esclusione dell’intera lista;

(e) scaduto il termine per la presentazione delle liste, o per la loro modifica e/o integrazione, il Consiglio di Gestione dichiara chiusa la fase di presentazione e dispone gli accorgimenti idonei ad assicurare che, nella successiva assemblea, i Soci intervenuti abbiano a disposizione un quadro riepilogativo delle liste presentate, con i relativi candidati a componente effettivo e supplente;

(f) la lista che riporta il maggior numero di voti viene proclamata vincitrice, ed i candidati in essa indicati assumono la qualità di componenti effettivi e supplenti del Consiglio di Sorveglianza.

In deroga a quanto sopra stabilito, la nomina del primo Consiglio di Sorveglianza successivo all’adozione del presente Statuto avverrà senza osservare le modalità sopra indicate, con delibera dell’Assemblea ordinaria.

Articolo 48

Competenze del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza:

(a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso;

(b) approva il bilancio di esercizio, in tempi tali da consentire il rispetto dei termini previsti dal precedente articolo 30 e, ove redatto, il bilancio consolidato;

(c) vigila sull’osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento;

(d) promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;

(e) presenta la denunzia al Tribunale di cui all’art. 2409 del Codice Civile;

(f) riferisce per iscritto all’Assemblea, almeno un volta all’anno, sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

(g) delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della Cooperativa predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

(h) assolve tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l’approvazione del bilancio di esercizio viene attribuita all’Assemblea ordinaria.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle assemblee.

Il Consiglio di Sorveglianza può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 49

Deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, almeno ogni novanta giorni, nonché tutte le volte in cui vi siano argomenti su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno cinque componenti.

La convocazione va fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi ai recapiti comunicati alla Cooperativa dai membri del Consiglio di Sorveglianza, in modo che tutti ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con voto palese.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Sorveglianza si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede, ed in particolare:

(a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati, a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Sorveglianza si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 50

Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro.

L’Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.

L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

L’incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza.

Il revisore legale o la società di revisione legale esercitano le funzioni attribuite dalla legge.

Restano ferme le disposizioni di leggi speciali in materia di certificazione di bilancio.

Articolo 51

Collegio Arbitrale.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in vigenza del presente statuto fra la Cooperativa ed uno o più soci, oppure fra i soci, ovvero tra la Cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci e le controversie promosse da componenti del Consiglio di Gestione, componenti del Consiglio di Sorveglianza, soggetti incaricati della revisione legale dei conti, liquidatori o nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, saranno obbligatoriamente devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale, che deciderà secondo diritto, applicandosi, quanto al rito, le norme contenute negli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile e le altre norme speciali in materia.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Udine, su richiesta della parte più diligente.

Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

TITOLO OTTAVO

Scioglimento e liquidazione

Articolo 52

Scioglimento.

La Cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla Legge.

Ferme restando le norme in materia di controllo e scioglimento per atto dell’autorità, l’Assemblea dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci ed indicando quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa. L’Assemblea dovrà, inoltre, determinare le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e quant’altro previsto dall’art. 2487 del Codice Civile.

Articolo 53

Devoluzione del patrimonio sociale.

In caso di cessazione della Cooperativa, l’eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell’ordine:

(a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;

(b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;

(c) al rimborso delle partecipazioni liberate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;

(d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO NONO

Disposizioni finali

Articolo 54

Regolamenti.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Gestione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Articolo 55

Requisiti per la mutualità prevalente.

Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 3, 23, 27, 30 e 53 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 56

Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di cooperative e, in quanto compatibili, in materia di società per azioni, delle leggi speciali sulla cooperazione e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.